CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto -i primi tre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a decisivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche sul versante soggettivo, della calunnia contestata; -il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inconferenti ( perché la pena è stata applicata nel minimo edittale e le generiche già concesse) o non consentiti perchè relativi a temi di giudizio mai proposti in precedenza ( avuto riguardo al beneficio ex ad 175 e all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M