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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20679/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20/10/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) (artt. 490, 477, 482, 61n. 2 cod. pen.) poiché estinto per prescrizione, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A) (art. 648-bis cod. pen.), rideterminando la pena.

Al riguardo, deduce:

1.1. inosservanza, erronea applicazione della legge penale, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 601 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, a seguito del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza dell'art. 83, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 in materia di emergenza COVID-19, aveva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec solo al difensore d'ufficio, laddove la disciplina in materia disposta dal codice di rito, la cui applicazione è fatta salva dalle disposizioni emergenziali, avrebbe imposto che la notifica venisse effettata anche all'imputato personalmente.

1.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo A), in quanto la Corte territoriale fondava la colpevolezza del ricorrente non su dati probatori, peraltro assenti in atti, bensì su mere presunzioni e "ragionamenti a contrario". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità assoluta ed insanabile per omessa notifica direttamente all'imputato dell'avviso di fissazione del dibattimento in appello, è manifestamente infondato.

Invero, la mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale in appello non integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., bensì una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

In tal senso, viene in rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021 Rv. 281601).

Nel caso di specie, risulta che il decreto di citazione per la prima udienza in appello del 14/04/2020, è stato notificato all'imputato ed al difensore d'ufficio; che in forza delle disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, il processo è stato rinviato d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con decreto emesso fuori udienza e notificato a mezzo pec al difensore d'ufficio; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebratasi alla presenza del difensore d'ufficio che, nelle more era stato nominato di fiducia (il 16/10/2020), questi nulla ha eccepito con riguardo all'omessa notifica all'imputato; pertanto, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, il vizio dedotto risulta sanato.

Al riguardo, questa Corte, proprio in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, ha affermato che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601; Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Rv. 282554).

E tanto a prescindere, comunque, dal fatto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato fosse comunque rappresentato dal difensore di fiducia, avendo questa Corte affermato che il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente).(Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278426).

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui al capo A), è manifestamente infondato.

Invero, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti.

In particolare, i giudici di merito hanno affermato la colpevolezza dell'imputato per i fatti di cui al capo A) dell'imputazione sulla scorta degli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine sul veicolo alla cui guida si trovava l'imputato e di proprietà della congiunta [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si accertava che il numero di telaio impresso sul vano motore non risultava associato alla targa (CT 745353) apposta sul veicolo, bensì ad un'altra targa, abbinata ad un'auto precedentemente oggetto di furto; la targa CT 745353, invece, risultava appartenente ad un altro mezzo intestato proprio all'imputato.

Pertanto, non risulta affetta da illogicità e contraddittorietà la parte motiva della sentenza impugnata in cui i giudici di merito affermano la responsabilità dell'imputato sulla scorta degli accertamenti eseguiti sull'autovettura che egli conduceva, che risultava di provenienza illecita e su cui erano apposti dati identificativi (targa) riconducibili ad un altro mezzo di proprietà dello stesso imputato.

Inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità si rinviene nella circostanza che le censure sollevate sono generiche, in quanto non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che dimostrano come l'affermazione di colpevolezza per i fatti ascritti all'imputato risulta fondata non su elementi indiziari o "ragionamenti a contrario", bensì sulla complessiva disamina degli elementi costituenti prova certa e confluiti negli atti processuali.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 3.000,00 da devolversi alla Cassa delle ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 1.3/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ' lli P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20/10/2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) (artt. 490, 477, 482, 61n. 2 cod. pen.) poiché estinto per prescrizione, ed ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A) (art. 648-bis cod. pen.), rideterminando la pena. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza, erronea applicazione della legge penale, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 601 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, a seguito del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza dell'art. 83, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 in materia di emergenza COVID-19, aveva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec solo al difensore d'ufficio, laddove la disciplina in materia disposta dal codice di rito, la cui applicazione è fatta salva dalle disposizioni emergenziali, avrebbe imposto che la notifica venisse effettata anche all'imputato personalmente. 1.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di cui al capo A), in quanto la Corte territoriale fondava la colpevolezza del ricorrente non su dati probatori, peraltro assenti in atti, bensì su mere presunzioni e "ragionamenti a contrario". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità assoluta ed insanabile per omessa notifica direttamente all'imputato dell'avviso di fissazione del dibattimento in appello, è manifestamente infondato. Invero, la mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale in appello non integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., bensì una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. In tal senso, viene in rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid- 19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021 Rv. 281601). Nel caso di specie, risulta che il decreto di citazione per la prima udienza in appello del 14/04/2020, è stato notificato all'imputato ed al difensore d'ufficio; che in forza delle disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, il processo è stato rinviato d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con decreto emesso fuori udienza e notificato a mezzo pec al difensore d'ufficio; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebratasi alla presenza del difensore d'ufficio che, nelle more era stato nominato di fiducia (il 16/10/2020), questi nulla ha eccepito con riguardo all'omessa notifica all'imputato; pertanto, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, il vizio dedotto risulta sanato. Al riguardo, questa Corte, proprio in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, ha affermato che, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601; Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Rv. 282554). E tanto a prescindere, comunque, dal fatto che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato fosse comunque rappresentato dal difensore di fiducia, avendo questa Corte affermato che il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente).(Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278426). 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui al capo A), è manifestamente infondato. Invero, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, i giudici di merito hanno affermato la colpevolezza dell'imputato per i fatti di cui al capo A) dell'imputazione sulla scorta degli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine sul veicolo alla cui guida si trovava l'imputato e di proprietà della congiunta [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si accertava che il numero di telaio impresso sul vano motore non risultava associato alla targa (CT 745353) apposta sul veicolo, bensì ad un'altra targa, abbinata ad un'auto precedentemente oggetto di furto; la targa CT 745353, invece, risultava appartenente ad un altro mezzo intestato proprio all'imputato. Pertanto, non risulta affetta da illogicità e contraddittorietà la parte motiva della sentenza impugnata in cui i giudici di merito affermano la responsabilità dell'imputato sulla scorta degli accertamenti eseguiti sull'autovettura che egli conduceva, che risultava di provenienza illecita e su cui erano apposti dati identificativi (targa) riconducibili ad un altro mezzo di proprietà dello stesso imputato. Inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità si rinviene nella circostanza che le censure sollevate sono generiche, in quanto non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che dimostrano come l'affermazione di colpevolezza per i fatti ascritti all'imputato risulta fondata non su elementi indiziari o "ragionamenti a contrario", bensì sulla complessiva disamina degli elementi costituenti prova certa e confluiti negli atti processuali. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 3.000,00 da devolversi alla Cassa delle ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 1.3/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ' lli P
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