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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 49608/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 3 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola equa in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo); ritenuto che anche l'ulteriore censura, relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, sulla rilevanza, rispetto agli elementi favorevoli dedotti, degli elementi negativi riferiti alla gravità del reato, per la dinamica della rapina, ed alla capacità a delinquere del reo che, nel medesimo giorno, commetteva molteplici fatti di reato e veniva arrestato in flagranza di tentato omicidio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 3 marzo 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola equa in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo); ritenuto che anche l'ulteriore censura, relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, sulla rilevanza, rispetto agli elementi favorevoli dedotti, degli elementi negativi riferiti alla gravità del reato, per la dinamica della rapina, ed alla capacità a delinquere del reo che, nel medesimo giorno, commetteva molteplici fatti di reato e veniva arrestato in flagranza di tentato omicidio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15
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