CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 23216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo- Motivi della decisione1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale diMilano, per quanto di interesse: 1) ha confermato la dichiarazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 6 cod.pen.riqualificato quale tentativo; 2) ha confermato la condanna del medesimo alla penadi mesi otto di reclusione ed euro 160,00 di multa inflitta con riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, riduzioneper il rito, concessione della sospensione condizionale; 3) ha concesso la nonmenzione, sul punto riformando la sentenza appellata.2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto personalmentericorso articolando due motivi di seguito richiamati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen2.1. Il primo motivo deduce carenza radicale di motivazione in ordine alla entitàdella pena.2.2. Il secondo motivo prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art.613, co. 1, c.p.p. per contrasto con l'art. 111, co. 7, Cost. e l'art. 117, co. 1, Cost.Deduce, in sintesi, che l’art. 613 comma 1 cod. proc. pen., laddove imponeall’imputato di rimettere la propria difesa ad un difensore scelto in un ristrettoelenco, impedendo la propria autodifesa, comprime il nucleo essenziale del dirittodi difesa come tutelato dalle norme richiamate anche in relazione agli artt. 6, par.3, lett. c) CEDU, 48, co. 2, Carta di Nizza.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Lo stesso è proposto personalmente dall’imputato.3.2. L’art. 613 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce: “L'atto di ricorso, le memoriee i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima leparti sono rappresentate dai difensori”.3.3. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaleprospettata con il secondo motivo.La Corte di Cassazione, nella sua più autorevole formazione, ha già chiarito che«E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 c.p.p., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, perasserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cuinon consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputatopersonalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere larappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazionealla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazionedelle facoltà difensive » (Sez. U, 21/12/2017, n. 8914).All’indicazione così offerta merita darsi continuità tanto più che il ricorrente nonsottopone alcuna prospettiva dotata di connotazione realmente nuova.3.4. Deve trovare, pertanto, applicazione il richiamato art. 613 comma 1 cod. proc.pen.Come chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia appena richiamata, il ricorso percassazione “avverso qualsiasi tipo di provvedimento” non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e613 c.p.p. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).4. Consegue l’inammissibilità del ricorso.La stessa, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deve essere dichiarata deplano.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento infavore della cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente