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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23939/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 16434/2025Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 23939/2026Data pubblicazione 23/07/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 16434/2025 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.884/25/2025 depositata il 4 aprile 2025.Visti gli atti depositati il 6 maggio 2026 e il 9 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 16434/2025Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 23939/2026Data pubblicazione 23/07/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 16434/2025 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.884/25/2025 depositata il 4 aprile 2025.Visti gli atti depositati il 6 maggio 2026 e il 9 giugno 2026 con i quali le parti hanno chiestol’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris