CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 10396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza n. cronologico 2133/2022 della CORTED'APPELLO di CATANIA, del 30/05/2022 R.G.N. 283/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto emesso il 26 ottobre 2021, la Corte d’appello diCatania ha liquidato ex art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 infavore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e a caricoNu medroe rle gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026Ministero della giustizia la somma di euro 250, oltre accNeumsesroo dri ir,a ccolta generale 10396/2026a titolo di compensi professionali per l’attività svolta quaDleat a pubblicazione 20/04/2026difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spesedello Stato in un giudizio di lavoro dinanzi alla stessa Corted’appello.2. Avverso tale decreto, il Barbarino ha proposto opposizioneex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e il Presidente della Corted’appello di Catania con ordinanza n. 2133/2022, pubblicata il30 maggio 2022, ha riformato il decreto di liquidazione.Il Presidente della Corte d’appello ha calcolato che il valoredella causa in appello nella quale l’odierno ricorrente avevaprestato il patrocinio era pari a euro 8.570 e rientrava dunquenello scaglione tra euro 5.001 ed euro 26.000. Valutata lamodesta complessità della controversia e la circostanza che lastessa si fosse conclusa con una transazione, ha ritenuto didover liquidare il compenso attenendosi ai minimi tariffari edescludendo sia la fase di effettiva istruttoria o trattazione, siaquella di decisione, sia infine la fase incidentale di inibitoriadell’esecutività della sentenza di primo grado. Ne è scaturita laliquidazione di una somma di euro 850, dimidiata a euro 425 exart. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che ha condotto allaliquidazione complessiva in favore del Barbarino della somma dieuro 675, ottenuta sommandovi quanto liquidato dal primogiudice.3. Per la cassazione dell’ordinanza, ricorre il Barbarino conricorso affidato a sette motivi.4.Il Ministero è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.In via preliminare, va osservato che l’ordinanza impugnata èstata pubblicata il 30 maggio 2022, mentre il ricorso delBarbarino è stato notificato al Ministero della giustizia, rimNuamesrtoo re gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026intimato, il 13 dicembre 2022. Numero di raccolta generale 10396/2026Il ricorso deve dirsi tempestivo, in quanto non risulta chDeat a pubblicazione 20/04/2026l’ordinanza fosse stata notificata al Barbarino e questi haproposto l’impugnazione entro il termine lungo fissato dall’art.327 c.p.c., che era destinato a scadere il 2 gennaio 2023,calcolata la sospensione dei termini feriali.A tale riguardo, il Collegio ritiene che trovano applicazione iprincipi già enunciati da questa Corte con costantegiurisprudenza, secondo cui ai fini dell'inapplicabilità dellasospensione dei termini nel periodo feriale prevista dall'art. 3della legge n. 742 del 1969 alle controversie di lavoro eprevidenza, assume rilievo la natura della causa, se cioè essasottintenda l'accertamento dell'esistenza o meno di un rapportodi lavoro subordinato o previdenziale, restando irrilevante il rito(Cass., Sez. U, Sentenza n. 2145 del 29/01/2021, Sez. 2,Ordinanza n. 28041 del 22/10/2025, Sez. L, Ordinanza n. 8673del 09/04/2018).Nella specie, la controversia – oltre a non essere statacorrettamente trattata secondo il rito del lavoro – non implicaalcun tipo di accertamento neppure indiretto di un rapporto dilavoro subordinato o previdenziale, in quanto verte sullacorrettezza del decreto di liquidazione del compenso al difensoreex artt. 82 e 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, vale a dire su dirittie obblighi di soggetti che non rivestono la qualità né dilavoratore, né di datore di lavoro, né di ente previdenziale.Per essa opera pertanto la sospensione feriale dei termini.1.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione degli artt. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002e 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, per violazione dei mNuinmeimro rie gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026tariffari. Numero di raccolta generale 10396/2026Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, iDnat a pubblicazione 20/04/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002,per avere applicato i valori minimi della tariffa.Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, per averenegato i compensi relativi alla fase inibitoria.Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del2014, per avere negato i compensi relativi alla fase ditrattazione del merito.Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del2014, per avere negato i compensi relativi alla fase decisionale.Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del2014, per avere negato l’aumento fino a un quarto perintervenuta transazione della lite.2. I motivi dal primo al sesto meritano di essere trattaticongiuntamente, in quanto attengono alle modalità con cuil’ordinanza impugnata ha proceduto all’applicazione del d.P.R.n. 115 del 2002 e del d.m. n. 55 del 2014 in sede di liquidazionedelle spese per il patrocinio a spese dello Stato in una causa ingrado d’appello.3. Prima di procedere alla disamina dei motivi, è oppoNrutmuenroo re gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026ribadire che il Presidente della Corte d’appello di CataNnumiaer o hdi ara ccolta generale 10396/2026riliquidato le spese per la fase di studio e per quella introduttivDaat a pubblicazione 20/04/2026in misura pari a euro 425, ma ha sommato tale importo a quellogià liquidato in prime cure dalla Corte d’appello, pari a euro 250:la somma complessivamente liquidata in favore dell’avvocatoBarbarino è pari a euro 675 e di tale importo occorre tener contonel calcolo finale.4. Tanto premesso, il primo motivo è fondato.Per applicare i valori minimi, l’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014prevede che si tenga conto dei valori medi delle tabelle allegatee che si proceda a una loro diminuzione al 50 per cento.Ora, per lo scaglione tra euro 5.001 e euro 26.000 inriferimento alle cause dinanzi alle corti d’appello, i valori minimi,ottenuti dimezzando i valori medi e calcolando le sole fasi distudio e introduttiva, come fatto dall’ordinanza impugnata, sonopari a euro 979 (euro 540 per la fase di studio ed euro 439 perla fase introduttiva); pertanto, applicando l’ulterioredimezzamento previsto dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002,la somma da liquidarsi per le due fasi anzidette era pari a euro489,50, come sostenuto dal ricorrente, e non di euro 425, comeaffermato dall’ordinanza impugnata.5. Il secondo motivo è invece infondato.La valutazione compiuta dal giudice di merito, che ha ritenutodi applicare i valori minimi sulla base, tra l’altro, della modestacomplessità della controversia, costituisce un apprezzamento difatto non sindacabile in sede di legittimità, senza che in essa siaravvisabile alcuna violazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del2002. Tale norma vieta al giudice solo di liquidare una sommache sia superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,non di scendere al di sotto di tali valori, nel rispetto dellanormativa che a ciò espressamente lo autorizza (v. perN utmuetrtoe re gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021). Numero di raccolta generale 10396/20266. Il terzo motivo è infondato. Data pubblicazione 20/04/2026Come più volte affermato da questa Corte, l'istanza disospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione dellasentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura unsubprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto algiudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese adesso relative va disposta, al pari di quella concernente le spesedel procedimento principale, con il provvedimento che chiudequest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo (v. daultimo Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13432 del 20/05/2025). Neconsegue che la presentazione dell’istanza di sospensione noncostituisce, ai fini della liquidazione, né un procedimentoautonomo, né una fase diversa da quelle elencate dal decretoministeriale.Inconferente è la giurisprudenza citata dal ricorrente asostegno della propria posizione, poiché in quelle ipotesi lanecessità di liquidare autonomamente le spese delsubprocedimento derivava dal fatto che si trattava diprocedimenti incidentali (reclamo avverso i provvedimentiprovvisori del presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c. eprocedimento per l’attribuzione di un assegno alimentareprovvisorio) aventi un diverso oggetto rispetto a quelloprincipale e che la stessa giurisprudenza citata ha consideratoautonomi (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 10195 del 16/04/2021).7. Il quarto motivo è fondato, poiché nel giudizio davanti allaCorte d’appello di Catania una fase di trattazione risulta essercistata ed è costante orientamento di questa Corte quello per cuiil d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico perla fase istruttoria, contemplandone uno unitario per la "faseistruttoria e/o di trattazione", il quale, con riguardo al proNcuemsersoo re gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026d'appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istNruumzeiroo ndi era ccolta generale 10396/2026probatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cDuait a pubblicazione 20/04/2026allude la stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le24349 del 02/09/2025).Sempre calcolando i valori minimi (pari al 50 per cento deimedi) e l’ulteriore riduzione del 50 per cento prevista dall’art.130 cit., al Barbarino doveva essere liquidata l’ulteriore sommadi euro 614,50.8. Il quinto e il sesto motivo attengono alla medesima fasedecisionale e sono fondati.Il quinto motivo è fondato per ragioni analoghe a quelle chehanno portato all’accoglimento del quarto.Nel giudizio davanti alla Corte d’appello di Catania la causa èstata decisa, sia pure con una dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere, alla cui pronuncia hannoevidentemente contribuito i difensori delle parti. Una fasedecisionale si è dunque svolta.Il sesto motivo è fondato, poiché la dichiarazione di cessazionedella materia del contendere nel giudizio dinanzi alla Corted’appello è stata pronunciata in ragione dell’avvenutaconciliazione stragiudiziale della lite, conclusasi con unatransazione.Ciò giustifica la liquidazione di una somma aggiuntiva, poichél’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014 prevedeespressamente che «nell'ipotesi di conciliazione giudiziale otransazione della controversia, il compenso per tale attività èdeterminato nella misura pari a quello previsto per la fasedecisionale, aumentato di un quarto», lasciando cosìchiaramente intendere che esso spetta anche quandNuom erola re gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026conciliazione sia frutto di un accordo transattivo stragiudNuizmiearol edi. r accolta generale 10396/2026Calcolando unitariamente le spese per la fase decisionaDleat a pubblicazione 20/04/2026aumentate del 25 per cento per la transazione e sempreapplicando i valori minimi (pari al 50 per cento dei medi), conl’ulteriore riduzione del 50 per cento prevista dall’art. 130 cit.,le spese erroneamente non liquidate al Barbarino sono pari aeuro 568,75.9. In conclusione, al Barbarino doveva essere liquidata lasomma complessiva di euro 1.672,75, di cui euro 489,50 per lafase di studio e la fase introduttiva, euro 614,50 per la fase ditrattazione ed euro 568,75 per la fase decisionale. Tale somma,si badi, comprende e assorbe anche quanto erroneamenteliquidato nelle fasi di merito.10. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – la sentenza va cassata inrelazione ai suddetti motivi accolti e la causa va decisa nelmerito in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti difatto, atteso che la liquidazione è ancorata a parametri di legge(Cass., Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021), e pertantoi compensi spettanti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] perl’opera prestata nel procedimento davanti alla Corte d’appello diCatania devono essere liquidati ex art. 82 del d.P.R. n.115 del2002 nella misura complessiva di euro 1.672,75, oltre accessori.11. Con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’illegittimacompensazione totale delle spese di giudizio in danno dellaparte vittoriosa.Il motivo è fondato.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di poter compensareintegralmente le spese del grado (fase di opposizione a decretodi liquidazione) solo sulla base del «modesto margiNnuem erod rie gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/2026fondatezza dell’opposizione». Numero di raccolta generale 10396/2026In tal modo, tuttavia, il provvedimento ha violato gli artt. 91 Deat a pubblicazione 20/04/202692 c.p.c., alla luce dell’interpretazione che di essi hanno fornitodi recente le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.32061 del 31/10/2022, le quali hanno affermato, componendoil contrasto a loro devoluto, che l'accoglimento in misura ridotta,anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo nondà luogo a reciproca soccombenza e non può pertantogiustificare la compensazione totale o parziale, se non fondatasu altre ragioni indicate dall’art. 92 c.p.c.Poiché nella specie il Presidente della Corte d’appello di Cataniaha compensato le spese solo in ragione dell’accoglimentoparziale dell’opposizione, la sua decisione non può dirsiconforme a diritto.12. Anche in questo caso, la Corte, cassando la sentenza inrelazione al motivo accolto, può decidere nel merito ex art. 384c.p.c., procedendo alla liquidazione delle spese del secondogrado, tenendo conto dei seguenti elementi che emergono dalprovvedimento impugnato e dagli atti di causa: a) la sommache il Presidente della Corte d’appello di Catania avrebbe dovutoliquidare in più rispetto a quella riconosciuta in primo grado eradi euro 1.422,75 (euro 1.672,75, cui vanno sottratti euro 250già liquidati in primo grado) e rientrava dunque nello scaglioneda euro 1.101 a euro 5.200; b) la causa si è svolta davanti allaCorte d’appello e davanti al Presidente di essa; c) la causa eradi modesta complessità, sì da giustificare l’applicazione deivalori minimi del d.m. n. 55 del 2014, applicabile rationetemporis (l’ordinanza impugnata è del 30 maggio 2022, mentreil nuovo d.m. sui compensi professionali è del 30 agosto 2022);d) la liquidazione deve comprendere tutte le fasi.Le spese del secondo grado vanno liquidate nella misura dNi uemuerroo re gistro generale 30203/2022Numero sezionale 1481/20261.458,00 oltre accessori. Numero di raccolta generale 10396/202613. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzDaat a pubblicazione 20/04/2026e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sempreapplicando gli stessi criteri appena enunciati e il d.m. n. 55 del2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimomotivo di ricorso, disattesi gli altri motivi, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,liquida le spese spettanti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] perl’opera prestata nel procedimento davanti alla Corte d’appello diCatania ex art. 82 del d.P.R. n.115 del 2002 nella misuracomplessiva di euro 1.672,75, oltre spese generali e accessoridi legge; liquida le spese del procedimento di opposizione alprovvedimento di liquidazione delle spese del patrocinio a spesedello Stato in euro 1.458,00, oltre spese generali e accessori dilegge; condanna il Ministero della giustizia al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 939,00,oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi