CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 27835/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4971-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1734/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bari n. 1734/2019, che ha dichiarato inammissibile il gravame da egli proposto, per carenza di motivi, circa i capi della sentenza di primo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni da egli fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la medesima sentenza, in parziale accoglimento del medesimo gravame, ha dichiarato nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente (di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita concluso con il medesimo), rinviando la causa al primo giudice. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su tre motivi: a) il primo contesta "violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, n. 1 c.p.c." in quanto l'appello proposto dal ricorrente era rivolto nei confronti dell'intera sentenza di primo grado; b) il secondo denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 161, secondo comma c.p.c." in quanto il giudice d'appello non avrebbe considerato che la sentenza di primo grado doveva essere qualificata inesistente e quindi improduttiva di effetti nei confronti di tutte le parti, compresa [OSCURATO:PERSONA]; c) il terzo fa valere "violazione o falsa applicazione dell'art. 354, primo comma c.p.c." in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto rinviare tutta la causa al primo giudice. I tre motivi, tra loro strettamente connessi, sono inammissibili. Si contesta la sentenza impugnata laddove, qualificata come causa scindibile quella tra il ricorrente e la controricorrente, ha dichiarato Ric. 2020 n. 04971 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- inammissibile l'appello del ricorrente perché privo di motivi specifici, senza però offrire argomenti, al di là di mere asserzioni, circa l'inscindibilità delle cause e la specificità dei motivi di gravame rivolti contro i capi della sentenza di primo grado che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni dal ricorrente fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/sec