CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 29057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: L'() SENTENZA sul ricorso 24131-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, quale suo amministratore di sostegno, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANNIBALI, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - 45-7( 123 avverso la sentenza n. 4596/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in dichiarato accoglimento dell'appello principale proposto dall'attore [OSCURATO:PERSONA] e della domanda dallo stesso formulata, ai sensi dell'art. 1453, comma 2°, c.c., nel corso del giudizio d'appello, con l'adesione della moglie [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel giudizio di primo grado a norma dell'art. 105, comma 2°, c.p.c., ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un villino in Roma stipulato, il 30/4/2004, tra lo stesso, in qualità di promissario acquirente, e l'appellata [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promittente venditrice, per inadempimento di quest'ultima, che ha, quindi, condannato: - innanzitutto, alla restituzione, in favore del primo, della somma di C. 100.000,00, ricevuta dalla stessa a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorso dal 30/4/2004, per un totale, fino al 30/4/2017, di C. 148.461,41; - in secondo luogo, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati all'appellante, della minor somma, rispetto a quella richiesta, di C. 181.268,24, di cui C. 174.252,24 a titolo di rimborso dei canoni locativi corrisposti dall'appellante dal giugno 2007 al marzo 2017 compreso, C. 6.216,00 per spese di trasloco ed- C. 800,00 per spese notarili, oltre agli interessi legali successivi fino al soddisfo. Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 1.2. La corte d'appello, inoltre, ha accolto l'appello incidentale condizionato con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere manlevata, rispetto al risarcimento dei danni dovuto all'appellante principale, dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], dalla stessa, quale convenuta, a tal fine chiamata in causa nel corso del giudizio di primo grado, ed ha, quindi, condannato quest'ultima a tenere indenne la Lungo dall'importo della condanna al pagamento di C. 181.268,24, oltre interessi, dichiarando, per contro, inammissibili le ulteriori domande proposte dalla stessa. 1.3. La corte d'appello, infine, ha espressamente dichiarato inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. La corte, in particolare, ha evidenziato, per quanto ancora rileva, che: a) [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 23/11/2005, aveva dedotto che: - nel contratto preliminare di compravendita, la promittente venditrice si era impegnata a liberare l'immobile tanto dall'ipoteca legale iscritta in favore delle coeredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlia e nipote di [OSCURATO:PERSONA], a garanzia delle somme liquidate dalla sentenza del tribunale di Roma n. 27229 del 12/9/2000, passata in giudicato, a titolo di conguaglio in denaro a fronte dell'attribuzione, all'esito del giudizio di divisione ereditaria, della proprietà dell'immobile in questione alla predetta Lungo, quanto dal pignoramento immobiliare eseguito sul predetto immobile dalla Banca di Roma, poi Capitalia, per il recupero del credito vantato verso [OSCURATO:PERSONA] in surroga di quest'ultima; - la promittente venditrice, tuttavia, non aveva adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, arrecandogli, Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 in conseguenza, danni patrimoniali costituiti, tra gli altri, dai canoni di locazione corrisposti successivamente alla vendita della propria abitazione in data 30/12/2004, compiuta proprio al fine di poter adempiere le obbligazioni assunte con il contratto preliminare, nonché dalle spese di trasloco e da quelle notarili, chiedendo, quindi, che il tribunale, accertato l'inadempimento della convenuta alla diffida ad adempiere contenuta nello stesso atto di citazione, emettesse la pronuncia ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita del 30/4/2004, subordinatamente al pagamento del prezzo di C. 490.000,00, decurtato dei danni subiti; b) la convenuta [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva dedotto che: - aveva provveduto, tramite i legali designati ed accettati dallo stesso attore nel contratto preliminare, agli adempimenti finalizzati alla cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, in ragione delle quali, peraltro, era stata concordatq una sostanziale riduzione del prezzo della compravendita; - il conguaglio dovuto alla nipote [OSCURATO:PERSONA], creditrice ipotecaria, dovendo essere versato alla stipula del contratto preliminare mediante detrazione dal saldo del prezzo da versarsi alla stipula del contratto definitivo, era a carico del promissario acquirente; - l'art. 10 del contratto preliminare ha previsto che gli "eventuali ritardi nelle procedure legali, oggi non ipotizzabili, non potranno essere imputati alle parti" e che tali ritardi avrebbero dovuto "in ogni caso essere addebitati solo a [OSCURATO:PERSONA] immotivatamente rifiutatasi di accettare il conguaglio disposto in suo favore nella sentenza di divisione con contestuale rinuncia alla ipoteca legale gravante sull'immobile de quo"; - tale conguaglio doveva essere decurtato delle somme di C. 53.870,00 e di C. 3.450,00, corrisposte il 10/10/2005 e il 3/11/2005 al creditore della Mingozzi, e cioè la Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di pignoramento presso terzi, chiedendo, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa della figlia [OSCURATO:PERSONA] al fine di essere manlevata e garantita da quest'ultima nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore; c) [OSCURATO:PERSONA] aveva, quindi, chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale aveva chiesto: - in via principale, di accertare l'illegittimità del rifiuto opposto dalla chiamata in causa all'offerta reale del "5 maggio 2005", della somma alla stessa dovuta dalla Lungo a titolo di conguaglio in denaro, così come liquidato dalla sentenza del tribunale di Roma n. 27229/2000, che aveva definito il giudizio di divisione ereditaria tra le coeredi Lungo, Mingozzi e Chiesa, attribuendo alla Lungo la proprietà esclusiva dell'immobile, e l'illegittimità del rifiuto della stessa Mingozzi a prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta a garanzia di tale credito; - in via subordinata, di condannare la Mingozzi a rivalere e rifondere la convenuta "di quanto possa essere tenuta a sborsare ed essere condannata a pagare al Micciché"; d) [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, aveva chiesto il rigetto delle domande deducendo che il rifiuto di ricevere il conguaglio in denaro dalla madre [OSCURATO:PERSONA] era dipeso dal danno, quantificato in C. 66.364,71, arrecatole in conseguenza del ritardo di tale pagamento, che doveva essere effettato nel 2000, sia per la svalutazione che gli immobili avevano subito, sia per le esecuzioni intraprese ai suoi danni per non aver potuto disporre, nell'anno 2000, dei conguagli, con aggravio di interessi convenzionali nei confronti delle banche e spese di esecuzione, e proponendo, pertanto, domanda riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di quest'ultima al "pagamento del conguaglio" previsto dalla sentenza che aveva Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 definito il giudizio di divisione ereditaria ed al "risarcimento del danno suddetto"; e) il tribunale, con sentenza del 1/6/2010, aveva rigettato la domanda proposta dall'attore ed aveva, per l'effetto, ritenuto che fosse venuto meno tanto l'interesse della convenuta alla domanda di manleva proposta nei confronti della chiamata in causa, quanto l'interesse di quest'ultima alla domanda proposta in via riconvenzionale nei confronti della chiamante; f) il tribunale, in particolare, aveva ritenuto che, alla luce degli artt. 5, 7 e 10 del contratto preliminare, "le parti non hanno voluto fissare un termine essenziale per la stipulazione del contratto definitivo, escludendo espressamente che i ritardi collegati alle procedure legali possano essere imputati alle parti ... ben consapevoli al momento della stipula del negozio preliminare delle ipoteche, del pignoramento e della necessità di procedere alle relative cancellazioni nonché dei rischi e dell'alea concessa ai tempi delle procedure legali, contemplando, quindi, la possibilità del ritardo ed escludendo la sua imputabilità alle parti nel caso del mancato rispetto del termine del 31-12-2004" e che, pertanto, "le parti, con la clausola di cui all'art. 10 del contratto preliminare, hanno rinunciato preventivamente a far valere eventuali responsabilità di ciascuna di esse per il ritardo delle procedure legali e quindi per la ritardata stipulazione del contratto definitivo ... sorgendo l'obbligo a contrarre e a stipulare rogito definitivo ad avvenuta risoluzione delle problematiche richiamate dalle parti nel contratto preliminare"; g) [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 24/9/2010, aveva proposto appello avverso tale sentenza deducendo l'erronea interpretazione delle clausole del contratto preliminare e l'errata ed illogica valutazione dei danni esposti e provati in corso di causa; Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 h) [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito al gravame proponendo, con appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame, la domanda di manleva, per il caso di soccombenza, nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA], e le ulteriori domande già avanzate nei confronti della stessa con l'atto di chiamata in causa, e cioè disporsi la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in favore della Mingozzi e il deposito secondo le modalità indicate dall'Ufficio della somma dovutale a titolo di conguaglio in denaro; i) [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva resistito all'appello ed aveva proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, reiterando la domanda riconvenzionale proposta in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; I) l'appellante principale, con memoria di costituzione del 7/4/2017, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1453, comma 2°, c.c., aveva, con l'adesione di [OSCURATO:PERSONA], abbandonato la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ed aveva proposto, in luogo di quella originaria, la domanda di risoluzione del contratto medesimo per inadempimento della promittente venditrice, chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di C. 100.000,00, versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale, per la somma complessiva di C. 224.426,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria; m) il collegio, a fronte del mutamento della domanda principale proposta dall'appellante, aveva, su richiesta delle parti, concesso termine per il deposito di note difensive. Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 1.5. La corte, innanzitutto, ha ritenuto che l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] era fondato sul rilievo che se, da un lato, le precisazioni contenute agli artt. 10 e 7 del contratto preliminare di vendita, secondo cui, rispettivamente, "eventuali ritardi nelle procedure legali, oggi non ipotizzabili, non potranno essere imputati alle parti" e "il contatto definitivo di compravendita verrà stipulato entro e non oltre il 31.12.2004, salvo quanto previsto all'art. 10", valevano certamente ad introdurre, nell'assetto negoziale voluto dalle parti, una ragionevole flessibilità del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, in considerazione dei possibili ritardi, da ritenersi non imputabili alle parti in virtù di tali pattuizioni, nelle "procedure legali" afferenti alla cancellazione dei gravami esistenti sul cespite compromesso in vendita, tale concordata flessibilità, dall'altro lato, non poteva, però, stravolgere la causa del contratto preliminare di compravendita, che resta pur sempre un contratto sinallagmatico, con reciproche obbligazioni poste a carico di entrambe le parti. 1.6. Nel caso in esame, in effetti, ha osservato la corte, dal contratto preliminare si evince che la promittente venditrice aveva assunto l'obbligo, rimasto incontestato, di attivarsi per conseguire, in tempo utile per la stipula del definitivo, prevista per il 31/12/2004, la cancellazione delle numerose trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile, ad eccezione della sola ipoteca legale iscritta in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale avevano convenuto che la somma occorrente per il soddisfacimento del relativo credito e per la cancellazione del gravame sarebbe stata detratta dal saldo prezzo corrisposto dal promissario acquirente al momento della stipula del definitivo. 1.7. Tale obbligo, tuttavia, ha proseguito la corte, è stato adempiuto solo in parte dalla promittente venditrice, avendo Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 provveduto, mediante l'operato dei legali individuati nel medesimo preliminare di vendita ed utilizzando l'importo di C. 100.000,00 corrisposto dal promissario acquirente a titolo di caparra, a trascrivere la sentenza che aveva definito il giudizio di divisione ereditaria ed a cancellare le molteplici trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile, ad eccezione, però, dell'ipoteca legale in favore di [OSCURATO:PERSONA], alla quale, a fronte del rifiuto della stessa di ricevere il conguaglio in denaro e di prestare il suo consenso alla cancellazione dell'ipoteca legale, la promittente venditrice solo il 5/5/2006, e cioè ben oltre il termine di 31/12/2004 per la stipula del contratto definitivo e successivamente alla notifica in data 23/11/2005 dell'atto introduttivo del giudizio e dopo i numerosi e precedenti inviti all'adempimento da parte del promissario acquirente "rimasti privi di riscontro", ha formulato un'offerta formale di pagamento", che la Mingozzi, peraltro, ha formalmente rifiutato. 1.8. La documentata "inerzia" della promittente venditrice "nel porre in essere quanto dalla stessa dovuto in virtù delle obbligazioni assunte" con il contratto preliminare di vendita "al fine di pervenire alla cancellazione anche di tale iscrizione pregiudizievole", in effetti, ha osservato la corte, non costituisce certo un semplice ritardo nelle "procedure legali", rispetto al quale soltanto "era stata prevista la non imputabilità alle parti del ritardo medesimo", ma integra un "grave inadempimento contrattuale", configurandosi come tale non solo il rifiuto opposto da una delle parti alla stipula del contratto definitivo ma anche "l'omissione di tutte le attività necessarie per rendere il risultato finale utilmente conseguibile". 1.9. D'altra parte, ha aggiunto la corte, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sporto una denunzia-querela nei__ Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'agente immobiliare, per i reati previsti dagli artt. 640 e 61 n. 5 e n. 7 c.p. e dall'art. 643 c.p., dalla quale, in realtà, emerge "la definitiva volontà della promittente venditrice di non adempiere alle obbligazioni rivenienti dal preliminare di vendita", tant'è che il giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza con la quale in data 5/5/2009 ha disposto l'archiviazione del procedimento su richiesta del pubblico ministero, ha rilevato come la stessa, dopo aver volontariamente sottoscritto il contratto preliminare, aveva avuto un ripensamento rispetto alla conclusione dell'affare, "verosimilmente ritenuta non più conveniente", ed era pervenuta alla successiva determinazione di non stipulare più il contratto definitivo. 1.10. La corte, quindi, ha ritenuto che, a fronte dell'inadempimento della promittente venditrice, dovesse essere accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta dall'appellante. 1.11. La corte, allora, disposta la restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra, ha esaminato la domanda dell'appellante avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti in conseguenza di tale inadempimento: e l'ha ritenuta, oltre che ammissibile, anche, sia pur in parte, fondata. 1.12. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che l'appellante aveva prodotto in giudizio il contratto di compravendita con il quale, in data 30/12/2004, aveva alienato l'immobile di sua proprietà nel quale risiedeva con la sua famiglia, deducendo di essersi determinato a tale alienazione al fine di reperire la provvista occorrente per il pagamento di quota parte del prezzo convenuto con il preliminare stipulato con la Lungo, nonché i contratti di locazione succedutisi nel tempo e la Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 documentazione attestante il pagamento dei relativi canoni nonché degli ulteriori esborsi sostenuti, del quale ha parimenti chiesto il risarcimento, deducendo di essersi trovato nella necessità di protrarre la locazione in conseguenza dell'inadempimento della promittente venditrice, ha ritenuto: - innanzitutto, che il promissario acquirente aveva dimostrato l'esistenza dei danni subiti con la documentazione "sopra indicata"; - in secondo luogo, che tali danni non potessero essere, però, quantificati nella somma algebrica dei canoni di locazione corrisposti dal promissario acquirente nel lungo periodo di tempo che va dal termine previsto per la stipula del contratto definitivo di compravendita (31/12/2004) alla domanda di risoluzione proposta dall'appellante con la memoria del 7/4/2017, sul rilievo che, in ragione della concordata flessibilità del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, il promissario acquirente aveva accettato l'idea di una ragionevole protrazione del termine per la relativa stipulazione, ed ha, quindi, escluso che il danno patrimoniale conseguente all'inadempimento del promittente venditrice potesse essere quantificato nella somma richiesta dall'appellante, pari ad C. 224.426,50. 1.13. La corte, piuttosto, esclusa l'inammissibilità della ulteriore documentazione depositata dall'appellante nel corso del giudizio d'appello trattandosi di documentazione successiva all'introduzione del giudizio medesimo e volta a comprovare i danni ulteriori sopportati fino alla domanda di risoluzione proposta con memoria del 7/4/2017, ha ritenuto che fosse "equo" riconoscere il danno patrimoniale conseguente all'inadempimento della promittente venditrice nella minor somma di C. 181.268,24, di cui C. 174.252,24 a titolo di rimborso dei canoni locativi corrisposti dall'appellante dal mese Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 di giugno 2007 (quando "l'incertezza in merito all'adempimento da parte della promittente venditrice è venuto meno con la denuncia-querela del 7 giugno 2007, con la quale quest'ultima ha esplicitato definitivamente la propria intenzione di non stipulare il contratto di compravendita") fino al mese di marzo 2017 compreso ("essendo stata proposta la domanda di risoluzione con l'atto di costituzione di nuovo difensore del 7.4.2017"), C. 6.216,00 per spese di trasloco ed C. 800,00 per spese notarili. 1.14. La corte, quindi, una volta accolto l'appello principale, ha provveduto ad esaminare l'appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale l'appellata ha chiesto di essere manlevata, rispetto alla condanna al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], a tal fine chiamata in causa, per avere quest'ultima opposto un ingiustificato rifiuto a ricevere la somma liquidata come conguaglio in denaro dalla sentenza, passata in giudicato, del tribunale di Roma che, il 12/9/2000, ha definito il giudizio di divisione ereditaria, ed a prestare il suo consenso alla cancellazione dell'ipoteca legale sull'immobile attribuito in proprietà alla madre: e l'ha ritenuto fondato. 1.15. La corte, al riguardo, ha escluso ogni rilievo(e "non vale a giustificare il rifiuto opposto"jall'eccezione della Mingozzi circa i pretesi danni subiti in conseguenza del ritardo nel pagamento di tale somma, non essendo stato allegato, né tanto meno provato, che tale importo era stato richiesto o sollecitato dalla stessa. 1.16. La corte, "per il medesimo motivo", ha, inoltre, rigettato l'appello incidentale condizionato della Mingozzi, con il quale la stessa aveva riproposto la domanda riconvenzionale nei Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 confronti della madre, la quale, pertanto, è "priva di fondamento". 1.17. La corte, infine, ha dichiarato l'inammissibilità delle ulteriori domande che [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto in giudizio, e cioè di disporre la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in favore della coerede [OSCURATO:PERSONA] e il deposito delle somme dovute alla Mingozzi quale conguaglio in denaro liquidato dalla sentenza che ha definito il giudizio di divisione ereditaria, sul rilievo che: - innanzitutto, si tratta di domande assolutamente estranee al thema disputandum poiché il rapporto ad esse sottostante, che afferisce la divisione ereditaria tra le coeredi, non presenta, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., alcuna connessione, nel petitum e nella causa petendi, con il rapporto instaurato con il preliminare di vendita tra il Micciché e la promittente venditrice; - in secondo luogo, tali domande sono state introdotte nel giudizio di primo grado con atto di citazione per chiamata del terzo del 23/6/2006 senza, però, che il difensore della Lungo si fosse munito di una nuova procura alle liti anche se tale atto conteneva domande eccedenti l'ambito originario della lite; - infine, tali domande non sono state formulate, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., nella originaria comparsa di risposta della Lungo, che aveva fatto esclusivo riferimento alla chiamata in causa della figlia al fine di essere manlevata per l'ipotesi di soccombenza. 1.18. La corte d'appello, in definitiva, per quanto ancora rileva, ha: - innanzitutto, dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30/4/2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento di quest'ultima, che ha condannato, alla restituzione, in favore del primo, della somma di C. 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorso dal 30/4/2004, per un Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 totale, fino al 30/4/2017, di C. 148.461,41, ed al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della somma complessiva di C. 181.268,24, oltre agli interessi legali fino al soddisfo; - in secondo luogo, condannato [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] dall'importo della condanna al pagamento di C. 181.268,24, oltre interessi; - infine, rigettato la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso spedito per la notifica il 12/10/2017 e comunque notificato a mezzo pec il 16/10/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata, come emerge dalla relazione in atti, in data 17/7/2017. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi notificati il 22/11/2017. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 30/10/2017 con il quale ha proposto, per undici motivi, ricorso incidentale in parte condizionato. 2.4. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 16/6/2022, ha concluso, da un lato, per la declaratoria di parziale inammissibilità e, nel resto, per il rigetto del ricorso principale e, in subordine e comunque, per l'integrale rigetto del ricorso, e, dall'altro lato, per l'accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso incidentale e, nel resto, per la declaratoria di parziale inammissibilità e per il rigetto degli altri motivi del ricorso incidentale. 2.5. I controricorrenti hanno depositato memorie. 2.6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduta da circa tre anni. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare che l'appellante, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1453, comma 2°, c.c., ha proposto, nel corso del giudizio d'appello, con la memoria depositata il 7/4/2017. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha del tutto omesso di valutare e di pronunciarsi sull'eccezione che la Lungo, quale appellata, aveva sollevato, a norma dell'art. 1460 c.c., nelle "note conclusive" depositate il 2/6/2017, lì dove, in particolare, a fronte della domanda di risoluzione per inadempimento sollevata dal promissario acquirente, aveva a sua volta dedotto l'inadempimento da parte di quest'ultimo agli obblighi assunti con il contratto preliminare. 3.3. La domanda di risoluzione proposta dal promissario acquirente, pertanto, ha aggiunto la ricorrente, non poteva essere compiutamente valutata senza la concomitante delibazione della speculare eccezione di inadempimento sollevata dalla Lungo, essendo, in effetti, noto che, in ipotesi di denunciate inadempienze reciproche, la risoluzione del contratto non può essere validamente pronunciata a carico della parte venditrice se prima o contestualmente non sia stato parimenti valutato ed accertato anche il concorrente inadempimento dell'acquirente dedotto dalla stessa. 3.4. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non ha provveduto a trascrivere, in ricorso, il testo delle "note conclusive" depositate il 2/6/2017 nella parte in cui ha (incontestatamente: v. il controricorso di [OSCURATO:PERSONA], p. 20, 21 e 25) sollevato l'eccezione d'inadempimento sulla Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 la corte d'appello ha omesso di pronunciarsi. Ed è, invece, noto che il vizio d'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotto, in sede di legittimità, anche nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una eccezione, oltre che su una domanda, a condizione, però, che risulti, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia fosse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire alla Corte di cassazione di verificare, innanzitutto, la ritualità e la tempestività dell'eccezione sollevata ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni ivi prospettate (Cass. n. 3845 del 2018, in motiv.; Cass. n. 28072 del 2021), e cioè non solo che il promissario acquirente non aveva adempiuto gli obblighi (neppure chiariti) dallo stesso contrattualmente assunti ma anche che tale inadempimento, per come dedotto (e soprattutto emerso) in giudizio, aveva costituito la trasgressione maggiormente rilevante e dato, quindi, causa al giustificato comportamento della controparte, con la conseguenza che, a fronte di tali emergenze, la pronuncia sulla sussistenza e la rilevanza dello stesso era, ai fini della risoluzione del contratto, effettivamente doverosa. 3.5. Nei contratti con prestazioni corrispettive, infatti, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare (anche in mancanza di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c.: Cass. n. 22995 del 2019, in motiv. • Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 336 del 2013) il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (Cass. n. 13627 del 2017, la quale ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l'inadempimento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto; conf., Cass. n. 13827 del 2019, secondo la quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche richiede l'esame del comportamento complessivo delle parti al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale; così, più di recente, Cass. n. 3455 del 2020, secondo la quale, nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a u I Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte). 3.6. La stessa ricorrente, d'altra parte, ha espressamente dedotto (in ricorso, p. 5, 6 e 7) che il promissario acquirente aveva, innanzitutto, versato la somma di C. 100.000,00 a titolo di caparra e, in secondo luogo, si era impegnato a pagamento del residuo prezzo, pari ad C. 390.000,00, contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Ed è, invece, noto come questa Corte abbia da tempo affermato che: - in tema di contratto preliminare di compravendita, ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo o del relativo saldo contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, l'offerta della prestazione, richiesta dall'art. 2932, comma 2°, c.c., può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento, sostitutiva del non concluso contratto definitivo, dev'essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione (Cass. n. 24339 del 2017; conf., Cass. n. 14372 del 2018; Cass. n. 29849 del 2011; Cass. n. 16881 del 2007); - il promissario acquirente che, a norma dell'ad 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti (come nel caso in esame) dovuto (solo) all'atto della stipulazione del contratto Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto per inadempimento (cfr. Cass. n. 8212 del 2006; Cass. n. 10605 del 2016). 4.1. Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. e dei principi generali sull'autonomia negoziale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, ritenendo che la promittente venditrice aveva inadempiuto agli obblighi contrattualmente assunti e che tale inadempimento aveva arrecato danni risarcibili al promissario acquirente, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta da quest'ultimo per inadempimento della convenuta ed ha condannato quest'ultima al risarcimento dei conseguenti danni, omettendo, tuttavia, di considerare che le parti, come emerge dal testo del contratto preliminare, avevano liberamente deciso, nell'esercizio della rispettiva autonomia negoziale, di non assoggettare ad alcun vincolo temporale la stipulazione del contratto definitivo fino all'esito della definizione delle questioni connesse alla liberazione dell'immobili dai gravami gravanti sullo stesso e, in definitiva, di escludere, come emerge dalla clausola contenuta nell'art. 10, che il ritardo nella stipula del definitivo potesse essere causa di danni suscettibili di risarcimento. 4.2. La corte d'appello, invece, sostituendosi di fatto all'autonomia negoziale delle parti, ha ritenuto, da un lato, che sussisteva un limite temporale alla stipula del contratto definitivo, che al contrario non si ricava né traspare dal testo del Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 contratto, e, dall'altro lato, che, contrariamente alla espressa volontà delle parti, il ritardo nella stipulazione del definitivo fosse causa di danni risarcibili. 