CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'efficacia drogante della cocaina, anche se la quantità era modesta, come emerso dalle analisi; inoltre, nell'imputazione sono contestati sia il primo comma e sia il quarto comma dell'art. 73, T.U. stup. con la configurabilità della continuazione tra gli stessi (droga leggera e droga pesante): "In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio" (Sez. 4 - , Sentenza n. 14193 del 11/03/2021 Ud. (dep. 15/04/2021 ) Rv. 281015 - 01). Generico il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto la Corte di appello adeguatamente motiva, con la valorizzazione dei precedenti penali, specifici, dell'imputato, nell'assenza di altri elementi positivi da valutare. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così