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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16991/2026

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unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA]Sai [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1910/2023depositata il 29/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. in data 29 gennaio 2019 convenne in giudiziodavanti al Tribunale di Vicenza gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioVilona per responsabilità professionale, chiedendo la restituzione delcompenso di euro 19.388,26 corrisposto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna di entrambi i professionisti al risarcimento dei danni patrimonialie non patrimoniali pari, rispettivamente, ad euro 40.160,50 e ad euro60.000,00 subiti a causa della loro negligenza e imperizia professionali.

Lasocietà attrice espose di avere stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. uncontratto di sublocazione registrato in data 5/5/2015, avente ad oggettouna porzione di un immobile sito in Arzignano, via Trieste nn. 10-12-14, diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo concesse in locazione perintero alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto registrato il 22/10/2010.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., venuta a conoscenza del fatto che l’immobile era statopignorato dai creditori di [OSCURATO:PERSONA] nel marzo del 2011, sirivolse all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per avere consigli sulla migliore condotta daassumere per tutelare i propri interessi rispetto alla procedura esecutiva e,su indicazione dell’indicato professionista, sospese il pagamento delcanone dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Tale condotta ingenerò, però,diversi contenziosi per i quali la società attrice si rivolse, oltre che all’avv.[OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA]: un procedimento di sfratto per morosità;Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026un’opposizione allo stesso (nel corso della quale era stata emanatal’ordinanza di rilascio dell’immobile); l’azione esecutiva per il rilascio;l’emissione -a favore della sublocatrice- di un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo relativo ai canoni impagati; il pignoramentodel proprio conto corrente bancario; l’opposizione al decreto ingiuntivo;l’opposizione al pignoramento del conto corrente (a seguito della quale fudisposta la sospensione della procedura).Solo grazie all’intervento di un altro procuratore la [OSCURATO:SOCIETA]raggiunse un accordo transattivo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con ilcustode dell’immobile, prevedendo la rinuncia a tutte le pretese esecutiveda parte della sublocatrice e il pagamento delle spese legali da parte dellaMedicriab.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono, rappresentando che laMedicriab esibì loro due contratti di locazione datati 11 marzo 2015, unostipulato con [OSCURATO:PERSONA] e uno con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eche la loro prestazione professionale fu diretta ad evitare una duplicazionedei pagamenti dei canoni al sublocatore e alla procedura esecutiva ai sensidell’art. 560 c.p.c..Si costituì, anche, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla quale iconvenuti chiesero di essere manlevati in caso di condanna.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 951 del30 maggio 2022, rigettò la domanda, dando atto che dagli atti processualierano emersi «la finalità distrattiva e il carattere simulato del contratto dilocazione stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ilprimo, in previsione dell’imminente pignoramento dell’immobile diproprietà, finse di locarlo a [OSCURATO:PERSONA] al fine di poterne godere ifrutti (canoni) derivanti dalla sublocazione dello stesso (posta in esserecon l’interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA])».

Inoltre, il Tribunaleevidenziò che:Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026- in data 11/3/2015 il [OSCURATO:SOCIETA]. sottoscrissero uncontratto di locazione ad uso non abitativo, non registrato e poisostituito dal contratto di sublocazione tra [OSCURATO:PERSONA] eMedicriab avente ad oggetto la medesima porzione immobiliare;- una volta accertata la simulazione del contratto di locazioneMeneguzzo/[OSCURATO:PERSONA] e ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] ilcontratto di sublocazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], nederivavano l’inopponibilità alla procedura esecutiva di quest’ultimo,la violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi inerentialla custodia (avendo sublocato - tramite [OSCURATO:PERSONA] - ilbene pignorato senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione) eil diritto della procedura di acquisire le somme correlate allafruizione del bene pignorato;- [OSCURATO:SOCIETA] accettò di sottoscrivere un contratto di sublocazione di unimmobile oggetto di una procedura esecutiva, essendo aconoscenza dell’esistenza della procedura esecutiva comeespressamente previsto dall’art. 15 del contratto di sublocazione(«La conduttrice dichiara di aver preso visione dei locali e diaccettarli nello stato in cui essi si trovano al momento dellasottoscrizione del presente contratto.

In particolare, la conduttricedichiara di essere al corrente della pendenza della proceduraesecutiva RGEs Tribunale di Vicenza n.189/11 che riguardal’immobile oggi concesso in locazione, procedura al cui svolgimentoTeleos è estranea e per il cui epilogo non potrà essere consideratainadempiente…»).

All’esito di tale ricostruzione fattuale il Tribunaleconcluse affermando che «nessun sostanziale errore giuridico èdato ravvisare nell’operato dei convenuti, i quali si sono trovati adover tutelare l’interesse dell’attrice in una situazione assaiproblematica».Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/20262.

La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha contestato ladecisione di primo grado sulla base di quattro motivi:- violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avevacompiuto un accertamento, della simulazione del contratto di locazione,non richiesto dalle parti senza esaminare la questione della colpaprofessionale dedotta dalla società attrice;- violazione del principio del contraddittorio con i litisconsorti necessari([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dell’accertamento delcarattere simulato del contratto;- violazione degli artt. 1414, 1415 e 1417 c.c., considerato che dagliBafumi e [OSCURATO:PERSONA] avessero mai suggerito a [OSCURATO:SOCIETA]. di intraprendereuna causa finalizzata ad accertare la simulazione relativa del contratto dilocazione concluso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza del Tribunale,che dopo “aver accertato” la simulazione del contratto di locazione, avevaconcluso affermando l’adempimento delle obbligazioni inerenti allosvolgimento dell’attività professionale dei convenuti, i quali, in realtà,avevano accennato alla simulazione del contratto nel giudizio diopposizione allo sfratto per morosità, ma tale deduzione era statarigettata dal giudice, in quanto non sorretta da allegazioni e prove.3.