4.3. Il motivo è per molti aspetti inammissibile e, per il resto, infondato. Nel giudizio di cassazione, invero, il ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale ha l'onere, nel caso in esame rimasto del tutto inadempiuto, di specificare, a pena d'inammissibilità della censura, quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto un'interpretazione in senso diverso (Cass. n. 995 del 2021) e, più in generale, quali sono le regole legali d'interpretazione del contratto, così come previste dagli artt. 1362 ss. c.c., che assume essere state violate, precisando pure in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dalle stesse (Cass. n. 873 del 2019; Cass. n. 27136 del 2017). D'altra parte (premesso che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366 n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021, non dev'essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d'integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato, quanto meno, come nel caso in esame, per la parte ritenuta rilevante, il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito: Cass. SU n. 8950 del 2022), ritiene la Corte che l'interpretazione delle clausole conte Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 negli artt. 7 e 10 del contratto preliminare, quale è stata fornita dal giudice di merito nella sentenza impugnata, risulta senz'altro conforme alle norme che presiedono all'interpretazione degli atti negoziali e non è, quindi, censurabile per violazione di legge. Risponde, in effetti, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede d'interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). Inoltre, pur assumendo l'elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione e, in particolare, a quello dell'interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c. il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass.n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 4.4. E se questi sono i principi in materia, nessun addebito può, allora, muoversi alla sentenza impugnata se la stessa, in relazione alla complessa architettura del contratto posto in essere tra le parti, così come in precedenza descritta, abbia inteso estendere l'area delle proprie riflessioni ermeneutiche oltre i termini segnati dal mero contesto letterale del testo, quale emerge dalle clausole in esame, ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione sistematica e teleologica del testo al suo esame, la conclusione da cui dissente ora la ricorrente. La corte d'appello, infatti, se, da un lato, ha rilevato come gli artt. 10 e 7 del contratto preliminare di vendita, in forza dei quali, rispettivamente, "eventuali ritardi nelle procedure legali, oggi non ipotizzabili, non potranno essere imputati alle parti" e "il contatto definitivo di compravendita verrà stipulato entro e non oltre il 31.12.2004, salvo quanto previsto all'art. 10", valevano certamente ad introdurre, nell'assetto negoziale voluto dalle parti, una ragionevole flessibilità del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, in considerazione dei possibili ritardi, da ritenersi non imputabili alle parti in virtù di tali pattuizioni, nelle "procedure legali" afferenti alla cancellazione dei gravami esistenti sul cespite compromesso in vendita, ha, dall'altro lato, nondimeno evidenziato che tale concordata flessibilità non poteva di certo stravolgere la causa del contratto preliminare di compravendita, che resta pur sempre un contratto sinallagmatico, con reciproche obbligazioni poste a carico di entrambe le parti, ed ha, in definitiva, ritenuto che il contratto preliminare stipulato tra le parti dovesse essere interpretato nel senso che la promittente venditrice aveva (pur sempre) assunto l'obbligo, peraltro non contestato, di attivarsi per conseguire, in tempo utile per la stipula del definitivo Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 prevista per il 31/12/2004, la cancellazione delle numerose trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile, ad eccezione della sola ipoteca legale iscritta in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale avevano convenuto che la somma occorrente per il soddisfacimento del relativo credito e per la cancellazione del gravame sarebbe stata detratta dal saldo prezzo corrisposto dal promissario acquirente al momento della stipula del definitivo. 4.5. D'altra parte, "per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014; più di recente, Cass. n. 28022 del 2021, in motiv.). 5.1. Con il terzo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1127, 1453 e 1455 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha pronunciato la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice senza considerare, innanzitutto, che l'inadempimento rilevante a tal fine doveva essere valutato avendo esclusivo riguardo ai fatti verificatisi in epoca anteriore alla notifica dell'atto di citazione che, in data 23/11/2005, ha introdotto il giudizio di merito, laddove, al contrario, la corte d'appello ha preso in esame anche fatti successivi, come la denuncia penale presentata nell'anno 2007, dei quale, al contrario, non poteva tener conto—i-rr"—[OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 secondo luogo, che, ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, non basta accertare l'esistenza del fatto oggettivo del mancato o del tardivo adempimento ma occorre ..V,13. (i accertare che tale inadempimento sia imputabile quanto meno a titolo di colpa e che non sia di scarsa importanza, laddove, al contrario, la corte d'appello non ha in alcun modo valutato la gravità di tale inadempimento e l'imputabilità dello stesso a colpa della parte. 5.2. La corte d'appello, infatti, ha osservato la ricorrente, pur avendo dato atto che la promittente venditrice aveva effettivamente provveduto a quanto si era impegnata in sede di preliminare, e cioè a trascrivere la sentenza di divisione ed a cancellare tutti i gravami pendenti sul bene, ha, in sostanza, imputato alla stessa l'unica formalità che non era riuscita a cancellare, e cioè l'ipoteca legale iscritta in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che tale inadempimento non solo non poteva essere considerare grave, essendo notorio che l'ipoteca non è di per sé ostativa alla stipula del contratto definitivo, ma neanche imputabile alla promittente venditrice, la quale aveva fatto tutto quanto in suo potere per risolvere la questione, fino ad esperire la procedura di offerta reale, essendo, piuttosto, evidente che la mancata cancellazione dell'ipoteca era attribuibile solo al comportamento della Mingozzi, che aveva rifiutato di ricevere il conguaglio in denaro e a prestare il suo consenso alla relativa cancellazione. 5.3. Il motivo è infondato. La ricorrente, intanto, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ben lungi dal considerare soltanto fatti verificatisi nel corso del giudizio, ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice perché, da un lato, ha ritenuto (con rilievo oramai definitivo) che Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 promittente venditrice aveva assunto, con il contratto preliminare, l'obbligo di attivarsi per conseguire, in tempo utile per la stipula del definitivo, prevista per il 31/12/2004, la cancellazione delle numerose trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile promesso in vendita (ad eccezione della sola ipoteca legale iscritta in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale, peraltro, le parti avevano convenuto che la somma occorrente per il soddisfacimento del relativo credito e per la cancellazione del gravame sarebbe stata detratta dal saldo prezzo corrisposto dal promissario acquirente al momento della stipula del definitivo) e, dall'altro lato, ha accertato, senza che tale apprezzamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio, che la promittente venditrice non aveva integralmente adempiuto tale obbligo. 5.4. Quest'ultima, infatti, ha osservato la corte d'appello, aveva provveduto (mediante l'operato dei legali individuati nel medesimo preliminare di vendita ed utilizzando la somma di €. 100.000,00 corrisposta dal promissario acquirente a titolo di caparra) a trascrivere la sentenza che aveva definito il giudizio di divisione ereditaria ed a cancellare le molteplici trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile, ad eccezione dell'ipoteca legale iscritta in favore di [OSCURATO:PERSONA], alla quale, tuttavia, a fronte del rifiuto della stessa di ricevere il conguaglio in denaro e di prestare il suo consenso alla cancellazione della relativa ipoteca, la promittente venditrice solo in data 5/5/2006, e cioè ben oltre il termine (31/12/2004) fissato per la stipula del contratto definitivo e successivamente alla notifica (in data 23/11/2005) dell'atto introduttivo del giudizio e dopo i numerosi e precedenti inviti all'adempimento da parte del promissario _ Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 acquirente "rimasti privi di riscontro", aveva formulato un'offerta formale di pagamento", che la Mingozzi, peraltro, ha formalmente rifiutato. 5.5. E tale documentata "inerzia" della promittente venditrice "nel porre in essere quanto dalla stessa dovuto in virtù delle obbligazioni assunte" con il contratto preliminare di vendita "al fine di pervenire alla cancellazione anche di tale iscrizione pregiudizievole", ha aggiunto la corte d'appello, non costituisce di certo un semplice ritardo nelle "procedure legali", rispetto al quale soltanto "era stata prevista la non imputabilità alle parti del ritardo medesimo", configurandosi, piuttosto, come un "grave inadempimento contrattuale" della stessa, per avere omesso di compiere "tutte le attività necessarie per rendere il risultato finale" (e cioè l'acquisto dell'immobile libero dalle formalità pregiudizievoli ivi iscritte o trascritte) "utilmente conseguibile" (nel termine fissato per la stipula del contratto definitivo di compravendita): inadempimento dovuto, in realtà, alla "definitiva volontà della promittente venditrice di non adempiere alle obbligazioni rivenienti dal preliminare di vendita" per aver avuto, dopo la volontaria sottoscrizione del contratto preliminare, un ripensamento rispetto alla conclusione dell'affare, "verosimilmente ritenuta non più conveniente". 5.6. La sentenza impugnata, così giudicando, si è senz'altro attenuta ai principi che questa Corte ha ripetutamente affermato in materia di inadempimento contrattuale, vale a dire che: - la valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, richiesta dall'art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione di un contratto (che, come il preliminare di compravendita, è) a prestazioni corrispettive, deve tener conto non soltanto delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale ma anche delle obbligazioni (ulteriori rispetto a quelle tipiche: Cass. n. 97 Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 del 1997) a carattere accessorio e strumentale (come, appunto, quella di liberare l'immobile promesso in vendita dalle formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte sullo stesso) tutte le volte in cui la loro violazione (alla luce di un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità se non per vizi, nella specie neppure dedotti, della motivazione) abbia gravemente inciso sul nucleo essenziale del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n. 19579 del 2021), facendo venir meno, come nel caso in esame, l'utilità (quale dalle stesse parti è stata dedotta in contratto) della prestazione principale, e cioè la stipulazione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile che fosse, in quel momento, interamente liberato dalle formalità iscritte o trascritte sullo stesso (cfr. Cass. n. 4772 del 1980); - in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive (esistenti al momento della proposizione della domanda di risoluzione, anche se emerse, alla luce degli accertamenti svolti dal giudice, solo nel corso del giudizio), dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 8220 del 2021), avendo riguardo, per un verso, all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione (come l'acquisto di un immobile liberato da formalità pregiudizievoli) attraverso la verifica che l'inadempimento, che può anche essere parziale (Cass. n. 6367 del 1993; Cass. n. 3669 del 1995), abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (sia in astratto, per la rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, sia in concreto, in relazione all'interesse che l'altra parte intendeva realizzare, come l'acquisto di un immobile libero da formalità che possano Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 pregiudicarne il godimento o la titolarità), così da dar luogo (come nella specie, in ragione della mancata cancellazione di tutte le formalità iscritte o trascritte sull'immobile promesso in vendita) ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, e, per altro verso, ad eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento assunto dalle parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. Cass. n. 22346 del 2014) o (come nel caso di volontà di non adempiere) confermarne la sussistenza e, quindi, la gravità. 5.7. La parte che agisca per la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive per inadempimento dell'altra parte, deve, in effetti, solo dimostrare in giudizio la fonte negoziale del suo diritto (e cioè, nel caso in esame, il contratto preliminare di compravendita) e il relativo termine di scadenza (31/12/2004) ma non l'inadempimento o l'inesatto (o parziale) adempimento dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, cui spetta, invece, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, come l'avvenuto (ed esatto) adempimento (Cass. n. 13685 del 2019; Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass.n. 15659 del 2011). Si tratta di un criterio di riparto dell'onere della prova che trova applicazione anche nel caso in cui l'obbligazione inadempiuta ha per oggetto il conseguimento di un risultato (Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv., la quale ha ricordato come questa Corte, con la sentenza n. 13533 del 2001, Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale è identico sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale a norma dell'art. 1218 c.c., "senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato"; conf. Cass. SU n. 15781 del 2005, in motiv.) con la conseguenza, in particolare, che se, come nel caso in esame, il promittente venditore di un immobile si sia contrattualmente impegnato (oltre che alla stipula del contratto definitivo, anche) alla liberazione dell'immobile promesso in vendita, entro la data fissata per la stipula del contratto definitivo, da tutte le formalità gravanti sullo stesso, il promissario acquirente, in mancanza del risultato promesso, può senz'altro agire in giudizio per la risoluzione del contratto limitandosi a dedurre e a provare il contratto costitutivo della sua pretesa (e cioè il preliminare contenente la previsione della predetta obbligazione e del relativo termine di scadenza) nonché ad allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) della controparte al correlativo obbligo, e cioè la mancata liberazione dell'immobile da tutte le formalità iscritte entro la data fissata per la stipula del contratto definitivo, spettando, per contro, al promittente venditore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, e cioè di aver conseguito, con la liberazione dell'immobile entro il termine stabilito dalle formalità iscritte, il risultato promesso alla controparte, ovvero l'impossibilità oggettiva e definitiva di conseguirlo per causa a lui non imputabile. 5.8. Ed una volta che, come è stato accertato nel caso in esame, il risultato promesso non è stato (anche solo per una parte) raggiunto, perché non tutte le formalità gravanti Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 sull'immobile promesso in vendita sono state cancellate entro il termine fissato, la parte che si era impegnata ad assicurarlo ha, evidentemente, inadempiuto il corrispondente obbligo (cfr. Cass. n. 6416 del 1979, per cui l'obbligazione di risultato può considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato l'evento previsto come conseguenza dell'attività esplicata dal debitore, nell'identità di previsione negoziale e nella completezza quantitativa e qualitativa degli effetti previsti, e, per converso, non può ritenersi adempiuta se l'attività dell'obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto) sicché, ove non sia risultata (come, appunto, nel caso in esame) la prova che il mancato conseguimento del risultato promesso nel termine fissato è dipeso da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. SU n. 15781 del 2005, in motiv.) - essendo, per contro, documentalmente emersa la sua "inerzia" "nel porre (tempestivamente, e cioè entro la scadenza del termine di stipula del definitivo) in essere quanto dalla stessa dovuto in virtù delle obbligazioni assunte" con il contratto preliminare di vendita "al fine di pervenire alla cancellazione anche di tale iscrizione pregiudizievole", e cioè, in definitiva, la colpa (che, comunque, è presunta fino a prova contraria: Cass.n. 12760 del 1999), se non, addirittura, la "definitiva volontà della promittente venditrice di non adempiere alle obbligazioni rivenienti dal preliminare di vendita" - il contratto stesso, a fronte di tale grave e colpevole inadempimento ai relativi obblighi (cfr. Cass. n 16291 del 2002; Cass. n. 7364 del 1991; Cass. n. 3408 del 1986), può essere, appunto, assoggettato, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., a risoluzione da parte del giudice (cfr. Cass. n. 19131 del 2013, che, con riferimento ad un contratto che prevedeva un'obbligazione di risultato, ha ritenuto che, ove il risultato contrattuale sia mancato, il Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 contraente che ne aveva diritto può chiederne la risoluzione per inadempimento). 5.9. Questa Corte, del resto, ha osservato che, nel contatto preliminare, qualora una delle parti abbia assunto l'impegno ad assicurare un determinato risultato, l'obbligato risponde per il mancato verificarsi del risultato promesso anche quando ciò non sia dipeso da dolo o colpa, trattandosi di una "garanzia che opera per il fatto oggettivo" (Cass. n. 22429 del 2020), a nulla potendo, per contro, rilevare, onde escludere l'imputabilità di tale inadempimento alla promittente venditrice, che l'esecuzione della prestazione dovuta (e cioè la cancellazione di tutte le formalità iscritte o trascritte sull'immobile) sia stata impedita dal fatto di un terzo, e cioè il rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA] a ricevere il conguaglio in denaro e a prestare il suo consenso alla cancellazione della relativa ipoteca legale. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), dev'essere, in effetti, obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. n. 6594 del 2012, in motiv.; Cass. n. 13142 del 2017; in precedenza, Cass. n. 15073 del 2009; Cass. n. 9645 del 2004; Cass. n. 8294 del 1990; Cass. n. 5653 del 1990), a Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova (nella specie, invece, mancata) che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta. 6.1. Con il quarto motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1321, 1322, 1493, 1489, 1498, 2697, 2702 c.c. e dell'art. 10 del contratto preliminare, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver pronunciato la risoluzione del contratto preliminare e ordinato la restituzione della caparra con gli interessi e la rivalutazione, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni che il promittente acquirente aveva proposto liquidando "nella spropositata misura di ulteriori C 200.000,00", senza, tuttavia, considerare: - che, come emerge dal testo dell'art. 10 del contratto, le parti avevano scientemente e reciprocamente escluso che i ritardi nella stipula del contratto definitivo provocati dalle questioni legali sul bene potessero essere imputabili alle stesse ed essere, quindi, causa di danni risarcibili; - che, in caso di risoluzione del contratto preliminare, il risarcimento del danno imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita dell'immobile, dev'essere liquidato nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo e il prezzo pattuito e non, come ha invece fatto la sentenza impugnata, nella sommatoria di tutti i canoni di locazione che il Ric, 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 promissario acquirente assume di aver pagato fino al mese di aprile del 2017, trattandosi di somme che non possono ritenersi conseguenza diretta ed immediata del dedotto inadempimento. 6.2. I canoni in questione, infatti, ha osservato la ricorrente, non attengono alla locazione della prima casa del Miccichè, come ha erroneamente ritenuto la corte d'appello, poiché, come documentato dai certificati storico-anagrafici, lo stesso e la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] sono proprietari ed hanno la disponibilità di diverse abitazioni a Roma nelle quali potevano ed hanno vissuto nel periodo del dedotto inadempimento. 6.3. [OSCURATO:PERSONA], del resto, ha concluso la ricorrente principale, non ha adempiuto al rigoroso onere probatorio che sullo stesso inequivocamente incombeva poiché la documentazione che lo stesso aveva prodotto in giudizio non era a tal fine idonea e non poteva essere, quindi, posta a fondamento della condanna, se non altro perché: - non è stata fornita la prova della registrazione dei contratti; - la sommatoria dei soli bonifici prodotti in copia e contestati in giudizio non costituisce la somma aritmetica di quanto liquidato in sentenza; - non vi è totale corrispondenza tra l'importo indicato in contratto quale canone con i bonifici mensili di €. 1.350,00 che si assumono versati a tale titolo; - gli estratti del conto corrente dell'attore, prodotti in copia e senza l'indicazione dell'istituto bancario, e contestati in causa, non hanno efficacia probatoria; - non v'è corrispondenza tra le risultanze anagrafiche con i contratti depositati. 6.4. Il motivo è infondato. Intanto, deve escludersi ogni rilievo alle questioni poste dal mezzo, come le censure appena illustrate, delle quali tuttavia la sentenza impugnata non tratta, essendo, in effetti, noto che, secondo il costante insegnamento , Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 de12018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto (come quelle esposte da ultimo), non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 6.5. Escluso, poi, ogni rilievo all'art. 10 del contratto, il quale, per quanto emerge dal testo riprodotto in ricorso, non contiene alcuna clausola di esonero o di attenuazione della responsabilità della promittente venditrice per l'inadempimento, così come (oramai definitivamente) accertato, alle obbligazioni assunte con il contatto preliminare nei confronti del promissario compratore, tanto più che, se così fosse, tale clausola, nella misura in cui escluderebbe l'obbligo di risarcire i danni cagionati pur a fronte della volontà della Lungo di non adempiere, sarebbe, evidentemente, nulla a norma dell'art. 1229, comma 1°, c.c., la Corte, per il resto, ritiene che la ricorrente, pur lamentando vizi di violazione di norme di legge, ha finito, in sostanza, per dolersi dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dalla corte di merito, lì dove, in particolare, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, il promissario acquirente aveva dimostrato di aver subito, per effetto dell'inadempimento della promittente venditrice, un danno patrimoniale corrispondente alle spese, come sopra Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 esposte, dallo stesso conseguentemente sostenute. Si tratta, però, di un accertamento in fatto (svolto tanto sull'esistenza e la misura dei danni subiti dal promissario acquirente, quanto sulla loro derivazione causale dall'inadempimento commesso dalla promittente venditrice) che, in quanto tale, può essere denunciato in sede di legittimità soltanto ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione degli accadimenti controversi (vale a dire che il Micciché aveva effettivamente subito danni patrimoniali per effetto dell'inadempimento della promittente venditrice e che tali danni dovessero essere quantificati un una determinata misura) diversa da quella esposta (in ordine all'an e al quantum di tali danni) nella sentenza impugnata. La ricorrente, tuttavia, pur avendone l'onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non ha specificamente rappresentato, in ricorso, i fatti (principali ovvero secondari) controversi tra le parti, il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole. Il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., infatti, sussiste solo se e nella misura in cui l'omesso esame riguarda un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c., e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo (come, ad esempio, il concorso colposo del creditore), ovvero secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017): e non, invece, come Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 pretende la ricorrente, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico rilevante ai fini della decisione (vale a dire, nel caso in esame, i danni patrimoniali che il promissario acquirente ha subito per effetto dell'inadempimento della promittente venditrice e la loro esatta misura) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito ancorché questi non abbia dato conto, in ipotesi, di tutte le risultanze delle prove acquisite in giudizio oppure offerte dalle parti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 6.6. La valutazione delle prove raccolte costituisce, in effetti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non, come detto, per il vizio consistito nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 6.7. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio (e, precisamente, il contratto di compravendita con il quale, in data 30/12/2004, l'appellante, al fine di reperire la provvista occorrente per il pagamento di quota parte del prezzo convenuto con la Lungo per la stipula del definitivo, prevista per il 31/12/2004, aveva alienato l'immobile di sua proprietà nel quale risiedeva con la sua famiglia, i contratti di locazione, dallo stesso conseguentemente stipulati, così come succedutisi nel tempo, e la documentazione attestante il pagamento dei relativi canoni nonché degli ulteriori esborsi sostenuti) ha ritenuto, indicando le ragioni di tale convincimento in modo tutt'altro che apparente, perplesso o contraddittorio, che: - innanzitutto, il promissario acquirente aveva subito, in conseguenza dell'inadempimento della Lungo, danni patrimoniali; - in secondo luogo, che tali danni dovevano essere quantificati nella somma complessiva di C. 181.268,24, di cui C. 174.252,24 a titolo di rimborso dei canoni locativi corrisposti dall'appellante dal mese di giugno 2007 (quando "l'incertezza in merito all'adempimento da parte della promittente venditrice è venuto meno con la denuncia-querela del 7 giugno 2007, con la quale quest'ultima ha esplicitato definitivamente la propria intenzione di non stipulare il contratto di compravendita") fino al mese di marzo 2017 compreso ("essendo stata proposta-la Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 domanda di risoluzione con l'atto di costituzione di nuovo difensore del 7.4.2017"), C. 6.216,00 per spese di trasloco ed C. 800,00 per spese notarili. 6.8. Ed una volta affermato, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso (e non già per non aver adeguatamente e correttamente valutato gli elementi istruttori che, in ipotesi, avrebbero deposto, in tutto o in parte, in senso contrario, una volta che, come nella specie, il fatto rilevante ai fini del giudizio è stato esaminato dal giudice di merito: cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), che il promissario acquirente aveva subito, nella misura così determinata, danni patrimoniali per effetto dell'inadempimento della promittente venditrice, non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che la corte d'appello ha, di conseguenza, assunto, e cioè l'accoglimento, sia pur in parte, della domanda proposta dall'appellante, in quanto volta, appunto, al risarcimento per equivalente dei predetti danni. 6.9. La risoluzione del contratto, infatti, comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente (di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e) di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale (e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso: Cass. n. 4202 del 1987) dall'altra parte, costituito dalla lesione dell'interesse (positivo) che Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 quest'ultima aveva all'esecuzione del contratto e comprensivo: - innanzitutto, del lucro cessante, costituito dall'incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta e il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese, tant'è che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, il risarcimento del danno conseguentemente dovuto al promissario acquirente consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto, e cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo, ed il prezzo pattuito (Cass. n. 1956 del 2007; Cass. n. 17688 del 2010; Cass. n. 14714 del 2012; Cass. n. 22979 del 2015; Cass. n. 28375 del 2017; Cass. n. 28761 del 2017; così, nel passato, Cass. SU n. 6938 del 1994; così, di recente, Cass. n. 18498 del 2021); - in secondo luogo, dal danno emergente (Cass. n. 1006 del 1992; Cass. n. 4280 del 1997; Cass. n. 3249 del 2001), come le spese affrontate dalla parte non inadempiente in vista del proprio adempimento (Cass. n. 25351 del 2014; Cass. n. 17562 del 2005) e quelle sostenute per ovviare agli effetti provocati dall'inadempimento dell'altra parte. 6.10. La corte d'appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che il danno patrimoniale (emergente) lamentato dal promissario acquirente dovesse essere determinato nella (minor) somma (rispetto a quella richiesta) di C. 181.268,24, di cui C. 174.252,24 a titolo di rimborso delle spese (di cui non risulta contestata la congruità e la ragionevolezza) corrispondenti ai canoni locativi corrisposti dall'appellante dal mese di giugno Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 2007 (quando, cioè, "l'incertezza in merito all'adempimento da parte della promittente venditrice è venuto meno con la denuncia-querela del 7 giugno 2007, con la quale quest'ultima ha esplicitato definitivamente la propria intenzione di non stipulare il contratto di compravendita") fino al mese di marzo 2017 compreso (quando la domanda di risoluzione del contratto è stata proposta in giudizio), C. 6.216,00 per spese di trasloco ed C. 800,00 per spese notarili, si è, evidentemente, attenuta a tali principi e si sottrae, quindi, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente. 6.11. La parte che agisce per il risarcimento dei danni, del resto, può chiedere il risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, che si sono manifestatisi nel corso del giudizio tanto di primo grado (Cass. n. 2038 del 2019), quanto d'appello (Cass. n. 9453 del 2013; Cass. n. 5678 del 2006), dei quali, naturalmente, devono ritenersi ammissibili, oltre alle corrispondenti allegazioni fattuali, anche le relative prove (Cass.n. 2038 del 2019, in motiv.), spettando, per contro, alla parte convenuta l'onere di eccepire in giudizio che, a norma dell'art. 1227, comma 2°, c.c., i danni subiti dal contraente non inadempiente per effetto della risoluzione del contratto (in ragione del mancato conseguimento della prestazione ivi promessa) potevano essere, in tutto o in parte, diligentemente evitati dallo stesso e, come tale, detratti dal relativo risarcimento (Cass. n. 3598 del 1994). Ma della formale deduzione di tale eccezione (in senso stretto e, quindi, non rilevabile d'ufficio: Cass. n. 19218 del 2018), l'accertamento dei cui presupposti integra un'indagine di fatto riservata al giudice di merito (Cass. n. 15231 del 2007), non risulta, nel ricorso per cassazione, alcuna specifica riproduzione; al pari, del resto, di quella concernente l'eventuale incidenza economica positiva Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 (della quale, tuttavia, è mancata, in fatto, qualsivoglia emergenza istruttoria), nel patrimonio del promissario acquirente, del mancato pagamento del prezzo (compensatio lucri cum damno) per l'utilizzazione che lo stesso abbia fatto della (residua) somma non versata alla promittente venditrice e del lucro conseguentemente ricavato dallo stesso in ragione della disponibilità del danaro pattiziamente spettante a quest'ultima a titolo di prezzo (cfr. Cass. n. 894 del 1981; Cass.n. 792 del 1987; Cass. n. 9485 del 1991; Cass. n. 4280 del 1997; Cass. n. 3249 del 2001). 7.1. Con il primo (violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1210, 1218, 1227, 1453 e 1455 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) e il quarto (violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1321, 1322, 1493, 1489, 1498, 2697 e 2702 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) motivo di ricorso incidentale, la controricorrente (il sopravvenuto decesso della quale, peraltro neppure formalmente documentato, non è idoneo a determinare l'interruzione del giudizio in cassazione: cfr. Cass. n. 1757 del 2016; Cass. n. 24635 del 2015) ha dichiarato di far propri, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale. 7.2. Tali motivi, pertanto, seguono la sorte, come in precedenza esposta, dei corrispondenti motivi del ricorso principale. 8.1. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., correlato all'art. 1453, comma 2°, c.c., in Rico 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto preliminare senza, tuttavia, considerare che la stessa, in quanto proposta per la prima volta solo nel giudizio d'appello, era, al contrario, inammissibile, a norma dell'art. 345 c.p.c., il quale non consente la proposizione di domande nuove nel giudizio d'appello. 8.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio per cui la disposizione dell'art. 1453, comma 2°, c.c., secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l'adempimento, fissa un principio di contenuto processuale in virtù del quale la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempiere può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello, in deroga agli articoli 183, 184, 345 c.p.c., sempre che (come ha ritenuto la corte d'appello con statuizione rimasta, sul punto, del tutto incensurata) non alleghi inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria (Cass. n. 8234 del 2009; conf., Cass. n. 13003 del 2010, secondo cui la facoltà, di cui all'art. 1453, comma 2°, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di mutatio libelli sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., sempreché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 17' domanda consequenziale a quella di risoluzione, implicando l'accoglimento di questa, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, onde di tale domanda il giudice può decidere anche se su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio; conf., Cass. n. 10506 del 1996; Cass. n. 4164 del 1999; Cass. n. 12238 del 2011; Cass. n. 15461 del 2016; più di recente, Cass. n. 8048 del 2020, per cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2°, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova, atteso che lo ius variandi previsto dall'art.1453 c.c., che deroga al divieto di mutatio libelli contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio). 8.3. La stessa conclusione vale, del resto, per la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Le Sezioni Unite di questa Corte, in effetti, con sentenza n. 8510 del 2014, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la parte che, ai sensi dell'art. 1453, comma 2°, c.c. chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, "può domandare, contestualmente all'esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale". Le Sezioni Unite, investite della questione in ragione dell'esistenza, sul punto, di un contrasto interno alla Corte (invero, all'orientamento espresso dalla sentenza n. 26325 del 2008 secondo cui la "parte che, ai sensi Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello «ius variandi», oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale", si contrapponeva l'indirizzo recepito dalla sentenza n. 870 del 2012 ed in base al quale il "secondo comma dell'art.1453 cod. civ. deroga alle norme processuali che vietano la mutati° libelli nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma tale deroga non si estende alla domanda ulteriore di risarcimento del danno consequenziale a quelle di adempimento e risoluzione, trattandosi di domanda del tutto diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella originaria"), lo hanno risolto - con decisione rispetto alla quale non sono stati addotti argomenti che possano indurre ad un ripensamento ai fini di cui all'art. 374, comma 3°, c.p.c. - "aderendo all'indirizzo espresso dall'orientamento estensivo, dovendo riconoscersi che lo ius variandi possa esercitarsi in modo completo affiancando alla domanda di risoluzione, non solo quella di restituzione, ma anche quella di risarcimento dei danni". In particolare, la sentenza in esame muove dalla constatazione secondo cui, nel prevedere "la reversibilità della scelta inizialmente espressa per la manutenzione del contratto ed offrendo al creditore che ha chiesto l'adempimento la possibilità di cambiare idea e di chiedere la risoluzione, il codice detta, anzitutto, una norma di diritto sostanziale che disciplina l'esercizio di un'opzione tra i diversi mezzi di reazione all'altrui inadempimento", realizzando, però, "una deroga alle norme processuali che precludono il Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 mutamento della domanda nel corso del giudizio e la proposizione di domande nuove in appello", a condizione, tuttavia, che "i fatti dedotti a fondamento della domanda di risoluzione coincidano con quelli posti a base della domanda di adempimento originariamente proposta". Ciò premesso, nell'affrontare il tema specifico sottoposto al suo esame (ovvero se l'esercizio dello ius variandi includa anche la proposizione della domanda risarcitoria), la pronuncia ha rilevato che "l'interpretazione estensiva, oltre a non essere incompatibile con il dato letterale dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., ne coglie le ragioni e l'intima ratio e al tempo stesso assicura la finalità di concentrazione e pienezza della tutela che la disposizione del codice ha inteso perseguire: tale lettura, infatti, offrendo al contraente non inadempiente la possibilità di spingere la pretesa alle naturali conseguenze sul piano restitutorio e risarcitorio, consente di realizzare, nell'ambito dello stesso processo, il completamento sul piano giuridico ed economico degli effetti che si ricollegano allo scioglimento del contratto". In relazione, infatti, al primo aspetto (e cioè la lettera della norma), si sottolinea come tale disposizione, nel fare "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", configuri "come possibile il cumulo tra la domanda rivolta ad ottenere lo scioglimento del contratto e l'azione risarcitoria per la riparazione del pregiudizio economico del creditore insoddisfatto, delineando un modello di tutela unitario risultante dall'operare combinato dei due rimedi, con l'azione di danno che può accompagnarsi tanto all'azione di adempimento quanto alla domanda di risoluzione". In ordine, invece, al secondo aspetto (e cioè la necessità di operare un'interpretazione sistematica dell'art. 1453 c.c.), si pone in luce che l'interesse fatto valere dal contraente con la domanda la risoluzione "non è soltanto Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 quello di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale per un difetto funzionale sopravvenuto, di eliminare cioè il regolamento contrattuale in quanto fonte di prestazioni corrispettive e di essere in tal guisa liberato dalla prestazione su di lui gravante", sicché impedire "a chi in prima battuta abbia chiesto in giudizio la condanna della controparte all'adempimento e si sia poi rivolto alla tutela risolutoria, di azionare, nell'ambito dello stesso giudizio in cui ha esercitato la facoltà di mutamento, la tutela complementare restitutoria e risarcitoria, vanificherebbe la finalità di concentrazione che il codice civile ha inteso perseguire accordando al contraente in regola lo ius variandi nel corso di uno stesso ed unico giudizio" (in senso conf., più di recente, Cass. n. 16682 del 2018, la quale ha ritenuto che la parte che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, ai sensi dell'art. 1453, comma 2°, c.c., può domandare, contestualmente all'esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale). 9.1. Con il sesto motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., correlato all'art. 1453, comma 2°, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare che la domanda principale di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. doveva essere rigettata, non avendo l'attore dimostrato di poter offrire l'adempimento della propria obbligazione avente ad oggetto il saldo del prezzo, e che, pertanto, la promittente venditrice, ai sensi dell'art. 1460 c.c., poteva rifiutare di adempiere la propria obbligazione, per cui non Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 solo non poteva essere accolta la domanda di adempimento in forma specifica prevista dall'art. 2932 c.c. ma neppure poteva essere domandata la risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promittente venditrice ai sensi dell'art. 1453, comma 2°, c.c.. 9.2. Con il settimo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2858, 2889 e 1209 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare che, non avendo il promissario acquirente provveduto a depositare il saldo del prezzo contestualmente all'atto di citazione, la domanda principale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita di cui all'art. 2932 c.c. non poteva essere accolta né, quindi, poteva essere mutata dallo stesso in domanda di risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della promittente venditrice. 93. Il sesto ed il settimo motivo sono, per molti profili, inammissibili e, per il resto (e comunque), infondati. La ricorrente incidentale, infatti, censura la sentenza impugnata per non aver considerato l'infondatezza di una domanda, come quella di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, che, in realtà, la corte d'appello non ha accolto. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti, oltre che della specificità e della completezza, anche della loro riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 15952 del 2007). 9.4. Questa Corte, d'altra parte, come in precedenza evidenziato, ha affermato il principio per cui il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, laddove, per contro, non è tenuto a pagare (o a offrire) il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti (come, appunto, nel caso in esame) dovuto (solo) all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto per inadempimento (cfr. Cass. n. 8212 del 2006; Cass. n. 10605 del 2016). 10.1. Con l'ottavo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1209, 1210, 1212, 1453, 2817 n. 2 e 2834 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata, l'ha condannata a tenere quest'ultima indenne dalla condanna al risarcimento dei danni pronunciata dalla stessa corte in favore del Micciché sul rilievo che la terza chiamata in causa aveva opposto un ingiustificato rifiuto a ricevere la somma liquidata a titolo di conguaglio dalla sentenza, passata in giudicato, con la quale il tribunale di Roma, nell'anno 2000, aveva definito il giudizio di divisione ereditaria, ed a prestare il suo consenso alla cancellazione dell'ipoteca legale sull'immobile attribuito in proprietà alla madre. - Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 10.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente incidentale, la corte d'appello ha omesso di considerare: - innanzitutto, che, per effetto del lungo periodo di tempo trascorso tra la data di valutazione degli immobili oggetto della sentenza di divisione in forza della quale è stata iscritta l'ipoteca legale (1999) e quella dell'offerta legale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e della triplicazione di valore che gli immobili hanno avuto in questo periodo, il conguaglio avrebbe dovuto essere proporzionalmente aumentato a titolo di risarcimento dei danni; - in secondo luogo, che la promittente venditrice, ai sensi dell'art. 1210 c.c., aveva la facoltà di depositare le somme relative all'ipoteca legale presso il notaio rogante o la banca mutuataria, con effetto liberatorio; - inoltre, che l'offerta reale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era congrua poiché la Lungo ha offerto la somma di cui alla sentenza di divisione senza gli interessi legali maturati dalla data di decorrenza del conguaglio fino a quella dell'offerta e senza le somme che, in caso di tempestivo pagamento del conguaglio dovuto, la Mingozzi avrebbe evitato di pagare, a titolo di spese, diritti e onorari di ingiunzione e di esecuzione, alla Banca di Roma; - infine, che l'offerta reale, formulata dalla Lungo il 5/5/2005, e cioè quando la stessa era, con la scadenza del termine del 31/12/2004, già inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto preliminare, non è stata seguita dal successivo giudizio di convalida, ai sensi dell'art. 1210 c.c., e non ha avuto, dunque, alcun effetto liberatorio. 10.3. Il motivo è, nei limiti che seguono, fondato, con assorbimento delle residue censure proposte. L'art. 1207, comma 2°, c.c., infatti, prevede che, quando il creditore è in mora, lo stesso è tenuto al risarcimento dei danni che il debitore abbia subito per effetto della sua mancata liberazione tempestiva dall'obbligo nei suoi confronti e, quindi, dei vincoli Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 che, di conseguenza, continuano indebitamente a gravare sui suoi beni. Tuttavia, se è vero che il creditore è costituito in mora quando, senza un motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi previsti dalla legge (art. 1206 c.c.), e cioè, in caso di somme di denaro, a mezzo dell'offerta reale (art. 1209, comma 10, c.c.), è anche vero, però, che la semplice offerta reale, pur se essenziale, non è a tal fine sufficiente una volta che, com'è accaduto nel caso in esame, il creditore l'abbia rifiutata. In tal caso, invero, a norma dell'art. 1207, comma 3°, c.c., gli effetti della mora del creditore, compreso l'obbligo di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati al debitore, si producono, con decorrenza dal giorno dell'offerta, a condizione che l'offerta stessa, se fatta nelle forme prescritte dagli artt.1208 e 1209 c.c., sia stata dichiarata valida, all'esito di un ordinario processo di cognizione, con sentenza (costitutiva di tale effetto) passata in giudicato, ovvero, se formulata nelle forme d'uso, sia stata seguita dal deposito e questo sia stato accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, ai sensi degli artt. 1214 e 1212 c.c.: fermo restando, invece, che solo la definitiva liberazione del debitore resta subordinata, a norma dell'art. 1210 c.c., all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. 10.4. La corte d'appello, quindi, lì dove ha ritenuto che la terza chiamata in causa fosse obbligata (evidentemente, a norma dell'art. 1207, comma 2°, c.c.) a tenere indenne la promittente venditrice dai danni che quest'ultima era stata condannata a risarcire al promissario acquirente per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto preliminare, sul mero rilievo che la Mingozzi aveva opposto un ingiustificato rifiuto a ricevere la somma dovutale a titolo di Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 conguaglio divisionale, così come oggetto di "offerta formale di pagamento" a lei rivolta in data 5/5/2006 (v. la sentenza impugnata, p. 4), e, quindi, a prestare il suo consenso alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sull'immobile attribuito in proprietà alla madre, non ha, tuttavia, verificato se sussistevano o meno i presupposti, come in precedenza descritti, per ritenere che effettivamente la Mingozzi, avendo rifiutato la somma offertale senza un giustificato motivo, era stata costituita in mora dalla debitrice principale e fosse, come tale, obbligata a risarcirle i danni conseguentemente alla stessa arrecata in conseguenza della sua mancata liberazione dall'obbligo di pagare il conguaglio divisionale (e dall'ipoteca legale conseguentemente iscritta sull'immobile ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c.), se ed in quanto, a sua volta, effettivamente corrispondenti a quelli cui la stessa era stata condannata a pagare al promissario acquirente. 11.1. Con il nono motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 2859, 2889 e 1209 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che le parti del contratto preliminare, a fronte della valutazione dell'immobile al prezzo di mercato in E. 620.000.000 proprio per l'ipoteca legale iscritta sullo stesso, avevano determinato il prezzo della compravendita in £. 490.000.000 proprio per consentire al pronnissario acquirente di liberare l'immobile dalle ipoteche ai sensi dell'art.2889 c.c. e, comunque, in qualità di terzo acquirente, di liberarlo ai sensi dell'art. 2859 c.c., con offerta reale alla Mingozzi della sola somma di cui all'ipoteca ai sensi dell'art. 1209 c.c.. 11.2. Il motivo è inammissibile. Non si comprende, infatti, quale sia la statuizione della sentenza impugnata che la Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 ricorrente incidentale ha inteso censurare. E si è, invece, già osservato come, al contrario, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti, oltre che della specificità e della completezza, anche della loro riferibilità alla decisione impugnata. 12.1. Con il decimo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 c.p.c. e 1209, 2817, 713, 728 e 1227 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Lungo per la condanna di quest'ultima al pagamento del conguaglio previsto dalla sentenza dì divisione, al risarcimento del danno per la rivalutazione degli immobili e gli interessi legali nonché il risarcimento dal danno per interessi convenzionali, spese, competenze e onorari delle esecuzione mobiliari cui era stata sottoposta. 12.2. Il motivo, in quanto volto alla cassazione della sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità (rectius, ha rigettato perché, come visto, "priva di fondamento") la domanda riconvenzionale che la Mingozzi aveva (ri)proposto contro la madre ma alla espressa condizione - rilevata dalla corte d'appello (v. la sentenza impugnata, p. 3) senza alcuna censura sul punto - che fosse accolto (anche) l'appello incidentale della Lungo e, quindi, la domanda di manleva che quest'ultima aveva riproposto contro la figlia, risulta, evidentemente, assorbito dall'accoglimento del motivo (ottavo) che la ricorrente incidentale ha proposto avverso la stessa sentenza lì dove, accogliendo appunto la predetta domanda di manleva, ha condannato la Mingozzi a tenere indenne la Lungo dalla condau____ Ric. 2017 n. 24131, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 pronunciata ai suoi danni in favore del Micciché. 13.1. Con l'undicesimo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1209, 1210, 1212, 1223, 1224, 1455 e 1489 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha valutato quale tra l'inadempimento della promittente venditrice e quello del promissario acquirente fosse più importante. 13.2. Il motivo segue le sorti dell'analoga censura proposta con il primo motivo di ricorso principale. 14. Il ricorso principale dev'essere, quindi, rigettato. 15. Il ricorso incidentale, nei limiti in precedenza esposti, dev'essere, invece, accolto e, per il resto, respinto. La sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, dev'essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Roma che, in differ