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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21651/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Messina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

All'indagato si contesta il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Agostino.

Quest'ultimo, in qualità di responsabile del servizio acquedotto della società ASM, partecipata del Comune di Taormina, avrebbe provveduto ad affidamenti diretti, in assenza dei presupposti legittimanti il ricorso a tale procedura, in tal modo favorendo alcuni imprenditori, tra i quali anche il [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ordine all'art. 353-bis cod. pen., sul presupposto che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un affidamento diretto dei lavori, disposto al di fuori di qualsivoglia procedura comparativa e senza che vi sia stata la predisposizione di alcun atto equipollente al bando di gara.

Si deduce, altresì, il vizio di motivazione in merito alla dedotta assenza di un bando di gara o di un atto equipollente.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di impugnazione è stata, nelle more, revocata, sicchè deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Per consolidata giurisprudenza, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 ).

Poiché l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non consente l'applicazione del principio della soccombenza, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Messina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. All'indagato si contesta il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]Agostino. Quest'ultimo, in qualità di responsabile del servizio acquedotto della società ASM, partecipata del Comune di Taormina, avrebbe provveduto ad affidamenti diretti, in assenza dei presupposti legittimanti il ricorso a tale procedura, in tal modo favorendo alcuni imprenditori, tra i quali anche il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ordine all'art. 353-bis cod. pen., sul presupposto che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un affidamento diretto dei lavori, disposto al di fuori di qualsivoglia procedura comparativa e senza che vi sia stata la predisposizione di alcun atto equipollente al bando di gara. Si deduce, altresì, il vizio di motivazione in merito alla dedotta assenza di un bando di gara o di un atto equipollente. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di impugnazione è stata, nelle more, revocata, sicchè deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Per consolidata giurisprudenza, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 ). Poiché l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non consente l'applicazione del principio della soccombenza, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ano
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