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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35436/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione assunta, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare di Palermo, ha assolto l'imputato dai delitti di estorsione, contestati ai capi a), b), c), f) e g) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al delitto di truffa, di cui al capo o) della rubrica, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione; ha rideterminato la pena per il residuo delitto di falso di cui al capo I) dell'imputazione; Preso atto della memoria depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità, sia alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a ottenere un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione assunta, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare di Palermo, ha assolto l'imputato dai delitti di estorsione, contestati ai capi a), b), c), f) e g) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al delitto di truffa, di cui al capo o) della rubrica, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione; ha rideterminato la pena per il residuo delitto di falso di cui al capo I) dell'imputazione; Preso atto della memoria depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità, sia alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a ottenere un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35436/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris