CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 settembre 1992 avverso la sentenza resa 1'11 febbraio 2020 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in ordine alla pena accessoria applicata a [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quel che qui rileva, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Como il 28 febbraio 2017, ha confermato la responsabilità dei due imputati per il reato di riciclaggio di un'autovettura e, concesse all'imputato [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei suoi confronti, confermando nel resto la sentenza appellata. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA], nella veste di titolare di un'officina meccanica, di avere contribuito al delitto di riciclaggio commesso il 18/11/2014, modificando gli estremi identificativi di una vettura di provenienza furtiva con quelli di un'autovettura importata dalla Germania ad opera della società di cui la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché la corte ha condiviso integralmente le considerazioni del giudice di primo grado, trascurando di motivare sulle deduzioni difensive. In particolare risulta illogico affermare che un'autovettura acquistata con bonifico il 30 aprile 2014 possa essere stata prelevata e trasportata in Italia il 15 aprile 2014. Di contro, è più logico ritenere che l'auto sia stata trasportata in Italia il 9 maggio 2014, come indicato sulla fattura di esportazione. La sentenza risulta inoltre illogica e carente di motivazione laddove non differenzia le posizioni dei due coimputati e non considera alcuni elementi di fatto che palesano la buona fede del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale la circostanza che abbia consigliato alla coimputata di portare l'autovettura alla concessionaria Volkswaghen per far montare l'autoradio. Lamenta inoltre il ricorrente che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è stata totalmente ignorata dalla corte di appello. 3.2 Violazione dell'articolo 29 comma 1 codice penale e conseguente illegalità della pena accessoria poiché la corte ha diminuito la pena base per il reato più grave a due anni, otto mesi di reclusione e 3000 C di multa, ma ha mantenuto ferma la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, pena che consegue solo ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. 4. [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso deduce: 4.1 vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di riciclaggio ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc.pen., poiché la sentenza impugnata ha travisato le risultanze processuali, omettendo di valutare la data di trasporto dell'autovettura in Italia, supponendo per data la prova di un fatto inesistente e cioè la manipolazione dell'autovettura in Italia, e ricorrendo ad una motivazione congetturale in ordine alla ricostruzione della vicenda e delle motivazioni degli imputati. 4.2 vizio di motivazione in ordine alla scelta di non contenere la pena base nel minimo edittale e di non concedere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali dell'imputata. La corte non ha considerato che il precedente penale per spaccio di sostanze stupefacenti riguarda un reato estinto per esito positivo della messa alla prova e tale vicenda giudiziaria non può ostare alla concessione del beneficio delle attenuanti generiche. Il precedente per ricettazione riguarda un fatto successivo a quello per cui si procede, tanto che non è stata contestata la recidiva. La medesima sentenza, valorizzando l'assenza di precedenti penali, ha concesso le attenuanti generiche al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5.Nel corso dell'udienza la difesa ha prodotto copia della sentenza di applicazione della pena nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] resa dal Tribunale di Como il 28/2/2018 in ordine ad un delitto di riciclaggio di un'autovettura accertato il 28/11/2014. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Solo il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere contribuito al riciclaggio dell'autovettura sottratta in Italia, eseguendo materialmente la modifica dei dati identificativi del telaio e dell'organo motore con quelli di un'autovettura che era stata acquistata e importata dalla Germania dalla società della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 1.111 primo articolato motivo di entrambi i ricorsi si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici del merito, con doppia conforme affermazione di responsabilità nei due gradi di giudizio, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). Il ricorso costituisce, peraltro pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado, che ha confermato il giudizio di responsabilità fornendo adeguata risposta a tutte le doglianze formulate con i motivi di gravame. La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto, con considerazioni non manifestamente illogiche e congrue rispetto alla documentazione acquisita, che la vettura sia stata importata dalla Germania il 15 aprile 2014, come risulta annotato sul documento acquisito. Inoltre la corte ha osservato che è di tutta evidenza che [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato una vettura del tutto distrutta, come si desume dalla annotazione in tedesco sulla fattura, ed è poi risultata in possesso di un'autovettura marciante e funzionante provento di furto, su cui erano stati sovraimpressi i dati identificativi del veicolo da rottamare, e ne ha tratto le logiche conclusioni, corrette in punto di fatto e di diritto. Inoltre, pur prendendo atto della diversa ricostruzione offerta dalla difesa, l'ha ritenuta inverosimile, in forza di condivisibili massime di esperienza, e comunque inidonea a scalfire il robusto compendio probatorio a sostegno del giudizio di colpevolezza. Le censure sono pertanto anche manifestamente infondate poiché la motivazione non presenta alcuna manifesta illogicità e non incorre in alcun travisamento delle prove. 1.2 II secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, poiché in effetti la sentenza non ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che va esclusa in quanto la Corte di Appello, riconoscendo in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena al di sotto della soglia dei tre anni di reclusione. 2.1 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la corte ha ribadito le considerazioni del primo giudice valorizzando i precedenti penali dell'imputata. La circostanza che l'imputata abbia riportato condanna per il reato di ricettazione commesso in epoca successiva alla vicenda oggetto del presente giudizio è elemento che conferma il giudizio negativo sulla personalità e la non meritevolezza in ordine alle attenuanti generiche. 3.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 gennaio 2022 il