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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18584/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14203-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] OR1ANI 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 1367/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14203 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- r.g.n. 14203/2020 [OSCURATO:PERSONA]/Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Toscana, che in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento per Irpef anno 1995, ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e quello incidentale del contribuente.

La CTP di Grosseto aveva accolto il ricorso del contribuente (ritenendo fornita da parte del contribuente la prova dell'effettiva proposizione di idonea istanza diretta al rimborso delle somme), con compensazione delle spese del giudizio; la CTR ha confermato la decisione di primo grado e rigettato sia l'appello principale dell'ufficio sia l'appello incidentale del contribuente, anche in relazione alla mancata condanna alle spese.

L'agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico articolato motivo di ricorso, si deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e conseguente violazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 e 111 comma 6 Cost.; violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/92 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., mancando i presupposti per la compensazione delle spese.

2. Va respinto il motivo sulla nullità della sentenza con riferimento alla violazione dell'art. 132 e dell'art. 111 cost., contenendo la sentenza impugnata la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza alcuna violazione dei principi del giusto processo.

La CTR ha ripercorso l'iter processuale e riportato i motivi di appello (sia principale che incidentale) motivando congruamente su entrambi. 3.11 ricorso è fondato nel resto, in quanto la CTR - che ha confermato la sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese - non si è attenuta ai principi di questa Corte. 3.1.È utile premettere che il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, per il processo tributario, e alla norma generale di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (Cass. n. 189/2017); e che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. 3.3.È stato affermato da questa Corte che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo.

Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass.17 ottobre 2013, n. 23632). 3.4.A1 fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018).

3.5. Quanto alla compensazione delle spese, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c..

Tale norma che è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.1.12 settembre 2014 n.132 (applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il ricorso depositato nel 2018).

Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016). 3.6.Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, c.p.c..

3.7. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass. n. 25594 del 12/10/2018).

4. Nel caso in esame, la CTR ha rigettato l'appello incidentale del contribuente (su questioni formali quali la modalità di notifica del ricorso e la costituzione di ADER con avvocato del libero foro), implicitamente anche sulla richiesta revisione della sentenza di primo grado in ordine alla mancata condanna alle spese dell'Ufficio, risultato soccombente, e motivata dalla CTP: "tenuto conto della peculiarità della controversia", con motivazione dunque non conforme ai suindicati principi.

5. Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla [OSCURATO:PERSONA] della T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14203-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] OR1ANI 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 1367/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14203 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- r.g.n. 14203/2020 [OSCURATO:PERSONA]/Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Toscana, che in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento per Irpef anno 1995, ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e quello incidentale del contribuente. La CTP di Grosseto aveva accolto il ricorso del contribuente (ritenendo fornita da parte del contribuente la prova dell'effettiva proposizione di idonea istanza diretta al rimborso delle somme), con compensazione delle spese del giudizio; la CTR ha confermato la decisione di primo grado e rigettato sia l'appello principale dell'ufficio sia l'appello incidentale del contribuente, anche in relazione alla mancata condanna alle spese. L'agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico articolato motivo di ricorso, si deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e conseguente violazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 e 111 comma 6 Cost.; violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/92 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., mancando i presupposti per la compensazione delle spese. 2. Va respinto il motivo sulla nullità della sentenza con riferimento alla violazione dell'art. 132 e dell'art. 111 cost., contenendo la sentenza impugnata la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza alcuna violazione dei principi del giusto processo. La CTR ha ripercorso l'iter processuale e riportato i motivi di appello (sia principale che incidentale) motivando congruamente su entrambi. 3.11 ricorso è fondato nel resto, in quanto la CTR - che ha confermato la sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese - non si è attenuta ai principi di questa Corte. 3.1.È utile premettere che il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, per il processo tributario, e alla norma generale di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (Cass. n. 189/2017); e che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. 3.3.È stato affermato da questa Corte che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass.17 ottobre 2013, n. 23632). 3.4.A1 fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018). 3.5. Quanto alla compensazione delle spese, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Tale norma che è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.1.12 settembre 2014 n.132 (applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il ricorso depositato nel 2018). Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016). 3.6.Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, c.p.c.. 3.7. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass. n. 25594 del 12/10/2018). 4. Nel caso in esame, la CTR ha rigettato l'appello incidentale del contribuente (su questioni formali quali la modalità di notifica del ricorso e la costituzione di ADER con avvocato del libero foro), implicitamente anche sulla richiesta revisione della sentenza di primo grado in ordine alla mancata condanna alle spese dell'Ufficio, risultato soccombente, e motivata dalla CTP: "tenuto conto della peculiarità della controversia", con motivazione dunque non conforme ai suindicati principi. 5. Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla [OSCURATO:PERSONA] della T
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