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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 12727/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17368/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4463/2020depositata il 22.12.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 24.2.2015, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2129/2014, con cui era stata accolta la domanda avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, l’appellante era stato condannato alla ricostruzione del tratto di muro di sassi di confine oggetto di causa, rispettando la precedente inclinazione e senza stilatura di giunti, in conformità al preesistente stato dei luoghi.

Con sentenza n. 4463/2020 del 25.11/22.12.2020 la Corte d'Appello di Napoli, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’appello, e per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e la condannava al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellante, ritenendo che l'apportata modifica dello stato dei luoghi non avesse recato pregiudizio all’appellata.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 22.6.2021, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con un unico motivo.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 7.3.2025, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed i rispettivi difensori, avendo raggiunto un accordo transattivo, hanno congiuntamente depositato un atto da tutti sottoscritto, contenente sia la rinuncia agli atti del giudizio di [OSCURATO:PERSONA] relativa al ricorso principale, sia la rinuncia agli atti del giudizio di [OSCURATO:PERSONA] relativa al ricorso incidentale condizionato, con le reciproche accettazioni, con integrale compensazione delle spese processuali, accettata anche dai legali delle parti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene conseguentemente la Corte, che ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., debba essere dichiarata con ordinanza l'estinzione del giudizio.

Stante l’accettazione della rinuncia non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese.

Non sussistono i presupposti per l'imposizione alla ricorrente principale ed al ricorrente incidentale condizionato, di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, poiché il ricorso non è stato integralmente respinto, né dichiarato inammissibile, o improcedibile.

P.Q.M La Corte dichiaraestinto il giudizio di cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17368/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4463/2020depositata il 22.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 24.2.2015, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2129/2014, con cui era stata accolta la domanda avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, l’appellante era stato condannato alla ricostruzione del tratto di muro di sassi di confine oggetto di causa, rispettando la precedente inclinazione e senza stilatura di giunti, in conformità al preesistente stato dei luoghi. Con sentenza n. 4463/2020 del 25.11/22.12.2020 la Corte d'Appello di Napoli, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’appello, e per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e la condannava al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellante, ritenendo che l'apportata modifica dello stato dei luoghi non avesse recato pregiudizio all’appellata. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 22.6.2021, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con un unico motivo. Nell’imminenza dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 7.3.2025, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed i rispettivi difensori, avendo raggiunto un accordo transattivo, hanno congiuntamente depositato un atto da tutti sottoscritto, contenente sia la rinuncia agli atti del giudizio di [OSCURATO:PERSONA] relativa al ricorso principale, sia la rinuncia agli atti del giudizio di [OSCURATO:PERSONA] relativa al ricorso incidentale condizionato, con le reciproche accettazioni, con integrale compensazione delle spese processuali, accettata anche dai legali delle parti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene conseguentemente la Corte, che ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., debba essere dichiarata con ordinanza l'estinzione del giudizio. Stante l’accettazione della rinuncia non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese. Non sussistono i presupposti per l'imposizione alla ricorrente principale ed al ricorrente incidentale condizionato, di un ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, poiché il ricorso non è stato integralmente respinto, né dichiarato inammissibile, o improcedibile. P.Q.M La Corte dichiaraestinto il giudizio di cas
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