CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro Sanremo per FERRARI Loris ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, con la quale FERRARI Loris era stato condannato, riconosciute le generiche, per il reato di omicidio stradale ai danni del motociclista CARDONE Luca, con l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., in ragione del concorso di colpa della vittima. In particolare, si è contestato all'imputato di avere effettuato una manovra di svolta a sinistra per accedere a un'area di servizio, omettendo di dare la dovuta precedenza ai veicoli favoriti provenienti dall'opposta corsia di marcia, così concorrendo a determinare l'urto con il motoveicolo condotto dalla vittima, dal quale derivava la morte di questa. 2. In sintesi, questa la ricostruzione dei fatti per cui è processo operata dai giudici di merito, anche sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero. La manovra incriminata, eseguita in un punto in cui la stessa era consentita, era stata posta in essere mentre sopraggiungeva, provenendo da una curva, la moto condotta dalla vittima; lo scontro era avvenuto lungo un rettilineo, con asfalto asciutto e tempo soleggiato; il consulente aveva stimato la velocità del mezzo condotto dal FERRARI in 137-138 Km/h a fronte di un limite di 50; non risultavano tracce di frenata dell'auto dell'imputato, mentre risultavano quelle della moto; l'autovettura, al momento dell'impatto, non era giunta neppure a metà dell'opposta corsia di marcia, come dimostrato dalla localizzazione dei danni; anche il motociclista viaggiava a una velocità eccedente di quasi il triplo i limiti vigenti. La Corte di merito, in risposta alle doglianze veicolate con il gravame, ha disatteso l'assunto secondo il quale la velocità del motociclista doveva considerarsi fattore imprevedibile, osservando, intanto, che l'impatto era avvenuto immediatamente dopo l'inizio della manovra di svolta a sinistra, dal che la Corte ha inferito che, ove il FERRARI avesse effettuato il dovuto controllo per accertarsi che la strada era libera, si sarebbe avveduto del motociclo sopravveniente, tenuto anche conto delle condizioni di perfetta visibilità e delle buone condizioni della strada. La pur riconosciuta concausa, tuttavia, non è stata ritenuta tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, l'eccessiva velocità da parte degli altri utenti della strada configurando evenienza tutt'altro che imprevedibile, ritenendo i giudici territoriali priva di pregio l'osservazione difensiva a mente della quale la velocità tenuta dal motociclista sarebbe stata addirittura "folle", considerata la linearità del tratto di strada lungo il quale era avvenuto il sinistro. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, in relazione alla prevedibilità della condotta della persona offesa. Il consulente del pubblico ministero non era stato in grado di accertare se il FERRARI avesse visto sopraggiungere il CARDONE, ciò che il FERRARI aveva negato. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio sempre con riferimento all'affermazione della responsabilità, questa volta in relazione alla ritenuta imprevedibilità del comportamento del FERRARI e al posizionamento della sua vettura lungo la carreggiata. Al momento dell'urto, l'auto dell'imputato non aveva occupato l'opposta corsia di marcia, la stessa essendosi trovata, per la gran parte, nella corsia di competenza, a cavallo della segnaletica orizzontale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. A fronte del ragionamento esplicativo dei giudici territoriali, giunti a conforme decisione rispetto al giudice di primo grado, la difesa ha formulato doglianze con le quali ha prospettato una versione alternativa della ricostruzione fattuale motivatamente disattesa dai giudici del doppio grado. Sul punto, pare sufficiente ricordare i limiti del vizio motivazionale deducibile in questa sede: sono, infatti, estranei al vaglio di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla condotta di guida del conducente e al comportamento della vittima, le censure difensive riprendono le doglianze prospettate al giudice d'appello, senza essere precedute da un effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoriale a disattenderle, dando conto del motivo per il quale si è ritenuto che l'incidente fosse stato conseguenza di un concorso di fattori, tra i quali la condotta di guida imprudente dell'imputato. Costui, secondo quanto ritenuto dai giudici territoriali, non aveva effettuato, nell'occorso, il controllo richiesto dal tipo di manovra approntata, la condotta del conducente antagonista ponendosi solo quale causa concorrente dell'evento.Anche con riferimento alla imprevedibilità del comportamento della vittima, deve ricordarsi, ancora una volta rinviando ai principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità, che il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità (sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia, Rv. 263010-01, in cui la S.C. ha annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman). In particolare, proprio con riferimento al rispetto dei limiti di velocità, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio; n. 24414 del 6/5/2021, Busdraghi, Rv. 281399-01). 3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 ottobre 2023. Il Consigliere