CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 21657/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 13766/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso DLA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento digiurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1097/2021 del TRIBUNALE di GENOVA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal ConsigliereMARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl (Aereng), quale agente, aveva adito il Tribunale di Genova allegando di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] (preponente) in base al contratto di agenzia del 14 aprile 2000 delle seguenti somme: euro 52.024,46, a titolo di indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c.; euro 61.221,68, a titolo di provvigioni per le vendite compiute direttamente dal preponente con il cliente [OSCURATO:SOCIETA]. (introdotto dall’agente [OSCURATO:PERSONA]), nel periodo compreso tra il 30 settembre 2015 e il 9 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA]., costituendosi, aveva evidenziato che il contratto di Agenzia del 2000 era stato sostituito, nel maggio-giugno 2013, da un diverso contratto di agenzia contenente una clausola (art 12) di fissazione della competenza a decidere, in caso controversie, di un collegio arbitrale unico ([OSCURATO:PERSONA]). La società eccepiva, pertanto, la carenza di giurisdizione del Tribunale di Genova. Il Tribunale di Genova, (RG 1097/2021) affermava la propria giurisdizione, ritenendo che l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. oggetto della pretesa, era da considerarsi diritto “indisponibile” ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2° della Legge 218/1995 e, quindi, diritto per il cui accertamento la giurisdizione italiana non poteva essere derogata per scelta e clausola pattizia. [OSCURATO:PERSONA] ha in questa sede proposto regolamento di giurisdizione in virtù della presenza della clausola arbitrale e quindi contestando la decisione del tribunale. Ritualmente costituitasi [OSCURATO:PERSONA] srl (Aereng) ha evidenziato che il contratto azionato da Sonic (ossia il contratto dell’anno 2000) non contiene alcuna clausola di deroga alla giurisdizione; tale contratto, peraltro, è l’unico contratto in essere tra Aereng e [OSCURATO:PERSONA]. La clausola richiamata è invece contenuta in un contratto del 2013, le cui parti stipulanti sono Aereng e [OSCURATO:PERSONA], controllante di [OSCURATO:PERSONA]. Ha soggiunto che tale ultima scrittura contrattuale ha un perimetro e oggetto differenti da quello pattuito tra Aereng e Sonic del 2000. In ragione della diversità delle parti contraenti e della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al contratto del 2013,la resistente ha rilevato la non applicabilità della clausola arbitrale al contenzioso sorto ed alla domanda avanzata dinanzi al tribunale di Genova, anche evidenziando che, comunque, non poteva ritenersi valida la clausola arbitrale avendo ad oggetto diritti indisponibili quali quelli previsti dall’art. 1751 c.c. L’Ufficio della Procura Generale, con memoria scritta, ha concluso per l’infondatezza del ricorso, rappresentando la diversità dei contraenti nei due contratti del 2000 e del 2013 e, dunque, la non evidenza di una “sostituzione” tra i contratti, come indicata da parte ricorrente, con esclusione della validità della clausola sulla giurisdizione rispetto a parti non contraenti. Ha poi inoltre richiamato il disposto dell’art. 4 co.2 della legge n. 218/1995 che richiede, ai fini della deroga alla giurisdizione italiana, che tale deroga sia provata per iscritto e che la causa riguardi diritti disponibili, non presenti nel caso in esame, in cui l’inderogabilità sancita dall’art. 1751 c.c. rende non disponibili i diritti cui la norma si riferisce. Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. ha impugnato la decisione del tribunale di Genova ribadendo quanto già affermato nella sede di merito circa la sussistenza di un contratto stipulato nel 2013, sostitutivo del precedente redatto nel 2000, in cui era inserita una clausola di fissazione della giurisdizione, in caso di controversie, in capo a …. un arbitrato vincolante da un arbitro unico nominato dalle parti, o nominato conformemente alle leggi dello Stato dell’Arizona, U.S.A. Ci sarà la discovery. L’arbitrato sarà condotto in inglese in [OSCURATO:PERSONA], Arizona, U.S.A. Il lodo dell’arbitrato sarà vincolante in qualsiasi giurisdizione . Ha chiesto riconoscersi la vincolatività della clausola tra le parti e la declaratoria della giurisdizione statunitense. Quanto alla vincolatività ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], firmataria del contratto del 2013, operava quale “capogruppo” del conglomerato societario [OSCURATO:PERSONA], di cui era parte anche [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, il contratto stipulato nel 2013 era da considerarsi esteso anche a tale ultima società. In particolare, al fine di valorizzare l’estensione del vincolo obbligatorio, ha richiamato quanto contenuto nell’allegato C) al contratto in cui era precisato che “tutti i riferimenti a Sargent includono tutte le entità operative e le strutture organizzate sotto Sargent all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. I nomi includono…Sonic “Industries”. L’allegato in questione non soltanto era esplicativo dell’estensione diretta della clausola alla [OSCURATO:PERSONA], ma costituiva comunque, a dire della ricorrente, un contratto a favore del terzo, anche invocato dalla ricorrente per giustificare la opponibilità della clausola compromissoria alla stessa società, quale terzo favorito. Fatta tale preliminare premessa, già ritenuta dirimente rispetto alla giurisdizione, la ricorrente ha poi contestato la decisione del tribunale di Genova in punto di sussistenza di una clausola di proroga della giurisdizione, e di sussistenza di un dirittoindisponibile costituito dall’indennità ex art. 1751 c.c., tale da non consentire deroghe alla giurisdizione italiana. Quanto al primo punto giova ribadire che le parti contraenti del contratto del 2013, inclusivo della clausola sulla giurisdizione statunitense, risultano essere diverse rispetto a quelle legate dal contratto del 2000, in virtù del quale sono fatte valere le pretese azionate. Lo scrutinio circa la posizione della [OSCURATO:PERSONA], asseritamente “capogruppo” del conglomerato societario [OSCURATO:PERSONA], di cui era parte anche [OSCURATO:PERSONA] o comunque società controllante , non può avvalorare la legittimazione della stessa a rappresentare legalmente la [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una espressa volontà in tal senso, o, comunque, di una chiara posizione giuridica legittimante il potere di vincolare un terzo soggetto giuridico ( è generico il riferimento alla posizione di capogruppo o controllante). Peraltro, il richiamo al contenuto dell’allegato c) -(“tutti i riferimenti a Sargent includono tutte le entità operative e le strutture organizzate sotto Sargent all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. I nomi includono…Sonic “Industries”)- è elemento da considerare unitamente all’oggetto del contratto del 2013 che, espressamente, prevede che l’agente Aerospace si occupi della vendita dei prodotti a marchio Sargent e dei prodotti Sonic (all.a) e che lo faccia nel medesimo territorio già assegnato dal contratto del 2000 (Italia e Spagna). I due contratti sembrano avere il medesimo contenuto quanto all’attività richiesta all’agente. Si è dunque in presenza di elementi fattuali -( contratti sovrapponibili quanto all’oggetto e non chiarezza del rapporto giuridico tra Sonic e Sargent quanto alla posizione di quest’ultima) -in contraddizione tra loro, che lasciano dubbi sulla natura novativa del contratto del 2013, sostitutivo di quello del 2000, e dunque sulla estesa valenza della clausola sulla giurisdizione. Ma tale discrasia fattuale è comunque superata dalle considerazioni sulla natura indisponibile del diritto dell’agente all’indennità ex art. 1751 cc. e sulla validità di clausole sulla giurisdizione anche in tale materia. Nella valutazione occorre partire dal disposto dell’art. 4 della legge n. 218/1995 secondo cui: Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. Secondo il dettato legislativo la clausola derogativa della giurisdizione italiana, per essere valida, deve avere forma scritta e riguardare diritti disponibili. Nessun dubbio sorge poi sulla applicabilità al caso in esame della predetta disciplina legislativa poiché è da escludersi altra fonte regolativa della fattispecie, quale il Regolamento UE n.12585/2012, avendo quest’ultimo (art.25) stabilito la possibilità per le parti di individuare il giudice competente a dirimere controversie, indipendentemente dal loro domicilio, ma soltanto convenendo la scelta di una autorità giurisdizionale di uno stato membro. Deve dunque ritenersi estranea a tale disciplina la deroga alla giurisdizione italiana in favore di autorità statunitense, quale quella opzionata nel caso in esame. Valutando pertanto la clausola inserita nel contratto del 2013 invocata dalla società ricorrente deve ribadirsi che laindisponibilità dei diritti che, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste nell'ipotesi di inderogabilità, a svantaggio dell'agente, della disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, dettata dall'art. 1751 cod. civ., così come sostituito dal D.Lgs. n. 303 del 1991, in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti (Cass. Sez. U. n. 369/1999; sulla inderogabilità, tra le altre, anche Cass.n. 16347/2007; Cass.n.19586/2010; Cass.n. 3713/2024). Indagando sul perimetro dei diritti indisponibili ( Cass.n. 24078/2021) si è detto che In tema di rapporto di lavoro, la categoria deidiritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l'art. 2113 c.c. -comprende non soltanto idiritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione didiritti fondamentali della persona, ma, alla luce della "ratio" sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole delrapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria (anche Cass.n. 23966/2008; Cass.n. 15203/2010) I principi indicati qualificano i diritti dell’agente, come previsti dall’art. 1751 c.c., come indisponibili e certamente nella sfera dei medesimi diritti deve essere ricompresa anche la disciplina processuale che fissa, ai fini delle possibili controversie in materia, la competenza (territoriale), nel domicilio dell’agente (art 413 c.p.c). Riassumendo le questioni affrontate deve dunque affermarsi l’applicazione al caso in esame della disciplina dell’art. 4 della legge n. 218/1995 e, di conseguenza, la esclusione della possibilità di derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana in favore di un giudice straniero o di un arbitro estero poiché si è in presenza di diritti indisponibili dell’agente per i quali l’assetto normativo dell’art. 1751 c.c., la cui attuale formulazione, si rammenta, è stata il frutto della modifica apportata dai D. Lgs. n. 303/1991 e n. 65/1999 che hanno recepito la direttiva 86/653/CEE, riconosce una tutela a valenza eurounitaria non assoggettabile a modifiche in peius. Esclusa in tal modo la derogabilità della giurisdizione italiana, perde di rilievo la questione relativa alla estensibilità della clausola contrattuale contenuta nel contratto del 2013, in quanto, comunque, essa non sarebbe validamente apposta, con riguardo all’oggetto della causa vertente su diritti indisponibili dell’agente, restando impregiudicata e rimessa al giudice del merito ogni decisione sulla natura delle somme asseritamente maturate sino alla data di risoluzione del contratto azionata dalla società Aereng. Il ricorso deve essere rigettato e confermata la decisione del tribunale di Genova al quale si rimette anche la determinazione delle spese del presente giudizio.