CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 00387/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 31123-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, Oggetto subordinazione R.G.N.31123/2019 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 PU presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 314/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/10/2019 R.G.N. 34/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per inammissibilità, rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, decidendo sui ricorsi proposti dai sei lavoratori in epigrafe indicati, ha confermato le sentenze del Tribunale di Mantova che avevano rigettato le domande tese ad ottenere l’accertamento del loro diritto ad essere assunti alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dal 1 febbraio 2018 alle medesime condizioni economiche e normative di cui godevano presso la [OSCURATO:SOCIETA]. con ordine alla [OSCURATO:SOCIETA]. di ripristinare i rapporti e condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante. 2. Il giudice di appello ha premesso che tra le parti era incontroverso che i ricorrenti, già dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. operante nel settore tessile ed ammessa al concordato preventivo il 14.6.2017, erano transitati ai sensi dell’art. 2112 c.c. alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. (società costituita da [OSCURATO:SOCIETA].) che si era aggiudicata la gara per la vendita disposta dagli organi del concordato preventivo. 2.1. Ha rammentato che successivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1.10.2017 aveva fatto ricorso alla CIGS e, una volta scaduto il periodo di sospensione, nell’impossibilità di una proroga con comunicazione del 28 dicembre 2017 aveva intrapreso una procedura di licenziamento collettivo di 33 dei 37 lavoratori in organico. 2.2. Ha quindi ricordato che con accordo sindacale del 20.1.2018 venneroconcordati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, individuati ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991. 2.3. Ha rammentato che in questo contesto la [OSCURATO:SOCIETA], socio unico di [OSCURATO:SOCIETA]., si era resa disponibile ad assumere dal 1.2.2008 16 operai,con cessione di contratto ex art. 1406 c.c. e senza soluzione di continuità, da sceglierein base ai criteri di legge già indicati per il licenziamento (in sostanza i primi 16 della graduatoria già redatta sarebbero passati alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la cessione del contratto di lavoro). 2.4. Ha precisato che gli odierni ricorrenti , però, non furono assunti e licenziatiimpugnarono il licenziamento con rito Fornero convenendo in giudizio sia [OSCURATO:SOCIETA]. che Fulg a r s.p.a. . I l Tribunale, esclusa la cessione ex art. 2112 c.c., ritenne illegittimo il licenziamento per violazione dell’art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991 osservando chenella comunicazione inviata alle OO.SS. ed agli altri enti competenti si eraomesso di indicare le modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta ed inoltre non era stata allegat a alla comunicazione la graduatoria stilata per individuare i lavoratori da licenziare. Pertanto,dispose la reintegrazione dei ricorrenti alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e le sentenze passaronoin giudicato. 2.5. Successivamente però i lavoratori reintegrati furono nuovamente licenziati da [OSCURATO:SOCIETA]. stante l’impossibilità di ricollocarli in azienda e q uesti licenziamenti non furono impugnati. 3. Tutto ciò premesso, con riguardo al reclamato diritto dei lavoratori ad essere assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù della concordata cessione dei contratti di lavoro di 16 dipendenti da individuare in base ai criteri di scelta legali richiamati nell’accordo intervenuto con le OO. SS., la Corte di merito ha ritenuto che i ricorrenti non avessero offerto una prova rassicurante del loro diritto ad essere ricompresi tra i sedici lavoratori da assumere in base all’accordo. 3.1. La Corte di merito ha osservato che a tal fine non erano utili le sentenze che avevano accertato l’illegittimità del licenziamento collettivo posto che quella che era stata denunciata e accertata era una violazione procedurale (l’insufficienza della comunicazione ex art. 4 comma 9) e non anche una concreta violazione nell’applicazione dei criteri di scelta con conseguente illegittima estromissione dalla platea dei sedicilavoratori da assumere. 3.2. Ha poi evidenziato che, a fronte di frammentarie e insufficienti deduzioni circa i livelli dei lavoratori comparabili, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva allegato di aver correttamente applicato i criteri legali. Le incongruenze evidenziate dai lavoratori ricorrenti non si estendevano anche al criterio delle esigenze tecniche ed organizzative e dunque non era possibile stabilire se la graduatoria era stata correttamente redatta. 3.3. Inoltre, ha accertato che i dati forniti erano parzialmente errati e perciò non era possibile verificare in concreto se,come dedotto, vi fossero stati errori che anzi non risultavano confermati. Ha ribadito che trattandosi di accertamento del diritto all’assunzione era onere dei lavoratori allegarne e dimostrarne l’esistenza. 3.4. Infine, ha evidenziato che non era possibile dare attuazione alla cessione rivendicata ai sensi dell’art. 2932 c.c. atteso che la [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver reintegrato i lavoratori , li aveva successivamente nuovamente licenziati e tali licenziamenti, mai impugnati, erano divenuti definitivi. Conseguentemente già alla data della sentenza di primo grado i ricorrenti non erano più dipendenti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. nei cui confronti [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a procedere ad una assunzione con cessione del contratto di lavoro. Al riguardo ha rammentato che la sentenza che costituisce il rapporto ex art. 2932 c.c. ha efficacia costitutiva ex nunce dal momento del passaggio in giudicato e dunque il rapporto non poteva essere costituito in forma specifica essendo già cessato prima della sentenza di primo grado. 4. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori indicati in epigrafe che articolano due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. Il P rocuratore G enerale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 372 c.p.c. . Rinviata la decisione in relazione al sopravvenuto impedimento del giudice relatore la causa è stata assegnata all’udienza odierna con un nuovo relatore e i ricorrenti hanno depositato memoria per replicare alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c.,la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere il giudice di merito, in presenza di una sentenza che ha dichiarato violati i criteri di scelta di cui all’art. 5 della legge n. 223 del 1991 affermatoche invece tali criteri non sarebbero stati violati. 5.1. Ad avviso dei ricorrenti erroneamente la sentenza impugnata –violando il giudicato - ha ritenuto che non vi fosse una prova sufficiente del mancato rispetto dei criteri ex art. 5 l. 223 del 1991, così contraddicendo le sentenze del T ribunale , passate in giudicato, che avevano affermato che “[OSCURATO:SOCIETA]. ha applicato arbitrariamente i criteri di scelta concordati con le OO.SS.” e che “è senz’altro sussistente il denunciato vizio di violazione dei criteri di scelta”. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1326 c.c. e si deduce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la domanda non fosse accoglibile anche perché i ricorrenti al momento della cessione non erano più dipendenti della società cedente,ma in tal modo si sarebbe confusa l’origine dell’obbligo di concludere un contratto con la sentenza che tiene il luogo del contratto non concluso, obbligo che sorgeinvece con il precedente rapporto giuridico dal quale deriva l’obbligazione e nello specifico l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si sostiene che la sentenza costitutiva es art. 2932 c.c. è attuazione coattiva dell’obbligazione già esistente ma rimasta inadempiutae dunque nel caso di specie non rileverebbe il fatto che il secondo licenziamento, determinato dalla definitiva cessazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA]., non era stato impugnato. 7. Il primo motivo di ricorso non può essere accoltoed essendo la statuizione con esso impugnata di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata viene meno l’interesse a decidere sul secondo motivo di ricorsoil cui esame resta quindi assorbito . 7.1. Occorre premettere che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi"sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici. Eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge e dunque al giudice di legittimità è consentito di accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito(cfr. Cass. sez. un. 28/11/ 2007 n. 24664 e tra le altre più recentemente Cass.29/11/2018 n. 30838 ) . Si aggiunga poi che perchéil giudicato formatosi su una sentenza operiin un altro giudizio è necessario che tra le due cause vi sia identità di petitum e causa petendi . Il giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato infatti all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti. Fermo restando il requisito dell'identità delle persone, tuttavia esso non si estende a fatti ad esso successivi néa quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (cfr. Cass. 09/11/2022 n. 33021 ) . I n sostanza, copre ndo il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, il giudicato si estende al le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizioed a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, manon può spiegare effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. Cass.04/03/2020n. 6091 ) . 7.2. In definitiva qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (Cass. 04/0 4/ 2019 n. 9316 ). Tuttavia, è stato del pari chiarito che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni -dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni che siano meramente apodittiche(cfr. Cass.07/12/2021n. 38767). 7.3. Tanto premesso ritiene il Collegio che nel caso in esame non sipossa ritenere che il giudicato formatosi sul le due sentenz e gemelle del Tribunale di Mantova , che hanno accertat o l’illegittimità dei licenziament i irrogati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. agli odierniricorrenti, sia opponibile nel presente giudizio. 7.4. Nell’odierna controversia si chiede di accertare che ingiustamente è stato negato il diritto all’assunzione che sarebbe conseguito alla posizione in graduatoria che sarebbe spettata ai lavoratori ricorrenti in esito ad una corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e che si disponga ex 2932 c.c. la costituzione del rapporto di lavoro. Si deduce che nelle cause con le quali era stata accertata la illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato accertato proprio che i criteri di scelta erano stati “arbitrariamente applicati” e che perciò quel giudicato potrebbe essere opposto anche alla Fulgars.p.a., odierna controricorrente e cessionaria dei rapporti di lavoro, a dimostrazione dell’illegittima applicazione dei criteri in base ai quali individuare i lavoratori da assumere da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. atteso che la stessa era stata parte di quei giudizi in cui erano stati impugnati i licenziamenti e nella quale era stato chiesto anche di accertare l’esistenza di una cessione di azienda, ex art.2112 c.c., proprio tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] . Si rammenta che in quei giudizi fu dichiarata improponibile la domanda di costituzione del rapporto ai sensi dell’art. 2932 c.c. che è stata poi proposta nel presente giudizio. 7.5. Rileva tuttavia il Collegio che dall’esame delle sentenze invocate, autorizzato dal tenore della censura formulata, si evince che il giudice di Mantova accertò in primo luogo che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Fulgars.p.a. non era intercorsa una cessione di azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. in quanto i sedici lavoratori della società erano stati assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con una cessione di contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. in esecuzione dell’accordo sindacale siglato il 20.1.2018. Non risulta che in quella sede sia stata denunciata la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da assumere. L’opposizione dei lavoratorifu rigettata evidenziando anche che, nel contesto del rito c.d. Fornero, la domanda avanzata di costituzione del rapporto ai sensi dell’art. 2932 c.c. non era proponibile. Venne invece accertatal’illegittimità dei licenziamenti intimati all’esito della procedura, con conferma del le ordinanze rese in sede sommaria, poiché si ravvisòuna violazione dell’art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991 atteso che era mancata la comunicazione scritta dei criteri di scelta da adottare per individuare i lavoratori da licenziare. Il giudice dell’opposizione, al pari di quello della fase sommaria, ritenne “pacifico che la cd “graduatoria degli operai” sub doc. 4 di parte [OSCURATO:SOCIETA], non (fosse) stata comunicata a chicchessia”ed accertò che nel contest o di quella procedura la società aveva applicato in maniera arbitraria i criteri fissati tanto da doversi ritenere che gli stessi erano stati violati. In sostanza si accertò una mancanza di trasparenza , ostacolo al pieno esercizio della funzione sindacaledi controllo e valutazione ma nel diverso contesto della procedura del licenziamento, senza alcun cenno a i criteri adottati nella selezione dei lavoratori da cedere alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di merito ha perciò sottolineato che nelle sentenze invocate ciò che era stata accertata era la violazione di un obbligo procedurale di comunicazione eche, solo ai fini della tutela applicabile,una violazione di tal fatta era paragonabile al mancato rispetto dei criteri di scelta, precludendo, al pari di tale ultima violazione, il controllo da parte delle OO.SS. e dunque dei lavoratori rappresentati delle modalità di selezione di quelli da licenziare. 7.6. In sostanza ilgiudizio odierno , pur instaurato tra le stesse parti e attinente al medesimo rapporto,si fond a su una causa petendi diversa rispetto a quella fatta valere nella controversia nella quale è intervenuta una sentenza passata in giudicato ed ha ad oggetto un diverso petitum in relazione al quale l'accertamento non insiste nel medesimo ambito oggettivo del giudicato e richiede comunque differenti attività istruttorie. 7.7. Ne consegue che il giudicato formatosi i n relazione a lle sentenze che hanno escluso la cessione di ramo di azienda e accertato l’illegittimità dei licenziamenti collettivi intimati, non solo non è preclusivo dell'ulteriore azione che infatti è stata ritenuta ammissibile ma è anche i rrilevante r ispetto agli accertamenti necessari per l’accoglimento delle domande formulate nella presente controversia.Gliaccertamenti contenuti nelle sentenze passate in giudicato si muovono in un ambito diverso e non coinvolgono in alcuna maniera le modalità di individuazione dei lavoratori destinatari della cessione del rapporto di lavoro. 7.8. In conclusione,quei giudicati non possono essere invocati a sostegno della pretesa qui azionata che avrebbe dovuto, e non lo è stata, essere compiutamente provata (arg. ex Cass. n . 37543 del 2022e n. 28963 del 2017). 8. Non è pertinente rispetto alla vicenda esaminata la sollecitazione, formulata con la memoria illustrativa depositata in vista dell’udienza di discussioneodierna, d i un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea delle disposizioni applicate con riguardo alla Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12.3.2001 atteso che nella specie è stata esclusa in radice già con le due sentenze del Tribunale di Mantova l’esistenza di un trasferimento di azienda o di un ramo di essa. 9. Non si pone perciò nessun possibile dubbio interpretativo rispetto al diritto dell’Unione europea, con l’esclusione quindi di alcun obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, tale obbligo è escluso, tra l’altro, nel caso in cui la questione, come nella presente fattispecie, sia irrilevante per la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza (cfr. Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C - 561/19) e Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 1982, Cilfit et al. (283/81)). 10. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato quanto al primo motivo con assorbimento del secondo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v