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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06003/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 31 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in data 20 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e di porto d'armi in luogo pubblico.

Rilevato che l'unico motivo di doglianza proposto, che lamenta vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità è del tutto aspecifico (riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito), evocativo di censure in fatto (proponendo ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità) e comunque manifestamente infondato (alla luce delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alla penale responsabilità: v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 31 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in data 20 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e di porto d'armi in luogo pubblico. Rilevato che l'unico motivo di doglianza proposto, che lamenta vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità è del tutto aspecifico (riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito), evocativo di censure in fatto (proponendo ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità) e comunque manifestamente infondato (alla luce delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alla penale responsabilità: v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris