CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 06661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10017/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in Ghedi, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 2302/2015 depositat o i l 15/3/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il G.D. al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione per € 214.628,75, di cui € 7.405 erano dovuti per opere extracontratto rispetto alla fornitura commissionata in data 11 settembre 2006 e € 157.267, oltre interessi, corrispondevano al residuo del prezzo dovuto per la fornitura di un’altra struttura prefabbricata ordinata in data 15 maggio 2007, rispetto alla quale era stato contrattualmente previsto un patto di riservato dominio. 2. L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionecontro il provvedimento del G.D. veniva rigettata dal Tribunale di Bari con decreto del 15.3.2016. Il giudice del merito osservava che il mancato riscontro da parte del curatore della diffida alla restituzione del bene non poteva essere inteso come comportamento tacito attestante la scelta della procedura di subentrare nel contratto, poiché il subentro exart. 73 l. fall. non può derivare da comportamenti taciti, essendo subordinato, tra l’altro, all’autorizzazione espressa del comitato dei creditori. Riteneva, peraltro, che non potesse essere ammesso al passivo l’equo indennizzo dovuto in conseguenza dell’opzione per lo scioglimento del contratto, poiché una simile domanda non era stata presentata dal creditore al momento di insinuarsi al passivo, ma solo – in maniera inammissibile – in via subordinata in sede di opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso p er la cassazione deldecreto, prospettando tre motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato a causa della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il tribunale, focalizzando la propria attenzione soltanto sul contratto di fornitura concluso nel 2007 e sciolto dalla curatela, ha omesso del tutto di considerare la richiesta di ammissione al passivo della somma di € 7.405, dovuta dalla fallita per la realizzazione di opere extracontratto che erano state richieste rispetto a una fornitura risalente all’anno precedente. 5. Il motivo è fondato. Il provvedimento impugnato, pur registrando, in esordio, che le ragioni di credito vantate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione riguardavano due differenti forniture (l’una effettuata nel 2006 per opere extracontratto, l’altra concernente una struttura prefabbricata ceduta nel 2007 con patto di riservato dominio), non si è occupata in alcun modo della prima voce creditoria, soffermandosi ad analizzare soltanto le sorti del contratto riportante la clausola di riservato dominio e l’ammissibilità della domanda di insinuazione del credito derivante da tale negozio. La mancanza di una statuizione,esplicita o implicita, a proposito del primo credito integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del decreto impugnato, in parte qua. 6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione per erronea interpretazione dell’art. 73 l. fall. – contraddittorietà della motivazione – omessa ammissione al passivo di credito riconosciuto”, lamenta, rispetto al secondo credito vantato, che il tribunale abbia rigettato l’opposizione in palese in violazione dell’art.73 l. fall., che prevede il diritto del venditore alla riconsegna del bene e, in difetto, l’ammissione al passivo per il valore residuo dello stesso: infatti, il collegio di merito, pur rilevando che dallo scioglimento del contratto sorgevano gli obblighi restitutori previsti dall’art. 73 l. fall., ècomunque giunto a rigettarel’opposizione, senza tenere conto della pacifica impossibilità per la curatela direstituire il bene e della conseguente necessità di ammettere al passivo il suo valore(di cui il residuo prezzo dovuto costituiva un minus comunque ammissibile), come era stato richiesto con l’istanza di ammissione al passivo e in sede di opposizione. 