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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17929/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati per i quali si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato che la pena-base è stata determinata in misura vicina al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, ma, per altro verso, la pena complessiva risulta congrua valutando che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato commesso quando l'imputato si trovava agli arresti domiciliari e che la condotta è stata reiterata più volte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] st,ni Pierl i Stefano [OSCURATO:PERSONA] CANCEI_LERIA S M '2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati per i quali si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato che la pena-base è stata determinata in misura vicina al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, ma, per altro verso, la pena complessiva risulta congrua valutando che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato commesso quando l'imputato si trovava agli arresti domiciliari e che la condotta è stata reiterata più volte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] st,ni Pierl i Stefano [OSCURATO:PERSONA] CANCEI_LERIA S M '2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris