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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14175/2026

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ibunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replicaalle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocato ha insistito perl’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 03/11/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesameche era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con laquale il G.i.p. del Tribunale di Avellino aveva disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la misura dellacustodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di tentata rapinapluriaggravata (dalla commissione della violenza o minaccia con armi, da più persone riunitee travisate) in concorso ai danni di una gioielleria e di porto di armi, e per essere sussistenteil concreto e attuale pericolo che commettesse delitti della stessa specie di quelli indicati peri quali si stava procedendo.2.

Avverso la suddetta ordinanza del 03/11/2025 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza della motivazione in punto diconcretezza e attualità del pericolo di cui all’art. 275, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,nonché: «violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - Erronea applicazione dell’art. 125 co. 3c.p.p. - Violazione dell’art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. - Annullamento dell’ordinanza».Denuncia la mera apparenza della motivazione in punto concretezza e attualità delpericolo di recidiva di cui all’art. 275, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.A fronte della contestazione, con la richiesta di riesame, della «stringatezza» dellamotivazione che era stata fornita al riguardo dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «finito per ereditare il medesimo vizio di motivazione», atteso che sisarebbe «semplicisticamente» limitato ad affermare la concretezza e attualità del pericolo direcidiva «sia per l’accentuata gravità dei fatti ascritti all’indagato che per la sua negativapersonalità» (primo capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata), «senza mettere adisposizione di chi legge alcun quid pluris che motivasse la sufficienza e l’idoneità dell’iterlogico-giuridico dedotto dal GIP di Avellino nel corpus dell’ordinanza applicativa della misuracautelare carceraria ».Da ciò il carattere meramente apparente della motivazione e la violazione dell’art. 125,comma 3, cod. proc. pen., là dove prevede l’obbligo della motivazione, a pena di nullità,anche delle ordinanze.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.2.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’insussistenza deigravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art.274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dispecifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultantedal testo del provvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né laricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fontie la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)».Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui siprocede – esigenza cautelare che viene qui in rilievo – la Corte di cassazione ha affermatoche, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto, fondato cioè suelementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosiin ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata siasulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede,sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica nonrichiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dallefacoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01).Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure cautelari,deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalitàdell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è,pertanto, legittima l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplicevalenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilodell’apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasionedel reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalitàdell’agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01).

Le specifiche modalità e circostanze del fatto benpossono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato,costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assaisignificativo per valutare la personalità dell’agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi,Rv. 215337-01, cit.).Le modalità e le circostanze del fatto restano, cioè, elementi imprescindibili divalutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere sela condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se lastessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione diulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, Silvestrin; Sez.1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015,Restuccia, Rv. 265168-01).3.

Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che ilTribunale di Napoli ha desunto il ritenuto pericolo di recidiva, anzitutto, dalla gravità dellacondotta del [OSCURATO:PERSONA] nelle sue concrete manifestazioni.

Il Tribunale ha in proposito evidenziatoil carattere allarmante delle specifiche modalità della tentata rapina – alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avevadato un contributo logistico fondamentale, essendo stato anche individuato, dalla coindagataBarbara Agnino, come l’organizzatore del “colpo” –, in quanto organizzata in ogni dettaglio,preceduta da sopralluoghi, realizzata mediante la suddivisione di compiti e l’assegnazione dispecifici ruoli, commessa con l’uso di armi nel pieno centro cittadino, oltre che da piùpersone riunite e travisate.Il Tribunale del riesame ha desunto il ritenuto pericolo di recidiva anche dallapersonalità allarmante del [OSCURATO:PERSONA], in quanto condannato, già da minorenne, per estorsionecontinuata e, successivamente, per porto abusivo di armi, detenzione illecita di sostanzestupefacenti, lesioni personali, tentato omicidio (condanna del 2010 a nove anni e sei mesi direclusione), evasione.

Dal che la del tutto logica conclusione del Tribunale di Napoli circa laspiccata capacità criminale del [OSCURATO:PERSONA], non frenata dalle precedenti esperienze detentive, e lasua totale insensibilità ai dettami della legge.Ne discende che la contestata (dal ricorrente) conclusione del Tribunale di Napoli dellasussistenza della concretezza e attualità del pericolo di recidiva «sia per l’accentuata gravitàdei fatti ascritti all’indagato che per la sua negativa personalità» (primo capoverso della pag.4 dell’ordinanza impugnata), diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non èaffatto «semplicistica», ma è la conseguenza di un concreto e puntuale esame dellamodalità e circostanze del fatto e dei precedenti penali dell’indagato.Con specifico riguardo all’attualità del pericolo di recidiva, il Tribunale di Napoli haaltresì del tutto logicamente ritenuto che il lasso temporale di un anno tra la commissionedella tentata rapina e l’adozione della misura non si potesse ritenere tale da comportare unaffievolimento della stessa attualità, tenuto anche conto del fatto che il 27/05/2025, cioèdopo la commissione della tentata rapina, il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza dei reati didetenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesionipersonali ed era stato destinatario di un ulteriore relativo titolo cautelare, a dimostrazione diuna sua costante “dedizione” alla commissione di delitti analoghi o similari.Una motivazione, quella del Tribunale di Napoli, che, pertanto, non è affatto apparente,non integra alcuna violazione di norme di legge – alla stregua anche dei ricordati principiaffermati dalla Corte di cassazione nella materia – ed è del tutto priva di qualsivogliaillogicità, tanto meno manifesta, con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questasede, in particolare, a quelle del ricorrente, il quale ha anche completamente omesso uneffettivo confronto con la stessa motivazione.Quanto alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, essa non è stataoggetto di specifiche censure da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, ma solo con la memoria che èstata depositata dal suo difensore in prossimità dell’udienza.In ogni caso, anche in ordine a tale aspetto, la motivazione che è stata fornita dalTribunale di Napoli nell’ultimo paragrafo della pag. 4 e nella pag. 5 dell’ordinanza impugnatarisulta del tutto priva di vizi sia di violazione di legge sia di motivazione, avendo il Tribunale,in particolare, logicamente argomentato circa l’inidoneità della meno grave misura degliarresti domiciliari, anche con l’uso del cosiddetto “braccialetto elettronico”, alla luce non solodel precedente per evasione dell’indagato, ma anche delle considerazioni che la suddettameno grave misura: da un lato, tenuto conto del ruolo di organizzatore e “basista” che erastato nella specie svolto dal [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stata in grado di evitare l’organizzazione dialtre condotte delinquenziali; dall’altro lato, tenuto conto della pericolosità dello stesso Liottie della sua mancanza di remore, non sarebbe stata in grado di evitare allontanamentiarbitrari ma solo di segnalarli.4.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleEttore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replicaalle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocato ha insistito perl’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 03/11/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesameche era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con laquale il G.i.p. del Tribunale di Avellino aveva disposto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la misura dellacustodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato dei reati di tentata rapinapluriaggravata (dalla commissione della violenza o minaccia con armi, da più persone riunitee travisate) in concorso ai danni di una gioielleria e di porto di armi, e per essere sussistenteil concreto e attuale pericolo che commettesse delitti della stessa specie di quelli indicati peri quali si stava procedendo.2. Avverso la suddetta ordinanza del 03/11/2025 del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza della motivazione in punto diconcretezza e attualità del pericolo di cui all’art. 275, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,nonché: «violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. - Erronea applicazione dell’art. 125 co. 3c.p.p. - Violazione dell’art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. - Annullamento dell’ordinanza».Denuncia la mera apparenza della motivazione in punto concretezza e attualità delpericolo di recidiva di cui all’art. 275, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.A fronte della contestazione, con la richiesta di riesame, della «stringatezza» dellamotivazione che era stata fornita al riguardo dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «finito per ereditare il medesimo vizio di motivazione», atteso che sisarebbe «semplicisticamente» limitato ad affermare la concretezza e attualità del pericolo direcidiva «sia per l’accentuata gravità dei fatti ascritti all’indagato che per la sua negativapersonalità» (primo capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata), «senza mettere adisposizione di chi legge alcun quid pluris che motivasse la sufficienza e l’idoneità dell’iterlogico-giuridico dedotto dal GIP di Avellino nel corpus dell’ordinanza applicativa della misuracautelare carceraria ».Da ciò il carattere meramente apparente della motivazione e la violazione dell’art. 125,comma 3, cod. proc. pen., là dove prevede l’obbligo della motivazione, a pena di nullità,anche delle ordinanze.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.2. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’insussistenza deigravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art.274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dispecifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultantedal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né laricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fontie la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)».Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui siprocede – esigenza cautelare che viene qui in rilievo – la Corte di cassazione ha affermatoche, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto, fondato cioè suelementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosiin ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata siasulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede,sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica nonrichiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dallefacoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01).Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione delle misure cautelari,deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalitàdell’indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è,pertanto, legittima l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplicevalenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilodell’apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasionedel reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalitàdell’agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto benpossono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato,costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assaisignificativo per valutare la personalità dell’agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi,Rv. 215337-01, cit.).Le modalità e le circostanze del fatto restano, cioè, elementi imprescindibili divalutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere sela condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se lastessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione diulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, Silvestrin; Sez.1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015,Restuccia, Rv. 265168-01).3. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che ilTribunale di Napoli ha desunto il ritenuto pericolo di recidiva, anzitutto, dalla gravità dellacondotta del [OSCURATO:PERSONA] nelle sue concrete manifestazioni. Il Tribunale ha in proposito evidenziatoil carattere allarmante delle specifiche modalità della tentata rapina – alla quale il [OSCURATO:PERSONA] avevadato un contributo logistico fondamentale, essendo stato anche individuato, dalla coindagataBarbara Agnino, come l’organizzatore del “colpo” –, in quanto organizzata in ogni dettaglio,preceduta da sopralluoghi, realizzata mediante la suddivisione di compiti e l’assegnazione dispecifici ruoli, commessa con l’uso di armi nel pieno centro cittadino, oltre che da piùpersone riunite e travisate.Il Tribunale del riesame ha desunto il ritenuto pericolo di recidiva anche dallapersonalità allarmante del [OSCURATO:PERSONA], in quanto condannato, già da minorenne, per estorsionecontinuata e, successivamente, per porto abusivo di armi, detenzione illecita di sostanzestupefacenti, lesioni personali, tentato omicidio (condanna del 2010 a nove anni e sei mesi direclusione), evasione. Dal che la del tutto logica conclusione del Tribunale di Napoli circa laspiccata capacità criminale del [OSCURATO:PERSONA], non frenata dalle precedenti esperienze detentive, e lasua totale insensibilità ai dettami della legge.Ne discende che la contestata (dal ricorrente) conclusione del Tribunale di Napoli dellasussistenza della concretezza e attualità del pericolo di recidiva «sia per l’accentuata gravitàdei fatti ascritti all’indagato che per la sua negativa personalità» (primo capoverso della pag.4 dell’ordinanza impugnata), diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non èaffatto «semplicistica», ma è la conseguenza di un concreto e puntuale esame dellamodalità e circostanze del fatto e dei precedenti penali dell’indagato.Con specifico riguardo all’attualità del pericolo di recidiva, il Tribunale di Napoli haaltresì del tutto logicamente ritenuto che il lasso temporale di un anno tra la commissionedella tentata rapina e l’adozione della misura non si potesse ritenere tale da comportare unaffievolimento della stessa attualità, tenuto anche conto del fatto che il 27/05/2025, cioèdopo la commissione della tentata rapina, il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza dei reati didetenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesionipersonali ed era stato destinatario di un ulteriore relativo titolo cautelare, a dimostrazione diuna sua costante “dedizione” alla commissione di delitti analoghi o similari.Una motivazione, quella del Tribunale di Napoli, che, pertanto, non è affatto apparente,non integra alcuna violazione di norme di legge – alla stregua anche dei ricordati principiaffermati dalla Corte di cassazione nella materia – ed è del tutto priva di qualsivogliaillogicità, tanto meno manifesta, con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questasede, in particolare, a quelle del ricorrente, il quale ha anche completamente omesso uneffettivo confronto con la stessa motivazione.Quanto alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, essa non è stataoggetto di specifiche censure da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, ma solo con la memoria che èstata depositata dal suo difensore in prossimità dell’udienza.In ogni caso, anche in ordine a tale aspetto, la motivazione che è stata fornita dalTribunale di Napoli nell’ultimo paragrafo della pag. 4 e nella pag. 5 dell’ordinanza impugnatarisulta del tutto priva di vizi sia di violazione di legge sia di motivazione, avendo il Tribunale,in particolare, logicamente argomentato circa l’inidoneità della meno grave misura degliarresti domiciliari, anche con l’uso del cosiddetto “braccialetto elettronico”, alla luce non solodel precedente per evasione dell’indagato, ma anche delle considerazioni che la suddettameno grave misura: da un lato, tenuto conto del ruolo di organizzatore e “basista” che erastato nella specie svolto dal [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stata in grado di evitare l’organizzazione dialtre condotte delinquenziali; dall’altro lato, tenuto conto della pericolosità dello stesso Liottie della sua mancanza di remore, non sarebbe stata in grado di evitare allontanamentiarbitrari ma solo di segnalarli.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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