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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 21 gennaio 2020

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:19
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0613_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2020 – Estado do Canadá (causa C‑613/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Utili distribuiti da società residenti nel territorio portoghese – Riduzione della base imponibile» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Normativa nazionale che impone una trattenuta alla fonte sui dividendi versati ai contribuenti residenti e non residenti e che prevede una riduzione della base imponibile soltanto per i residenti – Inammissibilità – Giustificazioni – Insussistenza – Convenzione diretta a evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato – Rilevanza – Valutazione da parte del giudice nazionale (Artt. 63 e 65 TFUE) (v. punti 28‑37 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad un’imposta la cui aliquota effettiva è più elevata quando sono percepiti da una persona giuridica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] non esercita, a titolo principale, un’attività commerciale, industriale o agricola, rispetto a quando tali dividendi sono percepiti da una siffatta persona giuridica residente nel suddetto Stato membro.

Una deroga è possibile esclusivamente se l’applicazione della convenzione fiscale fra il Canada e la Repubblica portoghese, firmata il 14 giugno 1999, volta a evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale in materia d’imposte sul reddito, consente di neutralizzare gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa del suddetto Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. ( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0613_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2020 – Estado do Canadá (causa C‑613/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Utili distribuiti da società residenti nel territorio portoghese – Riduzione della base imponibile» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Normativa nazionale che impone una trattenuta alla fonte sui dividendi versati ai contribuenti residenti e non residenti e che prevede una riduzione della base imponibile soltanto per i residenti – Inammissibilità – Giustificazioni – Insussistenza – Convenzione diretta a evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato – Rilevanza – Valutazione da parte del giudice nazionale (Artt. 63 e 65 TFUE) (v. punti 28‑37 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad un’imposta la cui aliquota effettiva è più elevata quando sono percepiti da una persona giuridica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] non esercita, a titolo principale, un’attività commerciale, industriale o agricola, rispetto a quando tali dividendi sono percepiti da una siffatta persona giuridica residente nel suddetto Stato membro. Una deroga è possibile esclusivamente se l’applicazione della convenzione fiscale fra il Canada e la Repubblica portoghese, firmata il 14 giugno 1999, volta a evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale in materia d’imposte sul reddito, consente di neutralizzare gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa del suddetto Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. ( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris