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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 31907/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 27212-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3784/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 10503/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.5.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e altri consorti volta ad aver corrisposte le differenze tra il trattamento pensionistico percepito e quello dovuto nel periodo gennaio 2005-giugno 2008 in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla delibera del Banco sch Napoli del 17.1.1983; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia omessa pronuncia sul capo di appello concernente le pretese perequative rivendicate dagli odierni controricorrenti ed intimati successivamente alla capitalizzazione del loro trattamento pensionistico integrativo; che, con il secondo motivo, proposto in subordine per il caso che questa Corte non dovesse ravvisare il vizio di omessa pronuncia, la ricorrente lamenta l'erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione degli artt.1197, 1230 e 1362 c.c. in relazione all'art. 47 dello Statuto del Fondo pensione per il personale del Banco di Napoli;che il primo motivo è fondato, risultando per tabulas che l'odierna ricorrente aveva censurato in appello l'accoglimento delle domande di perequazione in epoca successiva alla capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo dei pensionati che le avevano proposte (cfr. pagg. 7-9 del ricorso per cassazione, dove il motivo di gravame è debitamente trascritto, nonché il ricorso ex art.433 c.p.c. allegato in calce al ricorso per cassazione) e non rinvenendosi nella sentenza medesima alcuna statuizione che concerna detto motivo di appello; che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 17956 del 2015), mentre nel caso che occupa la conferma della pronuncia di primo grado non è fondata su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l'esame; che il ricorso, assorbito il secondo motivo, va pertanto accolto e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27212-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3784/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 10503/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.5.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e altri consorti volta ad aver corrisposte le differenze tra il trattamento pensionistico percepito e quello dovuto nel periodo gennaio 2005-giugno 2008 in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla delibera del Banco sch Napoli del 17.1.1983; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia omessa pronuncia sul capo di appello concernente le pretese perequative rivendicate dagli odierni controricorrenti ed intimati successivamente alla capitalizzazione del loro trattamento pensionistico integrativo; che, con il secondo motivo, proposto in subordine per il caso che questa Corte non dovesse ravvisare il vizio di omessa pronuncia, la ricorrente lamenta l'erroneità della pronuncia di appello per violazione e falsa applicazione degli artt.1197, 1230 e 1362 c.c. in relazione all'art. 47 dello Statuto del Fondo pensione per il personale del Banco di Napoli;che il primo motivo è fondato, risultando per tabulas che l'odierna ricorrente aveva censurato in appello l'accoglimento delle domande di perequazione in epoca successiva alla capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo dei pensionati che le avevano proposte (cfr. pagg. 7-9 del ricorso per cassazione, dove il motivo di gravame è debitamente trascritto, nonché il ricorso ex art.433 c.p.c. allegato in calce al ricorso per cassazione) e non rinvenendosi nella sentenza medesima alcuna statuizione che concerna detto motivo di appello; che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 17956 del 2015), mentre nel caso che occupa la conferma della pronuncia di primo grado non è fondata su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l'esame; che il ricorso, assorbito il secondo motivo, va pertanto accolto e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'
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