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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08766/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 maggio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha rigettato l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti in relazione, tra l'altro, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione irrogatagli con sentenza di quell'ufficio del 9 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di determinare la data dei commessi reati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, cui consegue, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, l'applicabilità della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen..

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. È pacifico, nell'esperienza della giurisprudenza di legittimità, che, se, in linea di principio, «In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923), nel diverso caso in cui la genericità e l'imprecisione, sul punto, della rubrica non siano colmate dall'accertamento compendiato nella sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione può, invece, «prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430).3.

Nel caso in esame, la precisa determinazione dell'epoca del commesso reato incide sulla sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso, in relazione anche a tale titolo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di due ipotesi di peculato che, nell'imputazione, sono indicate come commesse, rispettivamente «in data antecedente e prossima dal 22/08/2019» e «in data antecedente e prossima dal 26/03/2019».

Premesso che, deve ragionevolmente inferirsi, la preposizione articolata «dal» è stata, per mero refuso, utilizzata in luogo di quella «al», va, infatti, rilevato che, in conseguenza della modifica all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione è preclusa in relazione, tra l'altro, ai reati di peculato consumati a far data dal 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore del testo novellato.

Per questa ragione, [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione non sospeso, ha chiesto l'accertamento incidentale della data di commissione dei reati, a suo modo di vedere da fissarsi in epoca anteriore al mutamento di disciplina.

Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che l'imputazione, nell'indicare tali date come «anteriori e prossime» al 26 marzo 2019 ed al 22 agosto 2019, collochi con sufficiente precisione la consumazione delle condotte criminose in momenti largamente posteriori al 31 gennaio 2019.

Il ricorrente, titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche, nel contestare tale conclusione osserva che, in realtà, l'apprensione delle somme consegnategli dagli utenti per il pagamento del bollo auto e da lui indebitamente stornate è avvenuta negli anni — rispettivamente, il 2017 ed il 2018 — di riferimento della tassa e che le date indicate nell'imputazione sono quelle in cui egli, contattato dagli interessati, i quali avevano, medio tempore, ricevuto avvisi di accertamento conseguenti all'omesso pagamento degli importi dovuti, aveva emesso le ricevute di pagamento allo scopo, nella sua prospettiva, di crearsi una giustificazione postuma.

Assume, pertanto, che, in ossequio al canone in dubio pro reo e nell'impossibilità di acquisire più precise informazioni, il tempus commissi delicti dovrebbe essere retrodatato sì da consentire l'applicazione della più favorevole disciplina previgente.

Il ragionamento non persuade.

Se è vero, infatti, che la qualificazione in termini di anteriorità e prossimità delle condotte criminose rispetto alle date di emissione delle ricevute di pagamento non appare connotata da tale precisione da precludere, in ipotesi, una diversa collocazione cronologica, non è men vero, per converso, che la prospettazione del ricorrente è, al riguardo, del tutto evanescente, perché affidata esclusivamente ad argomentazioni di carattere razionale e non assistita dal benché minimo riscontro.

Il ricorrente, invero, non fornisce alcuna prova della genesi e dello sviluppo della vicenda in tempo precedente al 31 gennaio 2019 e si affida al solo elemento, di natura squisitamente logica, che trae spunto dagli anni di riferimento delle tasse che gli automobilisti coinvolti hanno inconsapevolmente evaso: nulla dimostra, specificamente, in ordine alle date degli avvisi di accertamento che i due avrebbero ricevuto, né alle dichiarazioni da costoro eventualmente rese, aspetti in ordine ai quali la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, emessa ai sensi degli art. 444 e ss cod. proc. pen., è del tutto silente.

Rebus sic stantibus, la valutazione operata dal giudice dell'esecuzione ed ancorata, in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, alla prossimità temporale delle condotte accertate alle date indicate in rubrica resiste alle critiche del ricorrente che, pur astrattamente plausibili, non trovano conforto di sorta nella documentazione in atti.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha rigettato l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti in relazione, tra l'altro, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione irrogatagli con sentenza di quell'ufficio del 9 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di determinare la data dei commessi reati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, cui consegue, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, l'applicabilità della sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico, nell'esperienza della giurisprudenza di legittimità, che, se, in linea di principio, «In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923), nel diverso caso in cui la genericità e l'imprecisione, sul punto, della rubrica non siano colmate dall'accertamento compendiato nella sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione può, invece, «prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430).3. Nel caso in esame, la precisa determinazione dell'epoca del commesso reato incide sulla sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso, in relazione anche a tale titolo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], responsabile di due ipotesi di peculato che, nell'imputazione, sono indicate come commesse, rispettivamente «in data antecedente e prossima dal 22/08/2019» e «in data antecedente e prossima dal 26/03/2019». Premesso che, deve ragionevolmente inferirsi, la preposizione articolata «dal» è stata, per mero refuso, utilizzata in luogo di quella «al», va, infatti, rilevato che, in conseguenza della modifica all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione è preclusa in relazione, tra l'altro, ai reati di peculato consumati a far data dal 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore del testo novellato. Per questa ragione, [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione non sospeso, ha chiesto l'accertamento incidentale della data di commissione dei reati, a suo modo di vedere da fissarsi in epoca anteriore al mutamento di disciplina. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che l'imputazione, nell'indicare tali date come «anteriori e prossime» al 26 marzo 2019 ed al 22 agosto 2019, collochi con sufficiente precisione la consumazione delle condotte criminose in momenti largamente posteriori al 31 gennaio 2019. Il ricorrente, titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche, nel contestare tale conclusione osserva che, in realtà, l'apprensione delle somme consegnategli dagli utenti per il pagamento del bollo auto e da lui indebitamente stornate è avvenuta negli anni — rispettivamente, il 2017 ed il 2018 — di riferimento della tassa e che le date indicate nell'imputazione sono quelle in cui egli, contattato dagli interessati, i quali avevano, medio tempore, ricevuto avvisi di accertamento conseguenti all'omesso pagamento degli importi dovuti, aveva emesso le ricevute di pagamento allo scopo, nella sua prospettiva, di crearsi una giustificazione postuma. Assume, pertanto, che, in ossequio al canone in dubio pro reo e nell'impossibilità di acquisire più precise informazioni, il tempus commissi delicti dovrebbe essere retrodatato sì da consentire l'applicazione della più favorevole disciplina previgente. Il ragionamento non persuade. Se è vero, infatti, che la qualificazione in termini di anteriorità e prossimità delle condotte criminose rispetto alle date di emissione delle ricevute di pagamento non appare connotata da tale precisione da precludere, in ipotesi, una diversa collocazione cronologica, non è men vero, per converso, che la prospettazione del ricorrente è, al riguardo, del tutto evanescente, perché affidata esclusivamente ad argomentazioni di carattere razionale e non assistita dal benché minimo riscontro. Il ricorrente, invero, non fornisce alcuna prova della genesi e dello sviluppo della vicenda in tempo precedente al 31 gennaio 2019 e si affida al solo elemento, di natura squisitamente logica, che trae spunto dagli anni di riferimento delle tasse che gli automobilisti coinvolti hanno inconsapevolmente evaso: nulla dimostra, specificamente, in ordine alle date degli avvisi di accertamento che i due avrebbero ricevuto, né alle dichiarazioni da costoro eventualmente rese, aspetti in ordine ai quali la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, emessa ai sensi degli art. 444 e ss cod. proc. pen., è del tutto silente. Rebus sic stantibus, la valutazione operata dal giudice dell'esecuzione ed ancorata, in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, alla prossimità temporale delle condotte accertate alle date indicate in rubrica resiste alle critiche del ricorrente che, pur astrattamente plausibili, non trovano conforto di sorta nella documentazione in atti. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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