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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28459/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stato respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha accolto parzialmente l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA], rigettandolo per due semestri, dal 15 settembre 2020 al 15 settembre 2021, sulla base della percezione indebita del reddito di cittadinanza, durante il periodo in questione, in modo continuativo.

Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv.

G. Coppola, (vizio di motivazione circa l'incidenza della rilevata condotta sul percorso rieducativo della condannata) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto attinge la decisione impugnata devolvendo doglianze di mero fatto, per una parte, e, per l'altra, manifestamente infondata, in quanto si asserisce difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che la motivazione resa sul punto devoluto con il reclamo da parte del Tribunale di sorveglianza (cfr. pag. prima e seconda) fa, anzi, riferimento, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, alla ritenuta continuativa reiterazione della condotta illecita, senza interrompere l'indebita percezione e senza riparare il danno,2,dunque ritenendo la condotta attuata continuativamente, violazione che manifesta la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stato respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha accolto parzialmente l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA], rigettandolo per due semestri, dal 15 settembre 2020 al 15 settembre 2021, sulla base della percezione indebita del reddito di cittadinanza, durante il periodo in questione, in modo continuativo. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. G. Coppola, (vizio di motivazione circa l'incidenza della rilevata condotta sul percorso rieducativo della condannata) devolve censura non consentita in sede di legittimità, in quanto attinge la decisione impugnata devolvendo doglianze di mero fatto, per una parte, e, per l'altra, manifestamente infondata, in quanto si asserisce difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Rilevato, infatti, che la motivazione resa sul punto devoluto con il reclamo da parte del Tribunale di sorveglianza (cfr. pag. prima e seconda) fa, anzi, riferimento, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, alla ritenuta continuativa reiterazione della condotta illecita, senza interrompere l'indebita percezione e senza riparare il danno,2,dunque ritenendo la condotta attuata continuativamente, violazione che manifesta la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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