CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 20503-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, al V.le delle Milizie, n. 18, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentae difesa - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6080/10/2019della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 4.11.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che il contenzioso trae origine dalla notificazione di numerose intimazioni ed avvisi di pagamento per cartelle erariali relative a redditi risalenti al 1997 ed agli anni successivi. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento – Notifica -Vizi RGN 20503/2020 Consigliere rel. Federici contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle erariali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 10509/50/2017, dichiarò il ricorso inammissibile. L’appello proposto dal contribuente è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 6080/10/2019. Il giudice regionale ha succintamente riassunto la vicenda processuale, ha elencato sommariamente le ragioni dell’appello, ha altrettanto sommariamente motivato il rigetto assumendo che trattasi di impugnazione meramente dilatoria rispetto al procedimento di riscossione coattiva, attivata dall’ufficio. Ilricorrente ha censurato la pronuncia con quattro motivi, chiedendo la cassazione della sentenza. L’Agenzia delle entrate –Riscossione ha resistito con controricorso. Nell’adunanza camerale del 20giugno 202 3 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente denuncia la « nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, e dell’art. 118 delle disposizioni attuative del c.p.c., nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4 cod. proc.civ., per motivazione apparente. Deve preliminarmente evidenziarsi che l’oggetto della controversia, in origine più ampio, nel presente ricorso è limitato alla ritualità della notifica di tre cartelle -prodromiche alle intimazioni ed agli avvisi di pagamento formalmente impugnati-, contraddistinte, nelle ultime quattro cifre, dai numeri 5891, 8344, 8138. Ciò chiarito, il contribuente sostiene che il giudice regionale harigettato l’appello senza tener conto di alcuna delle specifiche doglianze sollevate in riferimento alla contestata ritualità delle notificazioni delle suddette cartelle. A tal fine, nello sviluppare le ragioni della censura, ha riportato parti del ricorso d’appello,in cui aveva evidenziato le modalità delle notificazioni degli atti prodromici, che a suo dire inficiavano la validità, sotto il profilo della giuridica conoscibilità, delle cartelle erariali, nonché ha contesta to la riconducibilità di alcune allegazioni documentali, con cui l’ufficio aveva RGN 20503/2020 Consigliere rel. Federici preteso di dimostrare la ritualità della procedura di notificazione, alle cartelle medesime. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'ap pello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). L’apparenza della motivazione, incidendo sul contenuto della sentenza, la inficia, determinandone la nullità.RGN 20503/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie la Commissione regionale, dopo aver sommariamente elencato le questioni sollevate dall’appellante, ne ha motivato il rigetto, limitandosi ad affermare che «la contribuente ha sollevato una serie di questioni attinenti le notifiche tuttavia risulta tutto definitivo alla data odierna e l’ufficio sta procedendo in base alle norme della riscossione coattiva e null’altro non risultando valide le motivazioni addotte dalla difesa del ricorrente, ma solo pretestuose e prive di validità giuridica, solo al fine dilatorio». La motivazione non consente di comprenderesu quali ragioni giuridiche sia stato fondato il rigetto delle critiche sollevate dall’appellante. Essa è pertanto del tutto priva di un sostegno logico-giuridico, idoneo a supportare la decisione di un organo giudicante. La sentenza risulta pertanto viziata da una motivazione apparente e va cassata. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, con cui il ricorrente ha denunciato: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (secondo e terzo motivo, in riferimento alle cartelle erariali portanti come ultime quattro cifre i numeri 5891 e 8344); b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (quarto motivo, in riferimento alla cartella erariale portante come ultime quattro cifre i numeri 8138). Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corte di giustizia di II grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà a riesaminare le ragioni dell’appello. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, i