Con sentenza n. 1910/2023, depositata il 21 settembre 2023, laCorte d'appello di Venezia, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], di MaurizioVilona e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato l’appello.In motivazione la Corte ha affrontato anzitutto il quarto motivo diappello, ritenendolo infondato: ha ricordato che al momento dellasublocazione (5.5.2015) l’immobile era già pignorato (31.3.2011) e chetale circostanza era nota al subconduttore per espressa menzione nelcontratto; in tale prospettiva ha rilevato che, il suggerimento diNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026sospendere il pagamento dei canoni, pur opinabile, non appariva«manifestamente erroneo», considerata l’assenza di qualsivogliaautorizzazione del Giudice dell’esecuzione a stipulare il contratto disublocazione ex art. 560, penultimo comma, c.p.c.Ha quindi soggiunto che, a fronte della reazione di Teleos (sfratto,decreto ingiuntivo, pignoramento del conto), la scelta di opporsi tanto allosfratto quanto al decreto ingiuntivo non era connotata da negligenza,imperizia o imprudenza tali da fondare responsabilità risarcitoria, tanto piùche in sede transattiva Teleos aveva rinunciato sia alla richiesta di rilasciodell’immobile sia al pagamento dei canoni oggetto di sospensione,elemento indicato come indice dell’opportunità delle opposizioni.Secondo i giudici lagunari, non poteva inoltre essere imputato agliavvocati il fatto che, in sede di transazione gestita da nuovi difensori, lespese di Teleos fossero state poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi discelta processuale autonoma della società assistita da altro legale.Passando quindi all’esame congiunto dei tre motivi di appello, la Corteterritoriale ha rilevato che la natura simulata del contratto [OSCURATO:PERSONA]–Teleos, comunque prospettata dagli avvocati in primo grado, potevasemmai giustificare il suggerimento prudenziale rispetto al pagamento deicanoni, ma non era dirimente; decisiva era piuttosto la circostanza che icanoni dovessero essere corrisposti alla procedura esecutiva e che nonfosse pacifica l’opponibilità a quest’ultima del contratto di sublocazione,specie alla luce del fatto che la cliente si era presentata ai legali con duecontratti di pari data (uno di sublocazione con Teleos e uno di locazionediretto con il proprietario pignorato, non registrato e certo bisognoso diautorizzazione del G.E.), circostanza che rendeva “sommamente incerta”,con valutazione ex ante, l’individuazione del soggetto legittimato aricevere i pagamenti.Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’appello ha confermato ilrigetto delle pretese di [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che l’operato dei professionistiNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026rientrasse nel campo delle scelte opinabili, non stigmatizzabili come“franco errore” manifestamente contrario alla legge o a consolidatiorientamenti giurisprudenziali, e dunque non idonee a fondareresponsabilità dell’avvocato ex artt. 1176 e 2236 c.c.4.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 342comma 1, n. 1, c.p.c.: mancata rettifica ed integrazione della ricostruzionedel fatto operata dal Giudice di prime cure, che era stata richiestapreliminarmente nell’atto d’appello; violazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio exart. 360 n. 4 c.p.c.)».Con l’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto una diversaricostruzione dei fatti alla Corte territoriale, in quanto, essendo pacificoche la ricorrente fosse a conoscenza del pignoramento dell’immobile,parzialmente oggetto di sublocazione, stante la previsione dell’art. 15 delcontratto di sublocazione, che espressamente dava atto di dettaconsapevolezza da parte della subconduttrice, essa si rivolse all’avv.[OSCURATO:PERSONA] per sapere “come proseguire regolarmente nella sublocazione giàin corso”.Il motivo è inammissibile.La censura è anzitutto palesemente non pertinente nella parte in cuidenuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., poiché la Corte d’appello non haaffatto dichiarato l’inammissibilità dell’appello, né di alcuno dei motivi digravame, per difetto di specificità, ma ha esaminato nel merito le censureproposte, prendendo le mosse proprio dal quarto motivo e poi scrutinandocongiuntamente i primi tre.Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026Parimenti non pertinente è il richiamo all’art. 112 c.p.c., giacché nonviene in rilievo alcuna omessa pronuncia su uno specifico motivo diappello, essendo la stessa ricorrente a precisare che, “rispetto allaspecifica deduzione dei quattro motivi d’appello”, aveva chiesto in viapreliminare una rettifica della ricostruzione del fatto operata dal primogiudice, richiesta che non integra di per sé un autonomo motivo digravame suscettibile di decisione separata.Né è spiegata la rilevanza della rettifica richiesta sulla ricostruzione delfatto in funzione di una diversa e più corretta comprensione ofocalizzazione di alcuno dei motivi di appello.In ogni caso, il presupposto fattuale della censura è smentito dallastessa sentenza impugnata, la quale, nel passaggio in cui avvia loscrutinio dei motivi (v. sentenza, pag. 20), afferma espressamente che,«al momento della sottoscrizione del contratto di sublocazione (5.5.2015),l’immobile già era pignorato (31.3.2011) e di tale circostanza ilsublocatore era edotto, atteso l’espresso richiamo alla proceduraesecutiva, contenuta all’art. 15 del contratto di sublocazione».Non risulta dunque affatto vero che la Corte abbia preso le mosse dalfatto che tale circostanza era stata solo successivamente appresa, nétanto meno risulta che ad essa abbia attribuito alcun peso nelragionamento che l’ha condotta ad escludere la dedotta colpaprofessionale.2.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la «Violazionedell’art. 1176, in particolare anche comma 2 c.c., in relazione altresìall’art. 2236 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)».Al riguardo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce che la Corte territoriale nonavrebbe applicato correttamente i principi sanciti dalle norme sulladiligenza professionale, avendo considerato il comportamentoprofessionale dei convenuti “opinabile” e “non manifestamente erroneo, afronte dell’assenza di qualsivoglia autorizzazione del G.E. a sottoscrivere ilNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026contratto di sub-locazione, ex art. 560, c. 2, c.p.c.”.

Secondo la ricorrente,l’interpretazione dell’art. 560, secondo comma, c.p.c. («Ad essi – debitoree terzo nominato custode – è fatto divieto di dare in locazione l’immobilepignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione»), non lasciavamargini di opinabilità, non essendo tale norma applicabile alla sublocatriceche deteneva l’immobile in forza di contratto di locazione stipulato con ildebitore-esecutato avente data certa anteriore al pignoramento.Il secondo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile perviolazione del principio di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., primocomma, n. 6, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o deidocumenti sui quali il ricorso si fonda.

La ricorrente, infatti, non specifica,relativamente al vizio dedotto, in quale sede processuale i documenti,genericamente richiamati ai doc. n. 2 (contratto di locazione registrato il22.10.2010) e doc. n. 8 (ordinanza del G.E. dott. [OSCURATO:PERSONA]), risultano esserestati prodotti.

Indicare, peraltro, un documento significa necessariamente,oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandoneil contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché lamancata «localizzazione» del documento è sufficiente per la dichiarazionedi inammissibilità del ricorso.In ogni caso, la sentenza di secondo grado ha valutato la diligenza deiprofessionisti convenuti, avendo escluso che il consiglio di sospendere ilpagamento dei canoni fosse “manifestamente erroneo” in considerazionedella mancata autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione distipulare il contratto di sublocazione.La S.C., in proposito, ha affermato che «nel giudizio di responsabilitàdell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso ilcliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azionegiudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e ilpossibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene almerito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede diNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presuppostomanifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta algiudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione èdeducibile con il ricorso per cassazione» (Cass. n. 28903 del 11/11/2024;Cass. n. 32000 del 09/12/2025).

Inoltre, «l'imperizia del professionista èconfigurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di leggeovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine diopinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale puòessere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza alraggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (emotivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esitodel giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto allequali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini diopinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da renderegiuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché ilgiudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (Cass. n. 7462 del20/03/2025; Cass. n. 11906 del 10/06/2016).Nel caso in esame, la censura investe, nella sostanza, l’apprezzamentocon cui il giudice di merito ha escluso che la condotta dei professionistifosse negligente, imprudente o imperita, ritenendo che il consiglio disospendere il pagamento dei canoni e le successive scelte processuali sicollocassero in un ambito di opinabilità e di oggettiva incertezza dellavicenda.

Ora, la valutazione circa l’adempimento o meno del professionistaagli obblighi di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma,c.c., nelle controversie di responsabilità professionale, costituisce tipicoaccertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile incassazione se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.; vizio che, nella specie, non è deducibile, essendo la decisioned’appello conforme a quella di primo grado quanto all’esclusione dellaNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026responsabilità dei difensori e non avendo la ricorrente indicato diverseragioni di fatto poste a base delle due pronunce.La Corte d’appello ha motivato in modo congruo e logicamentecoerente il proprio convincimento, evidenziando, in sintesi: che il contrattodi sublocazione era successivo al pignoramento e richiamavaespressamente la procedura esecutiva; che mancava un’autorizzazione delgiudice dell’esecuzione; che la questione dell’opponibilità alla proceduranon era pacifica; che la società si era presentata ai legali con due contrattidi pari data, circostanza idonea a rendere incerta, in chiave ex ante,l’individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento; che ilgiudice dell’esecuzione aveva poi disposto il versamento dei canoni alcustode, rendendo concreto il rischio di duplicazione dei pagamenti; e cheanche la scelta di opporsi allo sfratto e al decreto ingiuntivo nonpresentava profili di colpa professionale, tanto più alla luce dell’esitotransattivo, con rinuncia di Teleos sia al rilascio dell’immobile sia alpagamento dei canoni sospesi.

A fronte di tale apparato argomentativo, ilmotivo si risolve in una non consentita richiesta di rivisitazione del merito,formalmente prospettata come violazione di legge, ma diretta, in realtà, aottenere una diversa valutazione della complessiva vicenda fattuale.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti:i danni conseguiti alla condotta colposa dei professionisti (art. 360 comma1 n. 5 c.p.c.)».[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce di aver adito il Tribunale di Vicenza perchéfosse accertata la responsabilità professionale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eVilona per aver reso un parere giuridicamente infondato rispetto allecircostanze di fatto allegate, ma entrambe le sentenze, di primo e disecondo grado, hanno erroneamente omesso di collegare alle colpeprofessionali i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti dallaricorrente.Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata conferma la decisione di primo grado, inquanto entrambe le pronunce hanno escluso la responsabilitàprofessionale dei convenuti.

Pertanto, in presenza di una cd. doppiaconforme non è ammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (art. 360, quarto comma,c.p.c.).Peraltro, la questione del nesso causale risulta comunque assorbita dalpreliminare e logicamente prioritario accertamento dell’insussistenza diuna condotta inadempiente o colposa dei professionisti, posto che, esclusala violazione degli obblighi di diligenza professionale, resta privo didecisività l’esame delle conseguenze dannose che la ricorrente assumeesserne derivate.

Ne consegue che il richiamo, nel motivo, al diversocomportamento tenuto da altra subconduttrice o agli esiti dannosilamentati dalla ricorrente non è idoneo a scalfire la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che si fonda, a monte, sulla ritenuta liceità e noncolpevolezza della condotta professionale scrutinata.4.

Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile.

Le spese processualidel giudizio di cassazione seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamentoin favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquidaper ciascuno in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA]Sai [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1910/2023depositata il 29/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. in data 29 gennaio 2019 convenne in giudiziodavanti al Tribunale di Vicenza gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioVilona per responsabilità professionale, chiedendo la restituzione delcompenso di euro 19.388,26 corrisposto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna di entrambi i professionisti al risarcimento dei danni patrimonialie non patrimoniali pari, rispettivamente, ad euro 40.160,50 e ad euro60.000,00 subiti a causa della loro negligenza e imperizia professionali. Lasocietà attrice espose di avere stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. uncontratto di sublocazione registrato in data 5/5/2015, avente ad oggettouna porzione di un immobile sito in Arzignano, via Trieste nn. 10-12-14, diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo concesse in locazione perintero alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto registrato il 22/10/2010.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., venuta a conoscenza del fatto che l’immobile era statopignorato dai creditori di [OSCURATO:PERSONA] nel marzo del 2011, sirivolse all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per avere consigli sulla migliore condotta daassumere per tutelare i propri interessi rispetto alla procedura esecutiva e,su indicazione dell’indicato professionista, sospese il pagamento delcanone dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Tale condotta ingenerò, però,diversi contenziosi per i quali la società attrice si rivolse, oltre che all’avv.[OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA]: un procedimento di sfratto per morosità;Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026un’opposizione allo stesso (nel corso della quale era stata emanatal’ordinanza di rilascio dell’immobile); l’azione esecutiva per il rilascio;l’emissione -a favore della sublocatrice- di un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo relativo ai canoni impagati; il pignoramentodel proprio conto corrente bancario; l’opposizione al decreto ingiuntivo;l’opposizione al pignoramento del conto corrente (a seguito della quale fudisposta la sospensione della procedura).Solo grazie all’intervento di un altro procuratore la [OSCURATO:SOCIETA]raggiunse un accordo transattivo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con ilcustode dell’immobile, prevedendo la rinuncia a tutte le pretese esecutiveda parte della sublocatrice e il pagamento delle spese legali da parte dellaMedicriab.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono, rappresentando che laMedicriab esibì loro due contratti di locazione datati 11 marzo 2015, unostipulato con [OSCURATO:PERSONA] e uno con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eche la loro prestazione professionale fu diretta ad evitare una duplicazionedei pagamenti dei canoni al sublocatore e alla procedura esecutiva ai sensidell’art. 560 c.p.c..Si costituì, anche, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dalla quale iconvenuti chiesero di essere manlevati in caso di condanna.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 951 del30 maggio 2022, rigettò la domanda, dando atto che dagli atti processualierano emersi «la finalità distrattiva e il carattere simulato del contratto dilocazione stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ilprimo, in previsione dell’imminente pignoramento dell’immobile diproprietà, finse di locarlo a [OSCURATO:PERSONA] al fine di poterne godere ifrutti (canoni) derivanti dalla sublocazione dello stesso (posta in esserecon l’interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA])». Inoltre, il Tribunaleevidenziò che:Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026- in data 11/3/2015 il [OSCURATO:SOCIETA]. sottoscrissero uncontratto di locazione ad uso non abitativo, non registrato e poisostituito dal contratto di sublocazione tra [OSCURATO:PERSONA] eMedicriab avente ad oggetto la medesima porzione immobiliare;- una volta accertata la simulazione del contratto di locazioneMeneguzzo/[OSCURATO:PERSONA] e ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] ilcontratto di sublocazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], nederivavano l’inopponibilità alla procedura esecutiva di quest’ultimo,la violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi inerentialla custodia (avendo sublocato - tramite [OSCURATO:PERSONA] - ilbene pignorato senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione) eil diritto della procedura di acquisire le somme correlate allafruizione del bene pignorato;- [OSCURATO:SOCIETA] accettò di sottoscrivere un contratto di sublocazione di unimmobile oggetto di una procedura esecutiva, essendo aconoscenza dell’esistenza della procedura esecutiva comeespressamente previsto dall’art. 15 del contratto di sublocazione(«La conduttrice dichiara di aver preso visione dei locali e diaccettarli nello stato in cui essi si trovano al momento dellasottoscrizione del presente contratto. In particolare, la conduttricedichiara di essere al corrente della pendenza della proceduraesecutiva RGEs Tribunale di Vicenza n.189/11 che riguardal’immobile oggi concesso in locazione, procedura al cui svolgimentoTeleos è estranea e per il cui epilogo non potrà essere consideratainadempiente…»). All’esito di tale ricostruzione fattuale il Tribunaleconcluse affermando che «nessun sostanziale errore giuridico èdato ravvisare nell’operato dei convenuti, i quali si sono trovati adover tutelare l’interesse dell’attrice in una situazione assaiproblematica».Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/20262. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha contestato ladecisione di primo grado sulla base di quattro motivi:- violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avevacompiuto un accertamento, della simulazione del contratto di locazione,non richiesto dalle parti senza esaminare la questione della colpaprofessionale dedotta dalla società attrice;- violazione del principio del contraddittorio con i litisconsorti necessari([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dell’accertamento delcarattere simulato del contratto;- violazione degli artt. 1414, 1415 e 1417 c.c., considerato che dagliBafumi e [OSCURATO:PERSONA] avessero mai suggerito a [OSCURATO:SOCIETA]. di intraprendereuna causa finalizzata ad accertare la simulazione relativa del contratto dilocazione concluso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza del Tribunale,che dopo “aver accertato” la simulazione del contratto di locazione, avevaconcluso affermando l’adempimento delle obbligazioni inerenti allosvolgimento dell’attività professionale dei convenuti, i quali, in realtà,avevano accennato alla simulazione del contratto nel giudizio diopposizione allo sfratto per morosità, ma tale deduzione era statarigettata dal giudice, in quanto non sorretta da allegazioni e prove.3. Con sentenza n. 1910/2023, depositata il 21 settembre 2023, laCorte d'appello di Venezia, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], di MaurizioVilona e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato l’appello.In motivazione la Corte ha affrontato anzitutto il quarto motivo diappello, ritenendolo infondato: ha ricordato che al momento dellasublocazione (5.5.2015) l’immobile era già pignorato (31.3.2011) e chetale circostanza era nota al subconduttore per espressa menzione nelcontratto; in tale prospettiva ha rilevato che, il suggerimento diNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026sospendere il pagamento dei canoni, pur opinabile, non appariva«manifestamente erroneo», considerata l’assenza di qualsivogliaautorizzazione del Giudice dell’esecuzione a stipulare il contratto disublocazione ex art. 560, penultimo comma, c.p.c.Ha quindi soggiunto che, a fronte della reazione di Teleos (sfratto,decreto ingiuntivo, pignoramento del conto), la scelta di opporsi tanto allosfratto quanto al decreto ingiuntivo non era connotata da negligenza,imperizia o imprudenza tali da fondare responsabilità risarcitoria, tanto piùche in sede transattiva Teleos aveva rinunciato sia alla richiesta di rilasciodell’immobile sia al pagamento dei canoni oggetto di sospensione,elemento indicato come indice dell’opportunità delle opposizioni.Secondo i giudici lagunari, non poteva inoltre essere imputato agliavvocati il fatto che, in sede di transazione gestita da nuovi difensori, lespese di Teleos fossero state poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi discelta processuale autonoma della società assistita da altro legale.Passando quindi all’esame congiunto dei tre motivi di appello, la Corteterritoriale ha rilevato che la natura simulata del contratto [OSCURATO:PERSONA]–Teleos, comunque prospettata dagli avvocati in primo grado, potevasemmai giustificare il suggerimento prudenziale rispetto al pagamento deicanoni, ma non era dirimente; decisiva era piuttosto la circostanza che icanoni dovessero essere corrisposti alla procedura esecutiva e che nonfosse pacifica l’opponibilità a quest’ultima del contratto di sublocazione,specie alla luce del fatto che la cliente si era presentata ai legali con duecontratti di pari data (uno di sublocazione con Teleos e uno di locazionediretto con il proprietario pignorato, non registrato e certo bisognoso diautorizzazione del G.E.), circostanza che rendeva “sommamente incerta”,con valutazione ex ante, l’individuazione del soggetto legittimato aricevere i pagamenti.Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’appello ha confermato ilrigetto delle pretese di [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che l’operato dei professionistiNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026rientrasse nel campo delle scelte opinabili, non stigmatizzabili come“franco errore” manifestamente contrario alla legge o a consolidatiorientamenti giurisprudenziali, e dunque non idonee a fondareresponsabilità dell’avvocato ex artt. 1176 e 2236 c.c.4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 342comma 1, n. 1, c.p.c.: mancata rettifica ed integrazione della ricostruzionedel fatto operata dal Giudice di prime cure, che era stata richiestapreliminarmente nell’atto d’appello; violazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio exart. 360 n. 4 c.p.c.)».Con l’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto una diversaricostruzione dei fatti alla Corte territoriale, in quanto, essendo pacificoche la ricorrente fosse a conoscenza del pignoramento dell’immobile,parzialmente oggetto di sublocazione, stante la previsione dell’art. 15 delcontratto di sublocazione, che espressamente dava atto di dettaconsapevolezza da parte della subconduttrice, essa si rivolse all’avv.[OSCURATO:PERSONA] per sapere “come proseguire regolarmente nella sublocazione giàin corso”.Il motivo è inammissibile.La censura è anzitutto palesemente non pertinente nella parte in cuidenuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., poiché la Corte d’appello non haaffatto dichiarato l’inammissibilità dell’appello, né di alcuno dei motivi digravame, per difetto di specificità, ma ha esaminato nel merito le censureproposte, prendendo le mosse proprio dal quarto motivo e poi scrutinandocongiuntamente i primi tre.Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026Parimenti non pertinente è il richiamo all’art. 112 c.p.c., giacché nonviene in rilievo alcuna omessa pronuncia su uno specifico motivo diappello, essendo la stessa ricorrente a precisare che, “rispetto allaspecifica deduzione dei quattro motivi d’appello”, aveva chiesto in viapreliminare una rettifica della ricostruzione del fatto operata dal primogiudice, richiesta che non integra di per sé un autonomo motivo digravame suscettibile di decisione separata.Né è spiegata la rilevanza della rettifica richiesta sulla ricostruzione delfatto in funzione di una diversa e più corretta comprensione ofocalizzazione di alcuno dei motivi di appello.In ogni caso, il presupposto fattuale della censura è smentito dallastessa sentenza impugnata, la quale, nel passaggio in cui avvia loscrutinio dei motivi (v. sentenza, pag. 20), afferma espressamente che,«al momento della sottoscrizione del contratto di sublocazione (5.5.2015),l’immobile già era pignorato (31.3.2011) e di tale circostanza ilsublocatore era edotto, atteso l’espresso richiamo alla proceduraesecutiva, contenuta all’art. 15 del contratto di sublocazione».Non risulta dunque affatto vero che la Corte abbia preso le mosse dalfatto che tale circostanza era stata solo successivamente appresa, nétanto meno risulta che ad essa abbia attribuito alcun peso nelragionamento che l’ha condotta ad escludere la dedotta colpaprofessionale.2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la «Violazionedell’art. 1176, in particolare anche comma 2 c.c., in relazione altresìall’art. 2236 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)».Al riguardo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce che la Corte territoriale nonavrebbe applicato correttamente i principi sanciti dalle norme sulladiligenza professionale, avendo considerato il comportamentoprofessionale dei convenuti “opinabile” e “non manifestamente erroneo, afronte dell’assenza di qualsivoglia autorizzazione del G.E. a sottoscrivere ilNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026contratto di sub-locazione, ex art. 560, c. 2, c.p.c.”. Secondo la ricorrente,l’interpretazione dell’art. 560, secondo comma, c.p.c. («Ad essi – debitoree terzo nominato custode – è fatto divieto di dare in locazione l’immobilepignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione»), non lasciavamargini di opinabilità, non essendo tale norma applicabile alla sublocatriceche deteneva l’immobile in forza di contratto di locazione stipulato con ildebitore-esecutato avente data certa anteriore al pignoramento.Il secondo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile perviolazione del principio di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., primocomma, n. 6, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o deidocumenti sui quali il ricorso si fonda. La ricorrente, infatti, non specifica,relativamente al vizio dedotto, in quale sede processuale i documenti,genericamente richiamati ai doc. n. 2 (contratto di locazione registrato il22.10.2010) e doc. n. 8 (ordinanza del G.E. dott. [OSCURATO:PERSONA]), risultano esserestati prodotti. Indicare, peraltro, un documento significa necessariamente,oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandoneil contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché lamancata «localizzazione» del documento è sufficiente per la dichiarazionedi inammissibilità del ricorso.In ogni caso, la sentenza di secondo grado ha valutato la diligenza deiprofessionisti convenuti, avendo escluso che il consiglio di sospendere ilpagamento dei canoni fosse “manifestamente erroneo” in considerazionedella mancata autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione distipulare il contratto di sublocazione.La S.C., in proposito, ha affermato che «nel giudizio di responsabilitàdell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso ilcliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azionegiudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e ilpossibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene almerito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede diNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presuppostomanifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta algiudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione èdeducibile con il ricorso per cassazione» (Cass. n. 28903 del 11/11/2024;Cass. n. 32000 del 09/12/2025). Inoltre, «l'imperizia del professionista èconfigurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di leggeovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine diopinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale puòessere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza alraggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (emotivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esitodel giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto allequali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini diopinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da renderegiuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché ilgiudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (Cass. n. 7462 del20/03/2025; Cass. n. 11906 del 10/06/2016).Nel caso in esame, la censura investe, nella sostanza, l’apprezzamentocon cui il giudice di merito ha escluso che la condotta dei professionistifosse negligente, imprudente o imperita, ritenendo che il consiglio disospendere il pagamento dei canoni e le successive scelte processuali sicollocassero in un ambito di opinabilità e di oggettiva incertezza dellavicenda. Ora, la valutazione circa l’adempimento o meno del professionistaagli obblighi di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma,c.c., nelle controversie di responsabilità professionale, costituisce tipicoaccertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile incassazione se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.; vizio che, nella specie, non è deducibile, essendo la decisioned’appello conforme a quella di primo grado quanto all’esclusione dellaNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026responsabilità dei difensori e non avendo la ricorrente indicato diverseragioni di fatto poste a base delle due pronunce.La Corte d’appello ha motivato in modo congruo e logicamentecoerente il proprio convincimento, evidenziando, in sintesi: che il contrattodi sublocazione era successivo al pignoramento e richiamavaespressamente la procedura esecutiva; che mancava un’autorizzazione delgiudice dell’esecuzione; che la questione dell’opponibilità alla proceduranon era pacifica; che la società si era presentata ai legali con due contrattidi pari data, circostanza idonea a rendere incerta, in chiave ex ante,l’individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento; che ilgiudice dell’esecuzione aveva poi disposto il versamento dei canoni alcustode, rendendo concreto il rischio di duplicazione dei pagamenti; e cheanche la scelta di opporsi allo sfratto e al decreto ingiuntivo nonpresentava profili di colpa professionale, tanto più alla luce dell’esitotransattivo, con rinuncia di Teleos sia al rilascio dell’immobile sia alpagamento dei canoni sospesi. A fronte di tale apparato argomentativo, ilmotivo si risolve in una non consentita richiesta di rivisitazione del merito,formalmente prospettata come violazione di legge, ma diretta, in realtà, aottenere una diversa valutazione della complessiva vicenda fattuale.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti:i danni conseguiti alla condotta colposa dei professionisti (art. 360 comma1 n. 5 c.p.c.)».[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce di aver adito il Tribunale di Vicenza perchéfosse accertata la responsabilità professionale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eVilona per aver reso un parere giuridicamente infondato rispetto allecircostanze di fatto allegate, ma entrambe le sentenze, di primo e disecondo grado, hanno erroneamente omesso di collegare alle colpeprofessionali i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti dallaricorrente.Numero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata conferma la decisione di primo grado, inquanto entrambe le pronunce hanno escluso la responsabilitàprofessionale dei convenuti. Pertanto, in presenza di una cd. doppiaconforme non è ammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (art. 360, quarto comma,c.p.c.).Peraltro, la questione del nesso causale risulta comunque assorbita dalpreliminare e logicamente prioritario accertamento dell’insussistenza diuna condotta inadempiente o colposa dei professionisti, posto che, esclusala violazione degli obblighi di diligenza professionale, resta privo didecisività l’esame delle conseguenze dannose che la ricorrente assumeesserne derivate. Ne consegue che il richiamo, nel motivo, al diversocomportamento tenuto da altra subconduttrice o agli esiti dannosilamentati dalla ricorrente non è idoneo a scalfire la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che si fonda, a monte, sulla ritenuta liceità e noncolpevolezza della condotta professionale scrutinata.4. Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile. Le spese processualidel giudizio di cassazione seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentoin favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquidaper ciascuno in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 23773/2023Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 16991/2026Data pubblicazione 30/05/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello
Sentenza Cassazione n. 16991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris