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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24809/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 ottobre 2020, che ha confermato la sentenza resa il 12 febbraio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 22 marzo 2017 in Mileto e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver illegalmente detenuto una pistola, calibro 9, marca CZ, di fabbricazione cecoslovacca, all'interno della masseria a lui in uso; b) detenzione abusiva di armi, per aver detenuto, senza averne fatto denuncia alla competente Autorità, diciassette cartucce calibro 9x19 e due caricatori all'interno della masseria a lui in uso.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, trascurando di valutare le specifiche censure svolte con l'atto di appello, si sarebbe limitato a richiamare la motivazione del giudice di primo grado in termini apodil:tici e meramente ripetitivi.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova agli atti, trascurando di considerare che l'imputato non era consapevole della presenza degli oggetti sequestrati all'interno del casolare, tanto più che tale immobile non era di sua proprietà né era a lui in uso.

Il giudice di merito, pertanto, senza offrire sul punto una valida motivazione, avrebbe in maniera apodittica confermato la responsabilità penale di Schimmenti, nonostante l'assenza di prova circa la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati in esame.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato una pena superiore al minimo edittale e non avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche, senza offrire in merito alcuna valida motivazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che i primi due motivi di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.

In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale, dalla visione del fascicolo fotografico riproducente lo stato dei luoghi versato in atti, si evinceva che il casolare rurale nel quale era stata eseguita la perquisizione era costituito da un unico corpo di fabbrica di forma rettangolare; i vani all'interno della struttura, inoltre, erano tutti collegati tra loro e il vano nel quale erano state rinvenute le armi risultava separato da quello attiguo (del quale l'imputato aveva ammesso la disponibilità) da una grata formata di listellii di legno che fungeva da parete divisoria, la quale presentava una breccia che - contrariamente a quanto affermato dalla difesa - era preesistente all'intervento delle Forze dell'ordine, non risultava ostruita da una catasta di legna ed era stata, quindi, creata volontariamente per permettere il passaggio tra i vani.

D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto provata la relazione stabile di Schimrnenti con le armi sequestrate.

1.2. Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché è afferente al trattamento punitivo, benché la sentenza sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, infatti, il giudice di merito ha evidenziato che il precedente specifico e la pendenza di un ulteriore procedimento per ricettazione e detenzione di arma clandestina erano elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La mancata concessione di tale beneficio, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi da tale valutazione o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Il giudice di merito, infine, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che, per le medesime ragioni, la pena irrogata fosse proporzionata alla gravità della condotta e alla capacità a delinquere dell'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ds,FaLh,ivz spese processuali e I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 ottobre 2020, che ha confermato la sentenza resa il 12 febbraio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 22 marzo 2017 in Mileto e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per aver illegalmente detenuto una pistola, calibro 9, marca CZ, di fabbricazione cecoslovacca, all'interno della masseria a lui in uso; b) detenzione abusiva di armi, per aver detenuto, senza averne fatto denuncia alla competente Autorità, diciassette cartucce calibro 9x19 e due caricatori all'interno della masseria a lui in uso. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, trascurando di valutare le specifiche censure svolte con l'atto di appello, si sarebbe limitato a richiamare la motivazione del giudice di primo grado in termini apodil:tici e meramente ripetitivi. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova agli atti, trascurando di considerare che l'imputato non era consapevole della presenza degli oggetti sequestrati all'interno del casolare, tanto più che tale immobile non era di sua proprietà né era a lui in uso. Il giudice di merito, pertanto, senza offrire sul punto una valida motivazione, avrebbe in maniera apodittica confermato la responsabilità penale di Schimmenti, nonostante l'assenza di prova circa la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati in esame. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato una pena superiore al minimo edittale e non avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche, senza offrire in merito alcuna valida motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che i primi due motivi di ricorso non siano consentiti in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale, dalla visione del fascicolo fotografico riproducente lo stato dei luoghi versato in atti, si evinceva che il casolare rurale nel quale era stata eseguita la perquisizione era costituito da un unico corpo di fabbrica di forma rettangolare; i vani all'interno della struttura, inoltre, erano tutti collegati tra loro e il vano nel quale erano state rinvenute le armi risultava separato da quello attiguo (del quale l'imputato aveva ammesso la disponibilità) da una grata formata di listellii di legno che fungeva da parete divisoria, la quale presentava una breccia che - contrariamente a quanto affermato dalla difesa - era preesistente all'intervento delle Forze dell'ordine, non risultava ostruita da una catasta di legna ed era stata, quindi, creata volontariamente per permettere il passaggio tra i vani. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto provata la relazione stabile di Schimrnenti con le armi sequestrate. 1.2. Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché è afferente al trattamento punitivo, benché la sentenza sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, infatti, il giudice di merito ha evidenziato che il precedente specifico e la pendenza di un ulteriore procedimento per ricettazione e detenzione di arma clandestina erano elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La mancata concessione di tale beneficio, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi da tale valutazione o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Il giudice di merito, infine, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che, per le medesime ragioni, la pena irrogata fosse proporzionata alla gravità della condotta e alla capacità a delinquere dell'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ds,FaLh,ivz spese processuali e I
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