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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 32333/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (D) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28 febbraio 2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato, con riferimento alla posizione del ricorrente, la sentenza del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato per il reato di lesioni personali semplici.

2. Ricorre l'imputato articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancanza e l' illogicità della motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto il beneficio della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è fondato posto che, come correttamente censurato dal ricorrente, la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso la motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità.

Ed invero, come precisato da questa Corte nella sua massima c:omposizione (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio in questione occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore.

Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo onde poter valutare l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Evidenziano le Sezioni Unite che è «la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore; qualunque reato, anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco» La Corte d'appello non ha fatto buon uso di tali principi in quanto ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. limitandosi al mero e secco rilievo che «l'offesa [è] obiettivamente grave, incompatibile con la valutazione di particolare tenuità, presupposto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.».

Né la struttura argomentativa della sentenza consente di ricavare elementi che, anche se rispetto a profili diversi, consentano di ritenere che la Corte d'appello, per escludere la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, abbia considerato ulteriori elementi utili per giustificare il bisogno di pena.

Anche il riferimento generico a presunti precedenti penali (peraltro contraddetto dalla sentenza di primo grado che, in considerazione dell'incensuratezza, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena) è di per sé inconferente posto che « la sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod. pen, inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole». (Così, ex multis, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095).

La motivazione della Corte d'appello, alla luce dei principi sopra ribaditi e condivisi, non può certo ritenersi sufficiente per giustificare il diniego del beneficio richiesto e deve, dunque, essere annullata con rinvio in parte qua per nuovo esame.

Il giudice del rinvio, in piena libertà di giudizio, ma attenendosi ai principi di cui sopra, verificherà se vi siano o meno i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen..

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Roma, 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ,C e --i--27>) v D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (D) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28 febbraio 2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato, con riferimento alla posizione del ricorrente, la sentenza del Tribunale di Foggia che ha condannato l'imputato per il reato di lesioni personali semplici. 2. Ricorre l'imputato articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancanza e l' illogicità della motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto il beneficio della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è fondato posto che, come correttamente censurato dal ricorrente, la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso la motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità. Ed invero, come precisato da questa Corte nella sua massima c:omposizione (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio in questione occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo onde poter valutare l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Evidenziano le Sezioni Unite che è «la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore; qualunque reato, anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco» La Corte d'appello non ha fatto buon uso di tali principi in quanto ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. limitandosi al mero e secco rilievo che «l'offesa [è] obiettivamente grave, incompatibile con la valutazione di particolare tenuità, presupposto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.». Né la struttura argomentativa della sentenza consente di ricavare elementi che, anche se rispetto a profili diversi, consentano di ritenere che la Corte d'appello, per escludere la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, abbia considerato ulteriori elementi utili per giustificare il bisogno di pena. Anche il riferimento generico a presunti precedenti penali (peraltro contraddetto dalla sentenza di primo grado che, in considerazione dell'incensuratezza, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena) è di per sé inconferente posto che « la sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod. pen, inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole». (Così, ex multis, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095). La motivazione della Corte d'appello, alla luce dei principi sopra ribaditi e condivisi, non può certo ritenersi sufficiente per giustificare il diniego del beneficio richiesto e deve, dunque, essere annullata con rinvio in parte qua per nuovo esame. Il giudice del rinvio, in piena libertà di giudizio, ma attenendosi ai principi di cui sopra, verificherà se vi siano o meno i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Roma, 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ,C e --i--27>) v D
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