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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 14925/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25/05/2006Pirone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ricorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parzialeriforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, è stata rideterminata, ai sensidell’art. art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reatirispettivamente ascritti.2.

Le difese affidano i ricorsi ai seguenti motivi:2.1. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione;2.2. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione;2.3. [OSCURATO:PERSONA]: omessa motivazione in ordine alle causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3.

I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).

Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25/05/2006Pirone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ricorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parzialeriforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, è stata rideterminata, ai sensidell’art. art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reatirispettivamente ascritti.2. Le difese affidano i ricorsi ai seguenti motivi:2.1. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione;2.2. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione;2.3. [OSCURATO:PERSONA]: omessa motivazione in ordine alle causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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