CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 17999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 SARAH [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, in quanto la questione risulta preclusa dalla precedente decisione di annullamento della cassazione, che aveva annullato limitatamente alla determinazione della pena base, ritenuta illegale per l'intervento sull'art. 73 T. U. stup. della Corte costituzionale n. 40 del 2019; inoltre, lo stesso è generico. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva che la pena era stata determinata in maniere legale partendo dal minimo della pena legislativamente prevista (anni 6 di reclusione e non 8 anni di reclusione). Le attenuanti generiche, inoltre, previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente „-- t [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Eliìabetta ROSI;