CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2020
Cassazione n. 32601/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1795/2021 R.G. proposto da -ricorrente - contro Comune di Agira, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in Roma -controricorrente - avverso la s entenza n. 259 /20 2 0 de lla Corte d’Appello di Caltanissetta, depositata il2.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.2024dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditol’avv. F ulvio Licari ; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega verbale dell’ avv . [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente si rivolse al Tribunale di Enna espo nendo di essere dipendente del Comune di Agira, categoria A4, e di avere chiesto di passare alla categoria A5mediante selezione indetta con determinazione dirigenziale n. 6820 del 24.4.2008, la quale si era conclusa con esito a lui favorevole,essendosi collocat o in posizione utile nella graduatoria definitiva. Chiese quindi l’accertamento de l suo diritto al passaggio alla posizione economica A5 e la condanna dell’ente al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, accolse la domanda. Il Comune di Agira impugnòla sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Caltanissetta accolse il gravame e rigettò, quindi, la domanda del lavorat ore , rilevando la nullità della procedura selettiva in mancanza dell a necessaria copertura finanziariae degli atti formali di impegno di spesa . Illavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Il Comune di Agirasi è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per lacamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Con ordinanza interlocutorian. 15539/2024 ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Neitermini di legge anteriori alla data fissata per l’udienza il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e le parti hanno depositato ulteriori memorie. All’udienza la causa è stata discussadalla rappresentante della Procura Generale e dai difensori delle parti, che hanno tutti ribadito le rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivodi ricor so si denuncia no «violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 4, c.p.c. – Violazione ed errata applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.». Il ricorrente sostiene che sarebbe del tutto assente, o insanabilmente contraddittoria, la motivazione in merito alla mancanza di copertura finanziaria della progressione economica. Inoltre si duole che sia stato attribuito al lavoratore l’onere di provare l’esistenza della copertura, invece di onerare la pubblica amministrazione della prova della sussistenza del presupposto della nullità. 2. Il motivo è complessivamente infondato. 2.1. La Corte d’Appello ha positivamente accertato la mancanza di copertura finanziaria, come riconosce lo stesso ricorrente nel momento in cui denuncia l’assenza o la contraddittorietà della motivazione sul punto. L’accertamento del fatto è, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, mentre, per quanto riguarda la relativa motivazione, occorre ribadire che non è censurabile con il ricorso per cassazione qualsiasi carenza motivazionale, a meno che non si ricada nelle ipotesi estreme di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o di « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014). Nel caso di specie, il giudice del merito ha motivato l’accertamento della mancanza di copertura finanziaria rilevando l’assenza delle relative, obbligatorie , attestazioni e l’assenza di altri indici da cui desumere che il limite di spesa fosse stato considerato e messo a confronto con le risorse disponibili. Né possono essere considerate in contraddizione con l’accertamento dell’inesistenza della copertura le considerazioni della Corte territoriale sulla ripartizione degli oneri probatori in punto nullità del contratto. Infatti, si tratta di considerazioni in diritto, che, in quanto tali, non possono essere in contraddizione con l’accertamento del fatto. 2.2. Dall’accertamento del fatto, motivato nel rispetto del «minimo costituzionale» sindacabile in sede di legittimità, discende l’irrilevanza – e quindi l’inammissibilità – della censurata violazione dell’art. 2697 c.c. Infatti, al di là di chi spetti provare l’esistenza o meno dellacopertura finanziaria , la Corte territoriale ha basato la decisione sull’accertamento del fatto e non sull’applicazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova che risolvono i casi di residua incertezza sui fatti rilevanti in causa. 3. Il secondo motivo denuncia «falsa applicazione degli artt. 153 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 13 della legge regionalen. 44 del 1991, in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.». Ilricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto necessarie l’attestazione di regolarità contabile e quella di copertura finanziaria per la determina dirigenziale indittiva della selezione, senza considerare che il bando di selezione non è un atto impegnativo di spesa e che la copertura finanziaria delle progressioni economiche doveva essere necessariamente precedente a detto bando, risalendo alla costituzione del fondo annuale per il miglioramento dei servizi. 4. Il motivo è infondato. 4.1.La Suprema C orte ha chiarito – in un caso scaturito dalla medesima procedura selettiva per progressione economica orizzontale –che anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della [OSCURATO:PERSONA] devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva (Cass. n. 15364/2023). In effetti, il principio della necessaria copertura della spesa, quanto agli enti locali, ha fondamento normativo, attualmente, nel combinato disposto degli artt. 191 e 153, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui (art. 191, comma 1, cit.) «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5». A sua volta, l’art. 153, comma 5, menzionato, stabilisce che «Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità». Sulla base della normativa allora vigente e di portata sostanzialmente analoga (art. 55, comma 5, legge n. 142 del 1990, secondo cui «i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria») questa Suprema Corteha già affermato che «la delibera …. è valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall’attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria» e che «l’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera …. comportando l’esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento» (Cass. S.U.n. 13831 / 2005).Non diversamente, secondo Cass. n. 24303/2011, in tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell’impegno di spesa, già ai sensi degli artt. da 284 a 288 del r.d. n. 383 del 1934, e succ. mod., la cui violazione comporta radicale nullità ed ancora, secondo Cass. S.U. n. 26657 / 2014, in tema di obbligazioni della pubblica amministrazione, all’ente non è consentito di derogare alle procedure di spesa di cui all’art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla legge n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, (oggi sostituito dall’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000) sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente. In ambito di lavoro autonomo convenzionato, poi, Cass.n. 17358/2019 ha parimenti ritenuto che «l’esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell’amministrazione. Pertanto, ove la delibera di conferimento di un incarico professionale di consulenza sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, è legittima la delibera di cessazione dell’incarico assunta dall’ente pubblico». Tali principi valgono, per la giurisprudenza di legittimità citata, data la generale portata delle norme, anche rispetto ad impegni destinati ad incidere su rapporti preesistenti (qui, rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzato) e, dunque, a vicende, come una progressione economica orizzontale, che, evidentemente, comportano il maturare di costi. Ciò nel senso chela produzione di effetti di quegli impegni – quali, nel caso di specie, derivanti dall’indizione di una procedura utile ad individuare il personale che potrebbe godere della progressione de qua – in tanto può dispiegar s i e tradursi in un reale obbligo della [OSCURATO:PERSONA] datrice di lavoro di adempiere, in quanto quella copertura di spesa vi sia. In senso contrario non vale richiamare la giurisprudenza che, nel contesto dell’indirizzo del tutto uniforme di cui sopra, esclude l’invalidità o l’inefficacia quando l’attività negoziale sia fonte di costi non ancora certi e definiti (Cass.n. 13913/ 2019), non potendo questo affermarsi con riferimento ai costi del personale, soprattutto a quelli relativi a un aumento di trattamento di personale in forza, in ordine ai quali la copertura rispetto ai fondi destinati alla relativa sovvenzione non può non essere determinabile. 4.2.Tanto premesso, la Corte d’appello di Caltanissetta – una volta accertata l’inesistenza del la necessaria copertura finanziaria con la conseguente inefficacia della procedura indetta – ha conseguentemente deciso la causa con una pronuncia in linea con la giurisprudenza di questa Corte di portata generale in tema di obbligazioni della pubblica amministrazionee degli enti locali. L’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, sorregge un’autonoma e autosufficiente ratio decidendi, a prescindere anche dall’ulteriore valutazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe stata comunque decisiva anche la sola violazione formale dell’assenza di attestazione di regolaritànella determinazione indittiva della selezione. 5. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Violazione dell’art. 112c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» ed è volto a denunciare l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna del Comune di Agira al risarcimento del «danno corrispondente … alla mancata percezione del differenziale di retribuzione con la medesima decorrenza dal 1°.1.2004»(ovverosia dalla data prevista nel bando di selezione quale decorrenza della progressione economica). 6. Il motivo è inammissibile, perchéil ricorren t e richiama le conclusioni da lui precisate nel ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado, senza allegare di avere riproposto la domanda anche al giudice d’appello (art. 346 c.p.c.). Deve essere qui ribadito che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, pur non avendol ’ onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), deve tuttavia riprop orle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo (v. Cass. S.U. 13195/2018; Cass. n. 33649/2023). 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: rigetta ilricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500 per onorari, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori;dà atto della sussistenza del presupposto per il raddop