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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10924/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 22788/2019 Roma, °34PR Zfl sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] jOg 2C4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza 2349/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata in data 28.05.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, CANCELLIERE Vinc9co [OSCURATO:PERSONA]+ ia [OSCURATO:PERSONA] V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 22788/2019 Roma, °34PR Zfl sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] jOg 2C4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza 2349/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata in data 28.05.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi, CANCELLIERE Vinc9co [OSCURATO:PERSONA]+ ia [OSCURATO:PERSONA] V
Decreto Cassazione n. 10924/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris