Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02521/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di trattazione orale, non si è presentato in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 20 maggio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rissa, detenzione e porto di arma comune da sparo e minaccia grave e - unificate le condotte ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuzione per il rito - l'ha condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

La Corte di appello, con sentenza del 27 maggio 2021, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso attinente alla dosimetria della pena, l'ha ridotta a un anno e sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.

2. Ricorre per cassazione Gjuzi, a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico motivo.

La Corte territoriale, nonostante l'avvenuto riconoscimento sin dal giudizio di primo grado delle circostanze attenuanti generiche, ha applicato per il reato di minacce, contestato al capo D), una pena detentiva; ciò ha fatto senza offrire alcuna giustificazione per tale opzione e, comunque, mostrando di non aver esteso il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall'art. 69 cod. pen., anche a tale reato che, proprio quale conseguenza del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è divenuto punibile con la sola pena pecuniaria.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.

2. Non è superfluo preliminarmente richiamare, in tema di estensione dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche anche ai reati-satellite il principio, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione» (Sez. 4 del 08/07/2021, Pietta, Rv. 282050; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562; Sez. 2, n. 10995 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375).

Nel caso in esame, il riferimento operato dai Giudici di merito alla «leale condotta processuale e alla personalità ricavabile dal certificato del casellario», denota una marcata valorizzazione dei parametri di natura "soggettiva" e, quindi, la concessione delle attenuanti generiche deve ritenersi estesa anche al reato-satellite di minaccia, contestato al capo D).

3. Se così è, l'aumento ex art. 81 cod. pen., parametrato dai Giudici di merito nella misura di tre mesi di reclusione e 100,00 euro di multa, con riferimento al capo D), divenuto punibile con la pena dell'ammenda per effetto della suindicata estensione delle circostanze attenuanti generiche, non è rispettoso del principio espresso da Sez.

U., n. 8667 del 12/02/2019, Giglia, Rv. 275881.

Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, sia nel genere sia nella specie, per cui sia riconosciuto il vincolo della continuazione, hanno statuito che l'aumento di pena per il reato-satellite deve essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato-satellite, e dunque l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.

Pen.; salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez.

U. Giglia citata).

Nella motivazione della decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, «per realizzare il rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite facendo applicazione di tale metodo di computo (...) l'aumento debba effettuarsi, come auspicato anche in dottrina, in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento».

Più precisamente, se - come nel caso che ci occupa - il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva.,

4. A tali coordinate ermeneutiche non si armonizza la decisione in verifica, là dove - come si evince dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Bari - la pena è stata determinata con irrogazione, su quella per il più grave reato di cui al capo B) (pur ridotta rispetto a quella irrogata dal Giudice di primo grado), per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. dell'aumento di tre mesi reclusione ed euro 100,00 di multa, che si appalesa disallineato rispetto ai principi sopra illustrati.

Rileva, invero, il Collegio come il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. dell'aumento di pena (tre mesi di reclusione) stabilito dal Giudice per le indagini preliminari e confermato dalla Corte distrettuale - in ossequio alla regola fissata dalle Sezioni Unite nella sentenza Giglia per la seconda "fase" di determinazione della pena per il reato continuato - comporterebbe l'inaccettabile risultato di applicare una pena a titolo di aumento per la continuazione (pari a 22.500,00 euro) di gran lunga più elevata del massimo della pena comminato dalla legge per il medesimo reato-satellite, essendo il reato di cui all'art. 612 cod. pen. punito con la multa fino a euro 1.032,00.

Risultato, quest'ultimo, non solo irragionevole e contrastante con la ratio dell'istituto della continuazione - che, giova rammentare, è tesa a consentire, mediante una fíctío iuris, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell'imputato, in una chiara prospettiva di favor rei -, ma anche "illegale", in quanto comportante l'applicazione di una sanzione più elevata di quella prevista nel massimo dalla norma incriminatrice del codice penale per quel reato.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con limitato riguardo all'aumento per la continuazione in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la sua rideterminazione, non potendo questa Corte procedervi attivando i propri poteri decisori ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett.

I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di trattazione orale, non si è presentato in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 20 maggio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di rissa, detenzione e porto di arma comune da sparo e minaccia grave e - unificate le condotte ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuzione per il rito - l'ha condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. La Corte di appello, con sentenza del 27 maggio 2021, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso attinente alla dosimetria della pena, l'ha ridotta a un anno e sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 2. Ricorre per cassazione Gjuzi, a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico motivo. La Corte territoriale, nonostante l'avvenuto riconoscimento sin dal giudizio di primo grado delle circostanze attenuanti generiche, ha applicato per il reato di minacce, contestato al capo D), una pena detentiva; ciò ha fatto senza offrire alcuna giustificazione per tale opzione e, comunque, mostrando di non aver esteso il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall'art. 69 cod. pen., anche a tale reato che, proprio quale conseguenza del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è divenuto punibile con la sola pena pecuniaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso. 2. Non è superfluo preliminarmente richiamare, in tema di estensione dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche anche ai reati-satellite il principio, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione» (Sez. 4 del 08/07/2021, Pietta, Rv. 282050; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562; Sez. 2, n. 10995 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375). Nel caso in esame, il riferimento operato dai Giudici di merito alla «leale condotta processuale e alla personalità ricavabile dal certificato del casellario», denota una marcata valorizzazione dei parametri di natura "soggettiva" e, quindi, la concessione delle attenuanti generiche deve ritenersi estesa anche al reato-satellite di minaccia, contestato al capo D). 3. Se così è, l'aumento ex art. 81 cod. pen., parametrato dai Giudici di merito nella misura di tre mesi di reclusione e 100,00 euro di multa, con riferimento al capo D), divenuto punibile con la pena dell'ammenda per effetto della suindicata estensione delle circostanze attenuanti generiche, non è rispettoso del principio espresso da Sez. U., n. 8667 del 12/02/2019, Giglia, Rv. 275881. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, sia nel genere sia nella specie, per cui sia riconosciuto il vincolo della continuazione, hanno statuito che l'aumento di pena per il reato-satellite deve essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato-satellite, e dunque l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. Pen.; salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. U. Giglia citata). Nella motivazione della decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, «per realizzare il rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite facendo applicazione di tale metodo di computo (...) l'aumento debba effettuarsi, come auspicato anche in dottrina, in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento». Più precisamente, se - come nel caso che ci occupa - il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva., 4. A tali coordinate ermeneutiche non si armonizza la decisione in verifica, là dove - come si evince dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Bari - la pena è stata determinata con irrogazione, su quella per il più grave reato di cui al capo B) (pur ridotta rispetto a quella irrogata dal Giudice di primo grado), per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. dell'aumento di tre mesi reclusione ed euro 100,00 di multa, che si appalesa disallineato rispetto ai principi sopra illustrati. Rileva, invero, il Collegio come il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. dell'aumento di pena (tre mesi di reclusione) stabilito dal Giudice per le indagini preliminari e confermato dalla Corte distrettuale - in ossequio alla regola fissata dalle Sezioni Unite nella sentenza Giglia per la seconda "fase" di determinazione della pena per il reato continuato - comporterebbe l'inaccettabile risultato di applicare una pena a titolo di aumento per la continuazione (pari a 22.500,00 euro) di gran lunga più elevata del massimo della pena comminato dalla legge per il medesimo reato-satellite, essendo il reato di cui all'art. 612 cod. pen. punito con la multa fino a euro 1.032,00. Risultato, quest'ultimo, non solo irragionevole e contrastante con la ratio dell'istituto della continuazione - che, giova rammentare, è tesa a consentire, mediante una fíctío iuris, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell'imputato, in una chiara prospettiva di favor rei -, ma anche "illegale", in quanto comportante l'applicazione di una sanzione più elevata di quella prevista nel massimo dalla norma incriminatrice del codice penale per quel reato. 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con limitato riguardo all'aumento per la continuazione in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la sua rideterminazione, non potendo questa Corte procedervi attivando i propri poteri decisori ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del
Sentenza Cassazione n. 02521/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris