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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16391/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26676/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 27, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 1479/21 della Corte di Appello di Firenze del 15/7/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 12 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26676/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 27, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 1479/21 della Corte di Appello di Firenze del 15/7/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 giugno
Decreto Cassazione n. 16391/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris