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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16908/2026

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orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo di ricorso proposto risulta privo di concreta specificità, in assenzadi confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello che hachiaramente ricostruito la sequenza procedimentale e la evidente tardività dell’appelloproposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre i termini di legge, dell’appello avverso la sentenza delTribunale di Roma del 10/06/2022 (depositata in data 02/08/2022);che la parte ricorrente richiama in modo aspecifico elementi diversi chedimostrerebbero una diversa decorrenza del termine per impugnare in assenza di allegazioni(con particolare riferimento alla affermata ricorrenza di un evidente errore materiale), conconseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez.5, n. 5897 del03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo di ricorso proposto risulta privo di concreta specificità, in assenzadi confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello che hachiaramente ricostruito la sequenza procedimentale e la evidente tardività dell’appelloproposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre i termini di legge, dell’appello avverso la sentenza delTribunale di Roma del 10/06/2022 (depositata in data 02/08/2022);che la parte ricorrente richiama in modo aspecifico elementi diversi chedimostrerebbero una diversa decorrenza del termine per impugnare in assenza di allegazioni(con particolare riferimento alla affermata ricorrenza di un evidente errore materiale), conconseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez.5, n. 5897 del03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16908/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris