CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di differenti sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso si disinteressa della motivazione dell'ordinanza impugnata - che ha dichiarato inammissibile la nuova istanza, in quanto mera riproposizione di altra già dichiarata inammissibile - e ripropone considerazioni di merito, senza argomentare in ordine alla ammissibilità dell'istanza. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]