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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1982

Cassazione n. 37349/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1982 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che deduce la mera resistenza passiva rispetto allo sgomitamento, dimenamento e scalciamento accertati; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla recidiva , la cui sussistenza non è stata oggetto di devoluzione in appello; Ritenuto che del tutto generico è il terzo motivo in ordine al diniego delle attenuenti generiche rispetto all'articolato ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in base alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, alla personalità negativa dell'imputato desunta dai diversi precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5.5.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1982 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che deduce la mera resistenza passiva rispetto allo sgomitamento, dimenamento e scalciamento accertati; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla recidiva , la cui sussistenza non è stata oggetto di devoluzione in appello; Ritenuto che del tutto generico è il terzo motivo in ordine al diniego delle attenuenti generiche rispetto all'articolato ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in base alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, alla personalità negativa dell'imputato desunta dai diversi precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.
Sentenza Cassazione n. 37349/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris