CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 04870/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 15 • Se cc , e,Le_ Lo- c-Gh-t-t-c-cu re( fWO ot-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 marzo 2023 il GUP del Tribunale di Gorizia ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a quanto previsto dall'art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. (mancata proposizione della impugnazione avverso sentenza di condanna emessa in rito abbreviato e correlata diminuzione di pena). 1.1 In motivazione si rappresenta che : a) la decisione è divenuta definitiva prima della vigenza della disposizione che ha introdotto il beneficio in caso di mancata proposizione della impugnazione; b) in ogni caso, in data 3 ottobre 2022 è stata proposta impugnazione, seppure tardiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo la difesa il dato della proposizione dell'appello fuori termine sarebbe, in sostanza, del tutto irrilevante, data la palese inammissibilità dell'atto di impugnazione. Si ripropone, pertanto, la tesi della applicabilità del particolare beneficio, di carattere sostanziale e applicabile - in tesi - anche in caso di passaggio in giudicato della decisione antecedente al 30 dicembre 2022. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espresso da Sez. I n. 16054 del 10.3.2023, rv 284545 secondo cui la applicabilità della nuova disposizione di cui all'art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. si verifica solo lì dove la decisione e‘i condanna emessa in rito abbreviato sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, e dunque dopo il 30 dicembre del 2022, senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale (decisione così massimata: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale). Nel caso in esame, al di là della avvenuta proposizione di una impugnazione tardiva, è pacifico che il passaggio in giudicato si è verificato prima del 30 dicembre 2022 e da ciò deriva la inapplicabilità della disposizione invocata dalla difesa del ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 18 ottobre 2023 Il