7. Il motivo non è fondato. Il tribunale ha accertato - attraverso una statuizione indisc ussa e sulla quale si è formato il giudicato endofallimentare -che non vi era stato alcun subingresso della curatela nel contratto di vendita con riserva di proprietà, con la conseguente necessità di ritenere che tale negozio si fosse sciolto. Ha constatato poi che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva domandato di essere ammessa al passivo per l’equo indennizzo (rectius, per il controvalore del bene ex art. 103, comma 1, l. fall.), stante l’impossibilità di restituzione del bene, soltanto in sede di opposizione, con una richiesta da considerarsi inammissibile perché nuova. Ciò in applicazione del principio secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo (v. Cass. 32750/2022, Cass. 6279/2022, Cass. 26225/2017). L’odierna ricorrente contesta, nella sostanza, quest’ultimo rilievo, sostenendo (a pag. 6 del ricorso, ultimo periodo, e a pag. 7, primo periodo) che la propria richiesta, tanto all’interno della domanda di insinuazione quanto nell’atto di opposizione, si fondava sull’assunto “che la curatela non avesse più la disponibilità del bene (già rivenduto a terzi di buona fede), che fosse impossibilitata alla sua restituzione e che pertanto, essendole preclusa l’azione restitutoria del bene, dovesse corrispondere alla venditrice il valore residuo del suddetto bene”. Il contenuto degli atti di parte – a cui questa Corte ha accesso a seguito della contestazione dell’inammissibilità decretata dal giudice di merito per ragioni processuali – smentisce una simile ricostruzione. In realtà l’istante ha chiesto di essere ammesso al passivo fondando la propria domanda sul presupposto che il curatore, stante l’impossibilità della riconsegna del bene, non avesse “altra scelta che dare esecuzione al contratto e quindi al relativo saldo del prezzo del bene” (pag. 2 del ricorso per insinuazione tardiva di credito), ipotizzando così un subentro della procedura nel contratto di vendita con riserva di proprietà. Analoga domanda è stata presentata in via principale in sede di opposizione, posto che il fallimento, non potendo riconsegnare il bene già ceduto a un terzo di buona fede, non aveva altra alternativa se non subentrare nel contratto e corrispondere in prededuzione le somme residue dovute (cfr. punto 3, pagg. 5 e 6 dell’atto di opposizione). Soltanto in via subordinata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto col ricorso in opposizione che il proprio credito fosse ammesso in ogni caso al passivo in via chirografaria, con una domanda mai proposta al momento dell’insinuazione. Non si presta, quindi, a censure il rilievo compiuto dal collegio di merito in ordine all’infondatezza della domanda principale, volta a dare esecuzione al contratto, in mancanza di alcun subentro nello stesso da parte della curatela, e all’inammissibilità della domanda subordinata, in ragione del suo carattere di novità. 8. Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione per erronea interpretazione dell’art. 73 l. fall. – inopponibilità alla massa del patto di riservato dominio ex art. 1524 e 2704 cc.”, sostiene che la domanda di ammissione al passivo dell’odierna ricorrente doveva essere considerata fondata in ragione dell’inopponibilità alla curatela del patto di riservato dominio contenuto nella riserva d’ordine del 3 aprile 2007, perché priva di data certa. Una simile eccezione, rilevabile d’ufficio, paralizzava – in te si - la dichiarazione di scioglimento del contratto di vendita con patto di riservato dominio, rendendola di fatto inefficace; di conseguenza, il contratto sottoscritto fra le parti doveva ritenersi concluso con la traditiodel bene compravenduto, residuando in capo alla venditrice un mero diritto di credito per la parte del prezzo pattuito non ancora corrisposto. 9. Il motivo è inammissibile. Ciò, in primo luogo, in conseguenza dei rilievi appena illustrati in ordine al fatto che l’unica domanda proposta in sede di insinuazione al passivo era volta a dare adempimento al contratto in ragione del subingresso nello stesso da parte della curatela, mentre nessuna richiesta è mai stata presentata (neppure in sede di opposizione) al fine di veder ammessa la parte del prezzo non corrisposta sul presupposto che la vendita si fosse già perfezionata. Peraltro, la parte attrice che abbia errato nella definizione del thema decidendumo del thema probandum relativi al fatto costitutivo del diritto, non può dolersi del mancato rilievo d’ufficio di una questione mista di fatto e diritto al fine di veder integrate le proprie argomentazioni difensive, giacché in questo modo si porrebbe la previsione di cui all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 92, 98 e 99 l. fall. (cfr. Cass. 35974/2021). 10. Per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato va cassatonei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Bari, il quale avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa il decreto imp