CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG c 3 t:XX:k rs2 x L.5) c-o-e-4-c >-° yc. I 00-4 cf21_1(42-70 oe t•t-t-e-u-Giukì IGn92--n75)- ").e/>°) — [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 settembre 2021 il GIP del Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'opposizione (così qualificata da questa Corte di cassazione) introdotta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la prima decisione esecutiva del 15 gennaio 2021. 2. La vicenda che ha determinato l'intervento del giudice della esecuzione, può essere così sintetizzata : - con sentenza di applicazione della pena emessa nel 2019 (definitiva in data 11 ottobre 2019) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la confisca - ai sensi dell'art. 240 cod.pen. - di un immobile sito in Rho, via [OSCURATO:PERSONA] n.8, originariamente acquistato nel 2016 dalla Baraviera e successivamente Intestato formalmente agli odierni ricorrenti, figli della Baraviera (a seguito di cessione senza corrispettivo del 2018); - l'immobile è stato oggetto di confisca in quanto ritenuto profitto del reato di bancarotta attribuito alla Baraviera (in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA]), in ragione della avvenuta distrazione di risorse dalla società fallita. 2.1 In motivazione, il G.E., richiamati i contenuti della prima decisione, ribadisce la natura fittizia della intestazione, sia in ragione di quanto affermato nella decisione che ha dato luogo alla confisca dell'immobile che in ragione della assenza di dimostrazione, da parte degli istanti, di capienza economica tale da consentire l'acquisto del bene. 3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 La decisione, secondo i ricorrenti, sarebbe sostanzialmente priva di motivazione, essendo stato riprodotto il primo provvedimento esecutivo oggetto della opposizione. 2.2 Si afferma altresì che la decisione finisce con il ritenere 'intangibile' un giudicato formatosi senza la partecipazione al giudizio di cognizione dei soggetti terzi, estranei al reato. In sede di opposizione era stata fornita dimostrazione della buona fede degli attuali ricorrenti al momento dell'acquisto, così come pacifica è la loro estraneità al reato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, quanto al preteso vizio argomentativo, va rilevato che è del tutto legittimo in sede di decisione sulla opposizione richiamare per relationem il contenuto della prima decisione, lì dove l'atto di opposizione non introduca reali elementi in fatto o in diritto dotati del carattere di novità. Nel caso in esame la motivazione è del tutto esaustiva, non essendovi stata in sede di opposizione una allegazione di elementi nuovi. 4.2 Del resto, e ciò si riflette anche sulle ulteriori doglianze, gli attuali ricorrenti non hanno allegato l'unico dato che avrebbe potuto - in ipotesi - incidere sulla confisca dell'immobile, ossia l'esistenza di una autonoma capacità di acquisto, sì M da modificare una precedente valutazione di fittizietà della intestazione (del resto avvalorata ulteriormente dalla gratuità della cessione). Va, sul punto, precisato che l'assenza di contraddittorio (con i proprietari formali del bene) in sede di cognizione è ampiamente riequilibrata dalla facoltà, esperita dagli attuali ricorrenti, di proporre l'incidente di esecuzione, con doppia valutazione di merito della domanda di restituzione. Nessun vizio, pertanto, può essere rilevato nei contenuti della decisione impugnata. 4.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciasscuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibilttit ricorsa, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de