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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38249/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 28 febbraio 2020 la Corte di Appello di Bari confermava la pena inflitta dal Tribunale di Trani -mesi otto di reclusione- con decisione del 24 ottobre 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, perché, contravvenendo agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale cui era sottoposto e, in particolare, alla prescrizione accessoria di non detenere e portare indosso apparecchi radioelettrici di comunicazione, veniva colto nel possesso di un telefono cellulare.

In secondo grado, la difesa giustificava la violazione invocando sottostanti ragioni di lavoro che, in tesi, avrebbero dovuto far venir meno la pericolosità intrinseca della condotta addebitata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della legittimità del decreto applicativo della misura di sorveglianza presupposta.

In sintesi, il ricorrente sostiene che se da un lato la prescrizione - accessoria - violata era specifica, dall'altro prima di ritenere punibile la trasgressione il giudice del procedimento penale avrebbe dovuto (in rapporto alle recenti declaratorie di illegittimità costituzionale di alcune fattispecie previste dal d.lgs. n.159 del 2011) verificare la 'legittimità costituzionale' del decreto applicativo della misura di prevenzione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sia perché proposto per pretese violazioni di legge non dedotte in sede di appello (art.606 co.3 cod.proc.pen.), che per genericità della doglianza. 3.1 Ed invero, da un lato il ricorrente sembra evocare i contenuti di Corte cost. n.24 del 2019 (con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della previsione di legge di cui all'arti co.1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011), ma tale tema non è stato introdotto - neanche con motivi aggiunti o memoria - in secondo grado - pur essendo la decisione de qua stata emessa prima della trattazione del giudizio di secondo grado-, dall'altro la critica è formulata in modo del tutto generico, non essendo specificato in che termini i contenuti della decisione del giudice delle leggi avrebbero potuto incidere sul procedimento penale per la violazione della specifica prescrizione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 28 febbraio 2020 la Corte di Appello di Bari confermava la pena inflitta dal Tribunale di Trani -mesi otto di reclusione- con decisione del 24 ottobre 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, perché, contravvenendo agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale cui era sottoposto e, in particolare, alla prescrizione accessoria di non detenere e portare indosso apparecchi radioelettrici di comunicazione, veniva colto nel possesso di un telefono cellulare. In secondo grado, la difesa giustificava la violazione invocando sottostanti ragioni di lavoro che, in tesi, avrebbero dovuto far venir meno la pericolosità intrinseca della condotta addebitata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della legittimità del decreto applicativo della misura di sorveglianza presupposta. In sintesi, il ricorrente sostiene che se da un lato la prescrizione - accessoria - violata era specifica, dall'altro prima di ritenere punibile la trasgressione il giudice del procedimento penale avrebbe dovuto (in rapporto alle recenti declaratorie di illegittimità costituzionale di alcune fattispecie previste dal d.lgs. n.159 del 2011) verificare la 'legittimità costituzionale' del decreto applicativo della misura di prevenzione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sia perché proposto per pretese violazioni di legge non dedotte in sede di appello (art.606 co.3 cod.proc.pen.), che per genericità della doglianza. 3.1 Ed invero, da un lato il ricorrente sembra evocare i contenuti di Corte cost. n.24 del 2019 (con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della previsione di legge di cui all'arti co.1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011), ma tale tema non è stato introdotto - neanche con motivi aggiunti o memoria - in secondo grado - pur essendo la decisione de qua stata emessa prima della trattazione del giudizio di secondo grado-, dall'altro la critica è formulata in modo del tutto generico, non essendo specificato in che termini i contenuti della decisione del giudice delle leggi avrebbero potuto incidere sul procedimento penale per la violazione della specifica prescrizione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore
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