CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 20 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Noia, in data 3 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentata truffa ed evasione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., risulta una valutazione di merito alternativa e antagonista a quella del giudice di merito, così come esposta alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, dove la corte di appello ha spiegato come la truffa fosse stata facilitata dall'età della persona e dalla minore capacità di percezione del pericolo e di reazione che ne derivava, avendo riguardo alla tipologia di artifici e raggiri posti in essere dall'imputato; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, avendo la corte di appello correttamente fondato il diniego sulla base di una valutazione complessiva del fatto che trascende dall'entità della somma che il prevenuto ha tentato di procurarsi (sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarelli, Rv. 280173 - 01; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275950); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il