CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 18473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: MACORRE3 MIKEL3AN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3ASHARI MARSEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto di illecita detenzione di gr. 4,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia, lamentando vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa relativa alla testimonianza dell'agente di polizia Morani, che aveva dichiarato di non essere in grado di affermare se a gettare l'involucro dal finestrino fosse stato il passeggero o il conducente dell'auto dove si trovavano a bordo i due imputati. Secondo il ricorrente, la tesi dei giudici di merito, secondo cui l'ipotesi accusatoria si fonda su elementi il cui significato non è univoco, si pone al di fuori dell'id quod plerumque accidit, risultando evidente il concorso di entrambi gli imputati nel reato. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso in esame, proposto da Procuratore Generale territoriale avverso una c.d. "doppia conforme" di assoluzione, è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto solo un vizio motivazionale ex art. art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di per sé non ammissibile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 608 cod. proc. pen., che, in caso di conferma in appello del proscioglimento pronunciato in primo grado, consente alla Pubblica accusa di proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen. La disciplina richiamata, introdotta dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è entrata in vigore il 3.8.2017, ed è pertanto applicabile al ricorso in oggetto, proposto il 13.1.2021. Infatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. - deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione (Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132 - 01). Trattasi di inammissibilità che consegue alla vigente legge processuale, in nessun modo superabile dalla giurisprudenza citata dal ricorrente, che discende da ricorsi proposti dalla Pubblica accusa in data antecedente all'entrata in vigore della norma citata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dro [OSCURATO:PERSONA] l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il solo Consigliere estensore quale componente più anziano del Collegio. tr,,rì aft CEPC.TATOIliCACEANA O t oggi, 40.44222.L Ftlf