CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 03488/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA].Giate-av3.4se-al4e-pe4i.;.- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da _Caterino Angelo_avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 18, 36, 37, 4 d.lgs.81/2008 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente