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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22865/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Monza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost., con riferimento all'art. 530 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. con riguardo alla «valutazione delle prove» (secondo motivo), nonché la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo), non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, peraltro, che i primi due motivi sono costituiti da censure in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici e che si salda con quella del primo giudice integrandola, ha esplicitato in modo pertinente le ragioni del proprio convincimento alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Milano ha dato correttamente conto del nutrito compendio probatorio a carico del ricorrente, nonché delle ragioni per cui è stata legittimamente acquisita agli atti la querela personalmente redatta dalla persona offesa, in ragione della certificata permanenza dell'incapacità a testimoniare allegata da quest'ultima; tenuto conto che anche la terza doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti, mancando elementi positivi apprezzabili che le giustifichino, in ossequio, altresì, alla pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Monza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost., con riferimento all'art. 530 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. con riguardo alla «valutazione delle prove» (secondo motivo), nonché la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo), non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, peraltro, che i primi due motivi sono costituiti da censure in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici e che si salda con quella del primo giudice integrandola, ha esplicitato in modo pertinente le ragioni del proprio convincimento alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Milano ha dato correttamente conto del nutrito compendio probatorio a carico del ricorrente, nonché delle ragioni per cui è stata legittimamente acquisita agli atti la querela personalmente redatta dalla persona offesa, in ragione della certificata permanenza dell'incapacità a testimoniare allegata da quest'ultima; tenuto conto che anche la terza doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti, mancando elementi positivi apprezzabili che le giustifichino, in ossequio, altresì, alla pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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