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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14404/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24469 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24469del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S06 C351K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A07 E532G), [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 68R54 E532S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73R19 C351L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7481/2019, pubblicatain data 2 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Il medico [OSCURATO:PERSONA],deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di un corso di specia lizza- zione universitaria, ha agito in giudizio nei confronti della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domandaè stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Avverso tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri, il M.I.U.R. e il Ministero della Salute.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 329 c.p.c. e 2909 c.c. violazione del giu- dicato formatosi su un capo autonomodella sentenza di primo grado non specificamente impugnato in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.».

Secondo il ricorrente, si sarebbe formato il giudicato interno in ordine all’equipollenza tra il corso di specializzazione da lui fre- quentato («medicina legale e delle assicurazioni») e quelli indi- cati negli elenchi allegati alle direttive europee invocate a fon- damento della sua domanda, essendo tale equipollenza stata riconosciuta dal giudice di primo grado e non essendo la relativa statuizione stata oggetto di specifica censura in sede di appello, da parte delle amministrazioni convenute.

Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Il motivo è infondato.

Nella sentenza di primo grado, il cui contenuto è richiamato nel ricorso, non vi è una espressa affermazione in ordine all’equi- pollenza tra il corso di specializzazione frequentato dal ricor- rente («medicina legale e delle assicurazioni») e uno specifico corso compreso negli elenchi allegati alle direttive o, comun- que,comune a due o più stati membri.

In particolare, non vi è alcuna statuizione in ordine all’equipollenza, sostenuta dal ri- corrente, tra la sua specializzazione e quelle in «tossicologia»o «medicina legale» (a suo dire comuni a più stati membri) e, tanto meno, a «medicina del lavoro».

Per quanto emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza impu- gnata, nella decisione di primo grado il diritto all’indennizzo ri- chiesto dal medico attore sarebbe stato riconosciuto,in realtà, esclusivamente in virtù dell’affermazione di una generica equi- pollenza del corso di specializzazione in «medicina legale e delle assicurazioni» a quelli comuni a più stati membri dell’Unione Europea, in virtù diuna «interpretazione estensiva o analogica della normativa», conrinvio ad un precedente dello stesso Tri- bunale di Roma che avrebbe riconosciuto l’indennizzo per la fre- quenza di detto corso.

Rispetto ad affermazioni di tale generico tenore, deve ritenersi senz’altro corretta la valutazione operata dalla corte d’appello, che ha considerato sufficientemente specifico (e, quindi, idoneo ad impedire il giudicato sul punto) il gravame proposto dall’am- ministrazione sotto il profilo in esame, essendo esso diretto espressamente a contestare proprio la spettanza dell’inden- nizzo preteso dall’attore, in ragione della tipologia del corso da questi frequentato e della sua riconducibilità a quelli che, in base alla disciplina sovranazionale, comportano l’obbligo di una adeguata remunerazione per la frequenza.

Di conseguenza, va certamente escluso che si sia formato il giudicato interno invocato con il motivo di ricorso in esame.

Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazione dell’ art. 112 c.p.c. e dell’ art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che , non avendo l’amministrazione con- venuta proposto uno specifico motivo di gravame in relazione all’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado sull’equipollenza della specializzazione da lui conseguita con quellecomuni a più stati membri, la sentenza di secondo grado, che ha rigettato la sua domanda proprio sotto tale profilo, sa- rebbe viziata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato.

Nella sostanza, con ilmotivo di ricorso in esame viene ripropo- sta, sotto diverso profilo, la medesima questione oggetto del primo motivo.

Peraltro, una volta chiarito (per le ragioni già esposte in rela- zione al primo motivo, cui si fa rinvio) che l’appello dell’ammi- nistrazioneera sufficientemente specifico in relazione al profilo in contestazione, è evidente che anche le censure di cui al mo- tivo di ricorso in esame si rivelano del tutto destituite di fonda- mento, non potendosi ravvisare alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella decisione impugnata. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione degli artt. 7 della direttiva 75/362 , 4 della direttiva 89/594, 13 e 16 della direttiva 82/76 dei decreti ministeriali 31.10.11991 e 30.11.1993in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».

Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe rigettato la sua domanda limitandosi a rilevare che la specializzazione da lui conseguita («medicina legale e delle assicurazioni») non rien- trava tra quelle espressamente comprese negli elenchi allegati alle direttive europee da lui invocate, senza valutare che essa Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 era in realtà equipollente a specializzazioni comprese in tali elenchi e cioè «medicina del lavoro» e «tossicologia».

Anche questo motivo è infondato.

La corte d’appello ha escluso il diritto del ricorrente all’inden- nizzo affermando non solo che la specializzazione da lui conse- guita non rientrava tra quelle espressamente comprese negli elenchi allegati alle direttive europee, ma anche che egli non aveva allegato con sufficiente specificità i fatti da cui avrebbe dovuto desumersi l’equipollenza tra detta specializzazione e una di quelle comuni a più stati membri.

Sotto tale profilo, quindi, la censura non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata.

D’altronde, lo stesso ricorso non contiene l’indicazione di tutti gli elementiidonei a sostenere adeguatamente l’assunto della suddetta equipollenza, che pare in realtà semplicemente predi- cato dal ricorrente sulla base di affermazioni apodittiche, ma non sostenuto dall’indicazione di fatti sufficientemente specifici, in relazione alle peculiari caratteristiche dei corsi in questione ed alle modalità di svolgimento degli stessi.

S oprattutto, non emerge che tali fatti fossero stati effettivamente allegati, come necessario, nel corso del giudizio di merito.

Va, poi , aggiunto che questa stessa Corte ha in più occasioni escluso che proprio la specializzazione in «medicina legale e della assicurazioni» rientri tra quelle comuni a più stati membri (cfr. ad es.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 17/01/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 8377 del 29/04/2020 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020 ; Cass., Sez. 3 , Ordinan za n. 25414 del 26/08/2022). 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione del d.m. 31 ot- tobre 1991 del Ministerodell’Istruzione in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.».

Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, la specializzazione in «medicina Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 legale» sarebbecompresa nell’elenco di cui al dec reto ministe- riale del 31 ottobre 1991 («Approvazionedell’elenco delle spe- cializzazioniimpartite presso le università e gli istituti di istru- zione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee » ), onde avrebbe d ovuto ritenersi come normativamente prevista la sua equipollenza ai corsi di specializzazione comuni a più stati membri.

Il motivo è infondato.

Effettivamente,nella sentenza impugnata si nega l’esistenza di una normativa interna che riconoscesse l’equipollenza della specializzazione in «medicina legale»,per tutto il periodo inter- corrente tra la scadenza del termine per dare attuazione alle direttive europee sull’adeguata remunerazione e il completa- mento del corso frequentato dal ricorrente, sull’assunto che la specializzazione in «medicina legale» non sarebbe contemplata nei decreti ministeriali del 31 ottobre 1991 e del 30 ottobre 1993.

In realtà, la specializzazione in «medicina legale» è prevista (al n. 46) dal decreto ministerialedel 31 ottobre 1991 ed è confer- mata (all’art. 2, per «obiettive esigenze del SSN») dal decreto ministerialedel 30 ottobre 1993 tra quelle di tipologia e durata conformealle norme delle Comunità economiche europee .

Va però considerato che il ricorrente risulta essersi iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1990/91 e avere completato il relativo corso quadriennale nell’anno acca- demico 1993/1994.

Orbene (come in effetti fatto espressamente presente dal l’Av- vocatura Generale dello Stato nel suo controricorso ) , l’amplia- mento delle scuole di specializzazione “equipollenti” a quelle previste dalla normativa europea, cioè l’attivazione dei corsi di specializzazione «ditipologie e durata conformi alle norme delle Comunitàeconomiche europee » di cui al decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, è avvenuto in base alle previsioni del Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 decreto legislativon. 257/1991, ma solo a decorrere dall’anno accademico 1991/1992: si tratta, in altri termini, di (nuovi) corsi di specializzazione,assoggettati alla disciplina di detto de- creto legislativon. 257/1991, il quale aveva previsto sia l’am- pliamento delle specializzazioni conformi alle direttive “euro- pee”, sia l’introduzione di una adeguata remunerazione per gli specializzandi, in conformità con la normativa sovranazionale.

Poiché il corso di specializzazione frequentato dal ricorrente ha invece avuto inizio nell’anno accademico 1990/1991, nella vi- genza della disciplina precedente, in base alla quale il novero delle specializzazioni avente valore europeo era limitato(e non comprendeva quella in « medicina legale ») e non era ancora prevista normativamente l’adeguata remunerazione per la fre- quenza, tale corso non era ancora assoggettato alla disciplina conforme a quella “europea” di cui al decreto legislativo n. 257/1991.

Lo conferma indirettamente , del resto, anche la semplice considerazione che, se lo fosse stato, il ricorrente avrebbe avuto diritto e ricevere e avrebbe regolarmente rice- vuto l’adeguata remunerazione espressamente prevista da detto decreto legislativo, che invece è pacifico non abbia affatto ricevuto.

Il corso di specializzazione frequentato dal ricorrente, di conse- guenza, non può ritenersi di per sé avere tipologia, durata e caratteristiche equipollenti a quelle delle specializzazioni “euro- pee”, come quelli attivati a decorrere dall’anno accademico 1991/1992:la sua eventuale equipollenza ad altri corsi comuni a più stati membri avrebbe,pertanto, dovuto essere dimostrata in concreto.

Del resto, come già statuito da questa Corte in proposito (anche in relazione ad ipotesi in cui si è espressamente negato l’inden- nizzo proprio per la frequenza dei corsi di specializzazione in «medicina legale» disciplinati dalla normativa anteriore a quella di cui al decreto legislativon. 257/1991), «se può imputarsi allo Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l’obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di “illecito comunitario”di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale am- pliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria»(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 26/07/2019; Sez. 3 , Ordinanza n. 4575del 11/02/2022).

In altri termini, i corsi di specializzazione in «medicina legale» possono ritenersi di per sé rientraretra quelli aventi le caratte- ristiche richieste dalle direttive europee ai finidel diritto all’ade- guata remunerazioneper la loro frequenza, in base all’amplia- mento delle specializzazioni rispondenti atali requisiti disposto dalla normativa interna, soloin relazione a quelli iniziati a par- tire dall’anno accademico 1991/1992, mentre per quelli iniziati negli anni precedenti(e disciplinati per tutta la loro durata dalla normativa anteriore al decreto legislativo n. 257/1991)l’equi- pollenza rispetto a diversi corsi comuni a più stati membri non può farsi discendere, in via generale, dalla normativa interna, ma va eventualmente allegata e dimostrata in base alle speci- fiche caratteristiche concrete del corso frequentato, dimostra- zione che nella specie non è stata fornita.

Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, da intendersi anche quali correzioni della motivazione della decisione impu- gnata, quest’ultima, risultando corretta nel suo dispositivo fi- nale, può essere confermata. 5.Con il quinto motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c . e dell’ art. 2969 c.c. in rela- zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Il ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello, se- condo la quale egli non aveva adeguatamente allegato i fatti Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 alla base del suo assunto per cui il corso di specializzazione frequentato sarebbe stato equipollente a corsi comuni a più stati membri.

Il motivo è inammissibile.

La censura difetta infatti di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il contenuto degli atti difensivi del giudizio di merito specificamente richiamati nel ricorso (in par- ticolare quello dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché quello delle relative difese delle amministrazioni conve- nute) non consente di affermare che le allegazioni in fatto rela- tive alle caratteristiche del corso di specializzazione frequentato dal ricorrente e quelle relative alle caratteristiche dei corsi co- muni a più stati membri eventualmente assunti come ad esso equivalenti,fossero effettivamente sufficienti a fondare la invo- cata valutazione di equipollenza in concreto da parte dei giudici del merito e, tanto meno, che, in considerazione delle difese dei ministeri convenuti, vi fossero i presupposti per l’eventuale applicazione del principio di non contestazione con riguardo ai suddetti fatti, in modo da escludere la necessità della loro prova. 6.Il ricorso è rigettato.

In considerazione della (sia pur parziale e relativa) novità di alcune delle questioni poste a base della presente decisione (anche con la conseguente correzione della motivazione della decisione impugnata), nonché dell’alterno andamento del giu- dizio di merito, la Corte ritiene sussistere eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) dicui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24469 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24469del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S06 C351K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A07 E532G), [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 68R54 E532S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73R19 C351L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7481/2019, pubblicatain data 2 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Il medico [OSCURATO:PERSONA],deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di un corso di specia lizza- zione universitaria, ha agito in giudizio nei confronti della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie. La domandaè stata accolta dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Avverso tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri, il M.I.U.R. e il Ministero della Salute. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 329 c.p.c. e 2909 c.c. violazione del giu- dicato formatosi su un capo autonomodella sentenza di primo grado non specificamente impugnato in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». Secondo il ricorrente, si sarebbe formato il giudicato interno in ordine all’equipollenza tra il corso di specializzazione da lui fre- quentato («medicina legale e delle assicurazioni») e quelli indi- cati negli elenchi allegati alle direttive europee invocate a fon- damento della sua domanda, essendo tale equipollenza stata riconosciuta dal giudice di primo grado e non essendo la relativa statuizione stata oggetto di specifica censura in sede di appello, da parte delle amministrazioni convenute. Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Il motivo è infondato. Nella sentenza di primo grado, il cui contenuto è richiamato nel ricorso, non vi è una espressa affermazione in ordine all’equi- pollenza tra il corso di specializzazione frequentato dal ricor- rente («medicina legale e delle assicurazioni») e uno specifico corso compreso negli elenchi allegati alle direttive o, comun- que,comune a due o più stati membri. In particolare, non vi è alcuna statuizione in ordine all’equipollenza, sostenuta dal ri- corrente, tra la sua specializzazione e quelle in «tossicologia»o «medicina legale» (a suo dire comuni a più stati membri) e, tanto meno, a «medicina del lavoro». Per quanto emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza impu- gnata, nella decisione di primo grado il diritto all’indennizzo ri- chiesto dal medico attore sarebbe stato riconosciuto,in realtà, esclusivamente in virtù dell’affermazione di una generica equi- pollenza del corso di specializzazione in «medicina legale e delle assicurazioni» a quelli comuni a più stati membri dell’Unione Europea, in virtù diuna «interpretazione estensiva o analogica della normativa», conrinvio ad un precedente dello stesso Tri- bunale di Roma che avrebbe riconosciuto l’indennizzo per la fre- quenza di detto corso. Rispetto ad affermazioni di tale generico tenore, deve ritenersi senz’altro corretta la valutazione operata dalla corte d’appello, che ha considerato sufficientemente specifico (e, quindi, idoneo ad impedire il giudicato sul punto) il gravame proposto dall’am- ministrazione sotto il profilo in esame, essendo esso diretto espressamente a contestare proprio la spettanza dell’inden- nizzo preteso dall’attore, in ragione della tipologia del corso da questi frequentato e della sua riconducibilità a quelli che, in base alla disciplina sovranazionale, comportano l’obbligo di una adeguata remunerazione per la frequenza. Di conseguenza, va certamente escluso che si sia formato il giudicato interno invocato con il motivo di ricorso in esame. Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazione dell’ art. 112 c.p.c. e dell’ art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che , non avendo l’amministrazione con- venuta proposto uno specifico motivo di gravame in relazione all’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado sull’equipollenza della specializzazione da lui conseguita con quellecomuni a più stati membri, la sentenza di secondo grado, che ha rigettato la sua domanda proprio sotto tale profilo, sa- rebbe viziata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il motivo è infondato. Nella sostanza, con ilmotivo di ricorso in esame viene ripropo- sta, sotto diverso profilo, la medesima questione oggetto del primo motivo. Peraltro, una volta chiarito (per le ragioni già esposte in rela- zione al primo motivo, cui si fa rinvio) che l’appello dell’ammi- nistrazioneera sufficientemente specifico in relazione al profilo in contestazione, è evidente che anche le censure di cui al mo- tivo di ricorso in esame si rivelano del tutto destituite di fonda- mento, non potendosi ravvisare alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella decisione impugnata. 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione degli artt. 7 della direttiva 75/362 , 4 della direttiva 89/594, 13 e 16 della direttiva 82/76 dei decreti ministeriali 31.10.11991 e 30.11.1993in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ». Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe rigettato la sua domanda limitandosi a rilevare che la specializzazione da lui conseguita («medicina legale e delle assicurazioni») non rien- trava tra quelle espressamente comprese negli elenchi allegati alle direttive europee da lui invocate, senza valutare che essa Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 era in realtà equipollente a specializzazioni comprese in tali elenchi e cioè «medicina del lavoro» e «tossicologia». Anche questo motivo è infondato. La corte d’appello ha escluso il diritto del ricorrente all’inden- nizzo affermando non solo che la specializzazione da lui conse- guita non rientrava tra quelle espressamente comprese negli elenchi allegati alle direttive europee, ma anche che egli non aveva allegato con sufficiente specificità i fatti da cui avrebbe dovuto desumersi l’equipollenza tra detta specializzazione e una di quelle comuni a più stati membri. Sotto tale profilo, quindi, la censura non coglie adeguatamente la effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata. D’altronde, lo stesso ricorso non contiene l’indicazione di tutti gli elementiidonei a sostenere adeguatamente l’assunto della suddetta equipollenza, che pare in realtà semplicemente predi- cato dal ricorrente sulla base di affermazioni apodittiche, ma non sostenuto dall’indicazione di fatti sufficientemente specifici, in relazione alle peculiari caratteristiche dei corsi in questione ed alle modalità di svolgimento degli stessi. S oprattutto, non emerge che tali fatti fossero stati effettivamente allegati, come necessario, nel corso del giudizio di merito. Va, poi , aggiunto che questa stessa Corte ha in più occasioni escluso che proprio la specializzazione in «medicina legale e della assicurazioni» rientri tra quelle comuni a più stati membri (cfr. ad es.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 17/01/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 8377 del 29/04/2020 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020 ; Cass., Sez. 3 , Ordinan za n. 25414 del 26/08/2022). 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione del d.m. 31 ot- tobre 1991 del Ministerodell’Istruzione in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, la specializzazione in «medicina Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 legale» sarebbecompresa nell’elenco di cui al dec reto ministe- riale del 31 ottobre 1991 («Approvazionedell’elenco delle spe- cializzazioniimpartite presso le università e gli istituti di istru- zione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee » ), onde avrebbe d ovuto ritenersi come normativamente prevista la sua equipollenza ai corsi di specializzazione comuni a più stati membri. Il motivo è infondato. Effettivamente,nella sentenza impugnata si nega l’esistenza di una normativa interna che riconoscesse l’equipollenza della specializzazione in «medicina legale»,per tutto il periodo inter- corrente tra la scadenza del termine per dare attuazione alle direttive europee sull’adeguata remunerazione e il completa- mento del corso frequentato dal ricorrente, sull’assunto che la specializzazione in «medicina legale» non sarebbe contemplata nei decreti ministeriali del 31 ottobre 1991 e del 30 ottobre 1993. In realtà, la specializzazione in «medicina legale» è prevista (al n. 46) dal decreto ministerialedel 31 ottobre 1991 ed è confer- mata (all’art. 2, per «obiettive esigenze del SSN») dal decreto ministerialedel 30 ottobre 1993 tra quelle di tipologia e durata conformealle norme delle Comunità economiche europee . Va però considerato che il ricorrente risulta essersi iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1990/91 e avere completato il relativo corso quadriennale nell’anno acca- demico 1993/1994. Orbene (come in effetti fatto espressamente presente dal l’Av- vocatura Generale dello Stato nel suo controricorso ) , l’amplia- mento delle scuole di specializzazione “equipollenti” a quelle previste dalla normativa europea, cioè l’attivazione dei corsi di specializzazione «ditipologie e durata conformi alle norme delle Comunitàeconomiche europee » di cui al decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, è avvenuto in base alle previsioni del Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 decreto legislativon. 257/1991, ma solo a decorrere dall’anno accademico 1991/1992: si tratta, in altri termini, di (nuovi) corsi di specializzazione,assoggettati alla disciplina di detto de- creto legislativon. 257/1991, il quale aveva previsto sia l’am- pliamento delle specializzazioni conformi alle direttive “euro- pee”, sia l’introduzione di una adeguata remunerazione per gli specializzandi, in conformità con la normativa sovranazionale. Poiché il corso di specializzazione frequentato dal ricorrente ha invece avuto inizio nell’anno accademico 1990/1991, nella vi- genza della disciplina precedente, in base alla quale il novero delle specializzazioni avente valore europeo era limitato(e non comprendeva quella in « medicina legale ») e non era ancora prevista normativamente l’adeguata remunerazione per la fre- quenza, tale corso non era ancora assoggettato alla disciplina conforme a quella “europea” di cui al decreto legislativo n. 257/1991. Lo conferma indirettamente , del resto, anche la semplice considerazione che, se lo fosse stato, il ricorrente avrebbe avuto diritto e ricevere e avrebbe regolarmente rice- vuto l’adeguata remunerazione espressamente prevista da detto decreto legislativo, che invece è pacifico non abbia affatto ricevuto. Il corso di specializzazione frequentato dal ricorrente, di conse- guenza, non può ritenersi di per sé avere tipologia, durata e caratteristiche equipollenti a quelle delle specializzazioni “euro- pee”, come quelli attivati a decorrere dall’anno accademico 1991/1992:la sua eventuale equipollenza ad altri corsi comuni a più stati membri avrebbe,pertanto, dovuto essere dimostrata in concreto. Del resto, come già statuito da questa Corte in proposito (anche in relazione ad ipotesi in cui si è espressamente negato l’inden- nizzo proprio per la frequenza dei corsi di specializzazione in «medicina legale» disciplinati dalla normativa anteriore a quella di cui al decreto legislativon. 257/1991), «se può imputarsi allo Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte in cui imponeva agli Stati membri l’obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di “illecito comunitario”di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale am- pliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria»(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 26/07/2019; Sez. 3 , Ordinanza n. 4575del 11/02/2022). In altri termini, i corsi di specializzazione in «medicina legale» possono ritenersi di per sé rientraretra quelli aventi le caratte- ristiche richieste dalle direttive europee ai finidel diritto all’ade- guata remunerazioneper la loro frequenza, in base all’amplia- mento delle specializzazioni rispondenti atali requisiti disposto dalla normativa interna, soloin relazione a quelli iniziati a par- tire dall’anno accademico 1991/1992, mentre per quelli iniziati negli anni precedenti(e disciplinati per tutta la loro durata dalla normativa anteriore al decreto legislativo n. 257/1991)l’equi- pollenza rispetto a diversi corsi comuni a più stati membri non può farsi discendere, in via generale, dalla normativa interna, ma va eventualmente allegata e dimostrata in base alle speci- fiche caratteristiche concrete del corso frequentato, dimostra- zione che nella specie non è stata fornita. Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, da intendersi anche quali correzioni della motivazione della decisione impu- gnata, quest’ultima, risultando corretta nel suo dispositivo fi- nale, può essere confermata. 5.Con il quinto motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c . e dell’ art. 2969 c.c. in rela- zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello, se- condo la quale egli non aveva adeguatamente allegato i fatti Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 alla base del suo assunto per cui il corso di specializzazione frequentato sarebbe stato equipollente a corsi comuni a più stati membri. Il motivo è inammissibile. La censura difetta infatti di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il contenuto degli atti difensivi del giudizio di merito specificamente richiamati nel ricorso (in par- ticolare quello dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché quello delle relative difese delle amministrazioni conve- nute) non consente di affermare che le allegazioni in fatto rela- tive alle caratteristiche del corso di specializzazione frequentato dal ricorrente e quelle relative alle caratteristiche dei corsi co- muni a più stati membri eventualmente assunti come ad esso equivalenti,fossero effettivamente sufficienti a fondare la invo- cata valutazione di equipollenza in concreto da parte dei giudici del merito e, tanto meno, che, in considerazione delle difese dei ministeri convenuti, vi fossero i presupposti per l’eventuale applicazione del principio di non contestazione con riguardo ai suddetti fatti, in modo da escludere la necessità della loro prova. 6.Il ricorso è rigettato. In considerazione della (sia pur parziale e relativa) novità di alcune delle questioni poste a base della presente decisione (anche con la conseguente correzione della motivazione della decisione impugnata), nonché dell’alterno andamento del giu- dizio di merito, la Corte ritiene sussistere eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) dicui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi Ric. n. 24469/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all
Sentenza Cassazione n. 14404/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris