CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA l tj"--C, el.9 015 Sul ricorso iscritto al numero 7447 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione del decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia, n. 452/2021, depositato in data 15 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], in data notificava 19 maggio 2021, a mezzo pec, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, n. 452/2021, depositato in data 15 marzo 2021, emesso, in sede di reclamo, nel procedimento per gratuito patrocinio. Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 26 marzo 2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria. Roma, così