Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 08824/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso 25179/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresenta e difesa dall'avv.

M 1t3i ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Firenze al viale G. Amendola 20, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -servizi ambientali s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16 A, kg-f presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e (33a difende; - controricorrente -avverso la sentenza n. 1552/2014 emessa dalla CTR Toscana e depositata il primo agosto 2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; LETTEle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società indicata in epigrafe da parte di ASCIT [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, per brevità, ASCIT), quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per i locali di proprietà della società contribuente, ubicati nel Comune di Capannori.

Gli avvisi di accertamento furono impugnati con ricorso dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Lucca, che lo dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo.

Sull'appello proposto dalla società contribuente avverso detta pronuncia, la CTR della Toscana confermò la decisione di primo grado.

Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione definito con sentenza n. 2684/2012 che accoglieva il ricorso della società contribuente, affermando che il verbale di mancato accordo non è atto idoneo a sospendere il termine di 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento per adesione.

Con ricorso ex artt. 63 d.lgs 546/92 e 392 c.p.c., la società contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla CTR della Toscana, reiterando le difese svolte in primo grado, assumendo l'assenza di delega del direttore dell'Ascit, l'infondatezza della pretesa per illegittimità del regolamento comunale, la carenza di motivazione, la non debenza dell'iva, degli interessi e delle penalità.

La CTR della Toscana si pronunciava sulla questione della tassabilità delle superfici nel regime Tarsu, respingendo il ricorso della società contribuente, Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la concessionaria sulla base di quattro motivi.

Il P.G. ha concluso per l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.

Con la prima censura si lamenta l'error in iudicando e violazione dell'art. 394 c.p.c.; per avere la Regionale ritenuto coperte dal giudicato le questioni a valle della decisione della Corte di cassazione, non valutando che la Corte aveva accolto il primo motivo reputando tempestivo il ricorso introduttivo, con il conseguente onere della CTr di esaminare tutte le censure non valutate dai giudici di merito.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/93 nonché dell'art. 49 d.lgs. 22/97 per l'illegittima applicazione della Tarsu, avendo il decidente omesso di valutare le destinazioni d'uso delle superfici risultanti dalla scheda di rilevazione Ascit.

4. La terza censura prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione carente in ordine alla imputabilità della Tia di tutte le superfici che compongono l'azienda, per avere il decidente dedotto che l'azienda è destinata alla sistemazione e la pulizia di autoveicoli, mentre si tratterebbe di azienda artigianale, la quale produce rifiuti speciali nell'area produttiva del capannone artigianale.

5. Con l'ultimo motivo si denuncia error in procedendo per avere la CTR assegnato il giudizio alla medesima sezione che aveva redatto la sentenza cassata, nonostante il rinvio della Corte ad altra sezione della Commissione.

In data 23 gennaio 2019, la società ricorrente, dando atto che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, dichiarava di non avere interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

E' intervenuta in prossimità dell'udienza l'accettazione della società Ascit.

Il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello( Cass. n. 20112/2017; n. 9611 del 2016).

La rinuncia al ricorso per cassazione è disciplinata dagli articoli 390 e 391 c.p.c., che, tuttavia, non disciplinano gli effetti di essa.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quantunque tale ultima norma faccia espresso riferimento solo all'estinzione del procedimento di appello e di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (revocazione c.d. ordinaria), essa trova applicazione anche all'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2534).

La rinuncia al ricorso per cassazione determina pertanto il passaggio in giudicato della sentenza oggetto dell'impugnazione.

Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).

P. Q. M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 2.02.2022.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 25179/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresenta e difesa dall'avv. M 1t3i ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Firenze al viale G. Amendola 20, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -servizi ambientali s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16 A, kg-f presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e (33a difende; - controricorrente -avverso la sentenza n. 1552/2014 emessa dalla CTR Toscana e depositata il primo agosto 2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; LETTEle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società indicata in epigrafe da parte di ASCIT [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, per brevità, ASCIT), quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per i locali di proprietà della società contribuente, ubicati nel Comune di Capannori. Gli avvisi di accertamento furono impugnati con ricorso dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Lucca, che lo dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo. Sull'appello proposto dalla società contribuente avverso detta pronuncia, la CTR della Toscana confermò la decisione di primo grado. Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione definito con sentenza n. 2684/2012 che accoglieva il ricorso della società contribuente, affermando che il verbale di mancato accordo non è atto idoneo a sospendere il termine di 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento per adesione. Con ricorso ex artt. 63 d.lgs 546/92 e 392 c.p.c., la società contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla CTR della Toscana, reiterando le difese svolte in primo grado, assumendo l'assenza di delega del direttore dell'Ascit, l'infondatezza della pretesa per illegittimità del regolamento comunale, la carenza di motivazione, la non debenza dell'iva, degli interessi e delle penalità. La CTR della Toscana si pronunciava sulla questione della tassabilità delle superfici nel regime Tarsu, respingendo il ricorso della società contribuente, Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la concessionaria sulla base di quattro motivi. Il P.G. ha concluso per l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2. Con la prima censura si lamenta l'error in iudicando e violazione dell'art. 394 c.p.c.; per avere la Regionale ritenuto coperte dal giudicato le questioni a valle della decisione della Corte di cassazione, non valutando che la Corte aveva accolto il primo motivo reputando tempestivo il ricorso introduttivo, con il conseguente onere della CTr di esaminare tutte le censure non valutate dai giudici di merito. 3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/93 nonché dell'art. 49 d.lgs. 22/97 per l'illegittima applicazione della Tarsu, avendo il decidente omesso di valutare le destinazioni d'uso delle superfici risultanti dalla scheda di rilevazione Ascit. 4. La terza censura prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione carente in ordine alla imputabilità della Tia di tutte le superfici che compongono l'azienda, per avere il decidente dedotto che l'azienda è destinata alla sistemazione e la pulizia di autoveicoli, mentre si tratterebbe di azienda artigianale, la quale produce rifiuti speciali nell'area produttiva del capannone artigianale. 5. Con l'ultimo motivo si denuncia error in procedendo per avere la CTR assegnato il giudizio alla medesima sezione che aveva redatto la sentenza cassata, nonostante il rinvio della Corte ad altra sezione della Commissione. In data 23 gennaio 2019, la società ricorrente, dando atto che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, dichiarava di non avere interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. E' intervenuta in prossimità dell'udienza l'accettazione della società Ascit. Il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello( Cass. n. 20112/2017; n. 9611 del 2016). La rinuncia al ricorso per cassazione è disciplinata dagli articoli 390 e 391 c.p.c., che, tuttavia, non disciplinano gli effetti di essa. Viceversa, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quantunque tale ultima norma faccia espresso riferimento solo all'estinzione del procedimento di appello e di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (revocazione c.d. ordinaria), essa trova applicazione anche all'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2534). La rinuncia al ricorso per cassazione determina pertanto il passaggio in giudicato della sentenza oggetto dell'impugnazione. Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015). P. Q. M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 2.02.2022. Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 08824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris