CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di illecito trasporto di cocaina o-ti2o15 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del eimea".0%, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Foggia; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, nonchè alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive; ritenuto che la prima doglianza si risolva in una censura del merito della valutazione espressa dalla Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso; ritenuto che il secondo motivo sia generico, in quanto il diniego delle attenuanti generiche è stato confutato con richiami al comportamento nella fase di arresto, ed alla personalità "non particolarmente allarmante", del tutto privi di valenza demolitoria delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto altresì, quanto alla residua censura, che la prognosi negativa della Corte territoriale circa la puntuale osservanza delle prescrizioni correlate all'applicazione delle pene sostitutive, formulata dalla Corte territoriale sulla scorta dei precedenti e dell'assenza di elementi positivamente valutabili, costituisca una valutazione di merito incensurabile in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu