CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è costituito da mere censure in punto di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 1 e 2 sulla condotta dell'imputato precedente e successiva alla vendita dei beni, di cui non risultava essere proprietario, da cui si evince con evidenza l'intento di conseguire un ingiusto profitto con l'inganno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t